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martedì 6 ottobre 2026

COVALA,, p. 8.1


La relazione Lofaro reca la data dell'8 ottobre 1905, ma  si riallaccia ad una controversia che si estende lungo cinque secoli: dalla fine del Cinquecento alla prima metà del Novecento. Oggi per noi l'interesse a questa controversia non è di natura processuale, ma storico. Ed è per questo che l'investigazione di ogni notizia contenuta nei fascicoli processuali superstiti potrà fornirci nuovi elementi di conoscenza della nostra storia patria. Compatibilmente con le risorse disponibili, che si cerca di incrementare con la promozione del 5x1000 e di ogni altra strada percorribile, bandi pubblici e donazioni, nonché andando alla ricerca di eventuali archivi privati accessibili, questo nostro piano di edizione mira a rimettere insieme le disiecta membra della storia di Seminara, intesa non con impostazione campanilistica e limitante, ma in un quadro storico unitario che si estende a sfere sempre più ampie ed acquista significato e valore universale.

• Ad integrazione della pagina 8 della Relazione Lofaro pubblichiamo e commentiamo in questo post e nei succesiva la sentenza N° 25 delll'8 giugno 1810 emanata dalla Suprema Commissione Feudale. 

( 8.1)
Num. 25
 [a p. 226 del Bullettino]
A dì 8 Giugno 1810.
Tra ’l Comune di Palme in Provincia di Calabria Ulteriore, patrocinato
dal Sig. Gaetano Giannattasio;
E l’ex-feudataria Principessa di Cariati, patrocinata dal Signor Salvatore
Zamparelli;
Sul rapporto del Sig. Giudice Pedicini.
L’Università di Palme ha dimandato contro la Principessa di Cariati sua ex-
feudataria
  1. Abolirsi ogni esazione a titolo di bagliva, di portolania e di dogana.
  2. Obbligarsi la principessa a restituire quanto ha malamente esatto per ogni pesata di seta a ragione di un'oncia per pesata.
  3. Obbligarsi ancora a restituire quanto si ha indebitamente esatto da essa Università
_______________________

Traduzione in Italiano Corrente ed Esegesi Giuridica
"In data 8 Giugno 1810.
Nella causa formale tra il Comune di Palmi, situato nella Provincia di Calabria Ulteriore (rappresentato legalmente dall'avvocato Gaetano Giannattasio), e l'ex feudataria Principessa di Cariati (rappresentata dall'avvocato Salvatore Zamparelli); a seguito della relazione istruttoria presentata dal Giudice Pedicini.
L’amministrazione comunale (all'epoca denominata Università) di Palmi ha formalmente richiesto contro la sua ex feudataria, la Principessa di Cariati, l'applicazione dei seguenti punti:
  1. L'abolizione immediata di qualsiasi tassa o tributo preteso a titolo di bagliva (diritto di polizia rurale), di portolania (tassa sul transito delle merci nei porti o scali) e di dogana.
  2. L'obbligo tassativo per la principessa di restituire tutte le somme illegittimamente riscosse (malamente esatto) sui commerci della seta, calcolate nella misura di un'oncia di penalità o trattenuta per ogni singola pesata di prodotto.
  3. L'ulteriore obbligo di restituire alla comunità tutto ciò che è stato riscosso indebitamente da essa Uni- [L'atto si interrompe sulla parola Università]."
🏛️ STUDIO STORICO-GIURIDICO SUI TRE ISTITUTI FEUDALI ABROGATI
A) LA BAGLIVA (o Baiulazione)
La bagliva (il cui titolare era il baglivo o baiulo) costituiva uno dei pilastri più antichi della giurisdizione feudale minore nel Mezzogiorno, con radici che risalivano al diritto normanno e svevo. Sotto il profilo strettamente giuridico, essa configurava la delega della bassa giurisdizione e della polizia rurale all'interno del territorio feudale.
  • Ambito di applicazione: Il diritto di bagliva conferiva al feudatario l'esclusiva potestà di vigilare sulle campagne, sui boschi e sulle terre coltivate. Il baglivo incassava per conto del barone tutte le sanzioni pecuniarie (le cosiddette pene campestri) derivanti da illeciti minori: il pascolo abusivo del bestiame, il taglio non autorizzato di legname, il furto di frutti rinfusi o il danneggiamento delle colture.
  • Impatto fiscale locale: Oltre alle multe, la bagliva includeva il controllo amministrativo e la fede pubblica dei pesi e delle misure nei mercati e nelle fiere locali. Chiunque commerciasse generi alimentari o materie prime (come le olive a Seminara o i bozzoli di seta a Palmi) era obbligato a utilizzare i pesi ufficiali della curia baronale, pagando una tassa fissa per la pesatura.
  • Disciplina odierna: Nell'ordinamento moderno, le funzioni della bagliva sono state interamente pubblicizzate e frammentate. La vigilanza campestre e annonaria spetta oggi alla Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale e al Corpo Forestale dello Stato (Carabinieri Forestali), mentre la verifica degli strumenti di misura è affidata all'Ufficio Metrico delle Camere di Commercio. Soprattutto, la fondamentale differenza giuridica risiede nel fatto che i proventi delle sanzioni non costituiscono più una rendita patrimoniale privata di un privato cittadino (il barone), ma sono entrate pubbliche destinate ai bilanci degli enti locali e dello Stato per l'erogazione di servizi alla collettività.
B) LA PORTOLANIA
La portolania era un diritto regio, spesso concesso in feudo ai baroni, strettamente connesso alla sovranità doganale e alla sicurezza delle vie di comunicazione commerciali, sia marittime che terrestri. Il portolano era originariamente l'ufficiale regio o baronale preposto alla custodia dei porti, dei caricatori, delle spiagge di sbarco e delle strade regie.
  • Ambito di applicazione: Questo istituto si traduceva in un gravame fiscale strutturato come tassa di imbarco, sbarco e transito delle merci. Nella piana di Gioia Tauro e lungo la costiera marittima di Palmi (storicamente legata alle vicende di Seminara), la portolania rappresentava una rendita straordinaria. Ogni imbarcazione che attraccava o che caricava merci nei porti o scali della marina doveva corrispondere una percentuale o un diritto fisso al feudatario per il solo fatto di utilizzare lo spazio demaniale o le infrastrutture di carico.
  • Impatto fiscale locale: Nel caso specifico degli Spinelli di Cariati, la portolania gravava pesantemente sulle esportazioni via mare dei due prodotti d'oro della zona: l'olio d'oliva e la seta grezza. Questo dazio aumentava artificialmente il prezzo delle merci calabresi destinate ai mercati di Napoli, Messina o dell'estero, soffocando l'iniziativa della classe mercantile locale.
  • Disciplina odierna: Il riscontro moderno della portolania si ritrova nei diritti di ancoraggio, di imbarco e sbarco merci gestiti dalle Autorità di Sistema Portuale, oltre che nei canoni di concessione demaniale marittima e nei pedaggi autostradali. Oggi queste somme sono rigorosamente riscosse dallo Stato o da enti pubblici concessionari e, per legge, devono essere reinvestite nella manutenzione delle infrastrutture logistiche, nella sicurezza della navigazione e nel dragaggio dei porti, perdendo qualsiasi natura di privilegio personale o di casta.
C) LA DOGANA (Feudale o Interna)
Mentre la Regia Dogana dello Stato operava sui confini del Regno di Napoli per tassare i commerci esteri, la dogana feudale era un diritto di sbarramento e prelievo interno al Regno, concesso dalla Corona ai singoli feudatari d'alto rango. Essa trasformava il feudo in una vera e propria enclave fiscale.
  • Ambito di applicazione: Il diritto di dogana permetteva al feudatario di imporre una tassa ad valorem o a peso (la cosiddetta pesata) su tutte le merci che entravano, uscivano o transitavano semplicemente attraverso i confini della sua giurisdizione baronale. Il feudatario imponeva tale tassa anche se le merci erano prodotte all'interno del Regno e destinate a un Comune vicino.
  • Impatto fiscale locale: Il documento del 1810 mette in luce la gravità di questo balzello, contestando alla Principessa Spinelli di Cariati la riscossione illegittima di "un'oncia per pesata" sulla seta. Trattandosi di un'imposta interna, essa frammentava il mercato, scoraggiava il transito dei vetturali e colpiva direttamente i produttori rurali, obbligati a pagare una tangente legalizzata al barone per poter vendere i propri prodotti nelle fiere locali.
  • Disciplina odierna: Nel diritto pubblico moderno, le dogane interne sono rigorosamente e costituzionalmente vietate (in Italia dall'articolo 120 della Costituzione, che proibisce l'istituzione di dazi tra Regioni o Comuni) e, a livello internazionale, sono state abolite dal Mercato Unico dell'Unione Europea. Il corrispettivo fiscale moderno che colpisce gli scambi e il consumo è l'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) o le accise. Tuttavia, l'IVA è un'imposta generale, impersonale e proporzionale che concorre al finanziamento della spesa pubblica totale dello Stato per garantire i diritti civili e sociali (sanità, scuola, infrastrutture), mentre la dogana feudale era un prelievo arbitrario e privatistico che impoveriva il territorio a esclusivo vantaggio delle casse del Principe.
A SEMINARA
1. La Bagliva a Seminara: Il controllo dei frantoi e delle campagne
A Seminara, la bagliva non era un'astratta norma giuridica, ma l'azione quotidiana dei campari del Principe.
  • La "Pesata" dell'Olio: Il riscontro più importante riguardava la stima e la pesatura dell'olio d'oliva nei frantoi (i trappeti). Il Principe di Cariati, tramite il baglivo, deteneva il monopolio delle misure ufficiali (il trappeto del duca o le bilance della curia). Nessun produttore poteva stipare olio nelle giare senza che l'ufficiale feudale avesse vidimato il peso, esigendo un diritto fisso in moneta o in natura (frazioni di caraffi d'olio).
  • Le Pene Campestri negli Uliveti: Poiché il territorio di Seminara era ed è immenso (i famosi 33,85 km²), la bagliva fungeva da vera cassaforte per le multe. Se le capre o i buoi di un colono entravano nell'uliveto recintato di un nobile o del Principe medesimo, il baglivo sequestrava gli animali e imponeva il riscatto. Nei registri notarili di Seminara (come quelli di Fabrizio Napolitano che si sta digitalizzando), i contratti di fitto menzionano spesso l'obbligo del colono di "rispondere alla bagliva" per i danni campestri.
2. La Portolania a Seminara: Le vie dell'interno e lo sbocco alla Marina
Sebbene Seminara sorga in collina, il suo distretto feudale controllava i passaggi obbligati verso il mare prima dello scorporo definitivo di Palmi.
  • Il dazio sulle strade dei Casali: Il portolano del Principe sorvegliava le vie di comunicazione interne che collegavano Seminara ai suoi casali collinari (come Sant'Anna e Barritteri). I vetturali che trasportavano carichi di legname, grano o giare d'olio verso la marina dovevano pagare il diritto di portolania per il semplice transito sulle strade curate (teoricamente) dal feudatario.
  • Il controllo dei valichi: Chiunque scendesse verso la costa per imbarcare merci doveva esibire la "bolletta" di pagamento rilasciata dagli esattori di Seminara, a testimonianza di un controllo fiscale che bloccava le merci ben prima che arrivassero alla spiaggia.
3. La Dogana a Seminara: Le porte della città e il mercato
La Dogana feudale a Seminara si concentrava principalmente all'ingresso delle mura cittadine e nella piazza del mercato.
  • La Gabella della Piazza: Ogni volta che un cittadino dei casali o un forestiero entrava a Seminara per vendere merci al mercato settimanale, doveva fermarsi alla garitta della dogana interna. Lì veniva applicata una tassa fissa sui beni di prima necessità: vino, grano, carni macellate e formaggi.
  • Il Monopolio del Pane e della Seta: La dogana controllava anche che non venisse introdotto pane cotto fuori dal feudo, per non danneggiare i forni del Principe (i forni banali). Inoltre, proprio a Seminara avveniva la raccolta centrale dei bozzoli di seta grezza prima della spedizione, e la dogana esigeva il dazio sul valore della transazione tra i setaioli locali e i mercanti genovesi o napoletani.
🏛️ IL GIALLO DEL 1578: IL MANCATO PASSAGGIO AI RUFFO E IL RISCATTO DI SEMINARA
La vicenda della tentata vendita del Ducato di Seminara alla fine del Cinquecento costituisce uno dei momenti più alti di autoconsapevolezza politica e coesione sociale della storia della Piana, anticipando di secoli le dinamiche di emancipazione della cittadinanza.
Il Contratto di Vendita e la Minaccia dei Ruffo
Nel 1578, l'allora feudatario Scipione Spinelli (Duca di Seminara e Conte di Cariati), soffocato da una spaventosa mole di debiti contratti con i banchieri napoletani e genovesi, decise di alienare il suo possedimento più prezioso nella Calabria Ulteriore. Trovò l'accordo con il vicino e potente feudatario Fabrizio Ruffo, Conte di Sinopoli e Principe di Scilla. Il contratto di vendita del Ducato di Seminara — che all'epoca comprendeva ancora, sotto un'unica giurisdizione, la città-madre, il casale di Palmi e il casale di Sant'Anna — fu stipulato per la cifra astronomica di 100.000 ducati.
L'accordo rischiò di mutare per sempre la geopolitica della Piana. La notizia del passaggio imminente ai Ruffo scatenò il panico tra la popolazione locale: la casata di Sinopoli era nota in tutto il Viceregno per una gestione feudale spietata, rigida e gravata da continui abusi giurisdizionali sulle comunità soggette.
La Rivolta Giuridica: Il Parlamento di San Marco
I cittadini di Seminara e Palmi non scesero in piazza con le armi, ma scelsero la via del diritto pubblico dell'epoca, muovendosi con una scaltrezza istituzionale formidabile. Venne convocato d'urgenza un Parlamento cittadino generale presso la Chiesa di San Marco a Seminara.
In quella sede, patrizi locali, professionisti e mercanti (specialmente palmesi, arricchiti dal commercio della seta) presero una decisione storica: fare ricorso al Diritto di Prelazione Regia (Ius Luendi). In base agli antichi privilegi concessi alla città dai sovrani aragonesi, se un feudo veniva alienato dal barone, i cittadini avevano il diritto di superare l'offerta del compratore, pagare il debito e chiedere il ritorno permanente della città al Regio Demanio, diventando sudditi diretti del Re e liberandosi per sempre dal giogo baronale.
L'Incredibile Riscatto dei 100.000 Ducati
Per esercitare questo diritto, serviva però la liquidità immediata. Si assistette a una vera e propria gara di tassazione spontanea: le Università di Seminara e Palmi (nonostante i primi attriti intestini) si unirono finanziariamente, mapparono le ricchezze, chiesero prestiti e raccolsero in contanti l'incredibile somma di 100.000 ducati, depositandola presso la Regia Camera della Sommaria a Napoli.
Davanti al denaro contante versato dalle comunità, il contratto d'acquisto di Fabrizio Ruffo venne dichiarato nullo e revocato. I Ruffo dovettero fare marcia indietro, rinunciando per sempre a estendere il loro dominio su Seminara e sullo sbocco marittimo di Palmi.
Chi perse, chi guadagnò e il ritorno degli Spinelli
  • Chi perse? Fabrizio Ruffo di Sinopoli, che vide sfumare il sogno di inglobare la ricca Piana gioiese, e la storiografia locale che per secoli ha ignorato la portata di questo sforzo finanziario.
  • Chi guadagnò? I cittadini e i mercanti della Piana. Dal 1579 e per oltre cinquant'anni, Seminara e Palmi godettero dello status di Città Regie (Demaniali). Senza i dazi privati e le prepotenze della curia baronale, i traffici della seta e dell'olio d'oliva esplosero, garantendo a Palmi quel boom economico e demografico che le avrebbe permesso, nel Seicento, di reclamare l'indipendenza dalla città-madre.
L'epilogo dinastico: La libertà demaniale acquistata a così caro prezzo finì nella prima metà del Seicento. La Corona spagnola, stremata dalle spese della Guerra dei Trent'anni, tradì i patti e rimise in vendita le città. Attraverso complesse manovre finanziarie a Napoli e forti legami parentali, gli Spinelli di Cariati riuscirono a riacquistare la giurisdizione feudale tra il 1636 e il 1646, restaurando quel potere che sarebbe durato fino alla sentenza della Commissione Feudale dell'8 giugno 1810.
A) I RUFFO E IL LORO RAPPORTO CON SEMINARA (Il quadro cronologico reale)
Destinazione: Nota storica per il blog
A integrazione della vicenda del 1578, occorre mappare con rigore scientifico i momenti in cui la casata dei Ruffo ha incrociato legalmente la storia di Seminara, evitando di confondere il ramo di Sinopoli con gli altri rami della famiglia.
  1. Il XIV Secolo (Il ramo di Montalto): Il primo ingresso documentato dei Ruffo a Seminara risale al 1381, quando il re Carlo III d'Angiò assegnò la giurisdizione della terra di Seminara ad Antonio Ruffo, esponente del ramo dei Conti di Montalto. Si trattò di una concessione legata alle convulse fasi delle guerre angioine nel Mezzogiorno.
  2. Il XV Secolo (La parentesi di Polissena Ruffo): Tra il 1410 e il 1420, la città finì sotto il controllo della celebre Polissena Ruffo (figlia di Carlo Ruffo, Conte di Montalto e Corigliano). Alla morte del primo marito, Polissena mantenne forti diritti sui feudi calabresi prima di andare in sposa a Francesco Sforza, futuro Duca di Milano. Dopo la sua morte (1420), Seminara riuscì a svincolarsi da quella linea feudale, rientrando stabilmente nel demanio regio per gran parte del XV secolo, fino all'avvento degli Spinelli nel 1495.
  3. Il 1578 (Il ramo di Sinopoli/Scilla): È l'episodio del mancato riscatto descritto sopra. Fu Fabrizio Ruffo (Conte di Sinopoli e poi Principe di Scilla) a tentare di comprare il Ducato da Scipione Spinelli per 100.000 ducati. Come abbiamo dimostrato, questo ramo dei Ruffo non prese mai il possesso effettivo di Seminara e Palmi a causa della straordinaria opposizione del Parlamento cittadino, che pagò la stessa cifra per rimanere in demanio.
B) LA METODOLOGIA DI DE SALVO E LE TRACCE DELL'ARCHIVIO SPINELLI
Destinazione: Nota di critica storiografica per il blog
La storiografia della Piana gioiese deve moltissimo all'opera di Antonio De Salvo, in particolare al suo volume fondamentale del 1899 (Ricerche storiche sulle città di Seminara e di Palme). Tuttavia, a distanza di oltre un secolo, l'avanzamento della ricerca archivistica impone una seria riflessione metodologica sui limiti del suo lavoro.
  • Il limite metodologico (L'assenza di segnatura): Nelle appendici del suo testo (oggi interamente consultabile su Internet Archive), De Salvo riporta trascrizioni e regesti di eccezionale valore, ma commette un errore imperdonabile per gli standard scientifici moderni: chiude i documenti apponendo semplicemente la dicitura fra parentesi (Archivio Spinelli). Non indica il faldone, non specifica la numerazione della filza, né chiarisce dove quel patrimonio documentario fosse materialmente custodito al momento della sua consultazione.
  • La traccia reale dell'Archivio Spinelli: Per ovviare alla lacuna di De Salvo, le odierne ricerche della SSSP.ODV hanno censito la reale collocazione di quelle carte. I Principi di Cariati e Duchi di Seminara conservavano il proprio archivio privato a Napoli, nel monumentale Palazzo Cariati (quartiere Chiaia). A seguito del declino della casata tra l'Ottocento e il Novecento, quel nucleo non è andato perduto, ma è stato in gran parte messo in sicurezza dallo Stato. Oggi la documentazione feudale, amministrativa e processuale degli Spinelli di Cariati è legalmente consultabile presso l'Archivio di Stato di Napoli, principalmente dislocata nei fondi degli Archivi Privati e nelle declaratorie della Regia Camera della Sommaria.
La nostra digitalizzazione sistematica dei registri dei Notai di Seminara, operata direttamente sulla Sezione d'Archivio di Palmi, si propone di superare definitivamente l'indeterminatezza di De Salvo, offrendo agli studiosi segnature ineccepibili e riscontri fisici immediati.
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COVALA,, p. 8.3

La relazione Lofaro reca la data dell'8 ottobre 1905, ma  si riallaccia ad una controversia che si estende lungo cinque secoli: dalla f...