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martedì 1 settembre 2026

12 maggio 1617: Atto N° 4 del Notaio Fabrizio Napolitano: Lodo arbitrale in contrada "lo Portello" e presa di possesso in contrada "Limaddi"

Fabrizio Napolitano
R
if. Fabrizio Napolitano. 1617, presso ASRC-Sez Palmi, B. 382, F.  4284-I e II. Registro mutilo diviso in due parti dello stesso anno. È stato da noi ricomposto in un unico pdf di 205 pagine ma il registro era assai più ampio, come si desume dalla numerazione originaria. Una Nostra Nuova Numerazione per fotogrammi si rende necessaria.
Trascrizione digitale a cura del Prof. Antonio Caracciolo con impiego della AI. Invitiamo studiosi, appassionati e cittadini del luogo a segnalarci eventuali sviste, incongruenze o toponimi storici da correggere. Al fine di favorire la più ampia collaborazione da parte della comunità scientifica e dei cittadini si pubblicano i fotogrammi digitali dei documenti trascritti. L'impresa sperimentale rientra nelle attività della Società Seminarese di Storia Patria.odv, ente del Terzo Settore. È vietato ogni ulteriore riproduzione e uso commerciale dei testi e delle immagini qui pubblicate. La riproduzione digitale è effettuata sulla base della legge n. 124 del 2017 e di una speciale autorizzazione della Direzione Generale degli Archivi del 13 luglio 2021. Tutti i fotogrammi sono protetti da filigrana e firma digitale.

NOTA TECNICA: Per limiti tecnici non a noi dovuti, non riusciamo a mantenere una grafica costante. Ci adattiamo ogni volta ai limiti che incontriamo, badando alla integrità e correttezza dei dati. aaa

Atto N° 4
pp. 11-15
Notaio Fabrizio Napolitano

Anno 1617 

📄 ABSTRACT / SINTESI DELL'ATTO
  • Data: 12 Maggio 1617 (Pronuncia del lodo) e 13 Maggio 1617 (Esecuzione e presa di possesso).
  • Notaio: Fabrizio Napolitano (Seminara).
  • Segnatura: ASRC-Sez Palmi, Busta 382, F. 4284 II  (Numerazione originaria: Fogli 107r-109r).
  • Oggetto: Sentenza arbitrale (Laudum) per confini agrari con applicazione di censo annuo e formale immissione in possesso (Capiendam possessionem) tramite procuratore speciale.
  • Sunto dell'Atto: I giudici arbitri e amichevoli compositori Vincenzo Umbrino e Giovanni Francesco Polonia emettono la sentenza definitiva per sanare una lite confinaria in contrada lo Portello tra Giovanni Domenico Cades (con la consorte Francesca) e il sacerdote Antonino Mattia. Stabiliscono che il Cades paghi un censo annuo per il miglioramento del fondo e fissano i limiti dal vecchio albero di sicomoro al vallone. Il giorno successivo, 13 maggio, il Magister Don Marcantonio, in veste di procuratore dell'acquirente Antonino Mattia, si immette formalmente nel possesso di una porzione di terra situata nella contigua contrada Limaddi.
Pagina 11
TRASCRIZIONE LATINA
 DELLA PAGINA 11
 Righi 10-36
  • Rigo 10: Die duodecimo mensis Maii 1617 ibidem eiusdem Ind[ictio]nis Sem[inari]ae
  • Rigo 11: In mei notar[ii] publici et testi[um] p[rae]sentia constituti Ioannes dominicus cades
  • Rigo 12: d[ic]ti loci Sem[inari]ae ex vna et r[everen]dus ac spect[abi]lis Antoninus mattia p[rese]ns
  • Rigo 13: et ad id infra sc[ri]ptum p[er]sonal[ite]r p[rae]sens p[ro]ut supra ex p[re]dict[i]s
  • Rigo 14: o[mni]bus duabus p[ar]tib[us] ex altera, Nec no[n] p[rae]sentibus etiam testibus
  • Rigo 15: infra sc[ri]ptis hinc inde electis et Iudicibus uero amicabilibus
  • Rigo 16: compositoribus sponte ex altera, qui quidem p[ar]tes sponte
  • Rigo 17: asserueru[nt] coram nobis, quod vertente lite inter
  • Rigo 18: se et ipsas p[ar]tes quibus t[e]m[po]ribus in Curia Civitat[is]
  • Rigo 19: Sem[inari]ae pro ut ex dict[is] in d[ic]to f[u]ndo sitis et sitis de lo
  • Rigo 20: portello volentes de p[rae]dict[i]s litibus ac amicabilit[e]r co[m]po-
  • Rigo 21: nere, dictas eor[um] differentias imposueru[nt] in d[ic]tos
  • Rigo 22: Vincentiu[m] umbrinu[m], et Io[annem] franciscu[m] polonia[m] cives p[rae]sent[i]s
  • Rigo 23: civitat[is], quos elixerunt in eor[um] liberos arbitros et u[d]g[es]
  • Rigo 24: amicabiles compositores ad dixendu[m] de d[ic]tis co[n]tro-
  • Rigo 25: uersiis et terminandu[m] et d[e]cidendu[m] p[ro]ut arbitra-
  • Rigo 26: mentu[m] de co[m]promisso, uisis uide[licet] script[is] et audit[i]s
  • Rigo 27: p[ar]tibus in eor[um] iuribus, protuleru[nt] laudum et sen-
  • Rigo 28: tentia[m], cuius tenor invn[c] hic inserendus videlicet:
  • Rigo 29: In Dei nomine amen. Coram nobis iudicibus arbitris
  • Rigo 30: et amicabilibus compositoribus in hac causa electis,
  • Rigo 31: inter Ioannem Dominicum Cades ex una parte et
  • Rigo 32: Antoninum Mattia ex altera, super confinibus
  • Rigo 33: fundi siti in contrada lo Portello. Sententiam
  • Rigo 34: et laudum proferimus dictus Ioannes Dominicus
  • Rigo 35: solvere teneatur annuum censum, et declaramus
  • | marg. rigo 35 | solu[ti]o q[uae] d[ic]ti c[ensu]s pro melioramento d[ic]ti fu[ndi] [Margine].
  • Rigo 36: limites inter predictos fines incipere ab arbore sycomori veteri...
    ANNOTAZIONI PALEOGRAFICHE
    E DIPLOMATICHE 
    (Pagina 11, righi 10-36)
    • Rigo 10 (Ind[ictio]nis Sem[inari]ae): Il termine Indictionis è abbreviato dal notaio per compendio (troncamento della parola con un segno lineare superiore); il genitivo Seminariae presenta invece la tipica e caudata inferiore (ę), segno grafico cancelleresco che sostituisce il dittongo classico ae.
    • Rigo 12 (r[everen]dus): Il titolo ecclesiastico riferito ad Antonino Mattia è ridotto a una semplice r corsiva sormontata da una linea ondulata. Questo compendio per contrazione indica chiaramente lo status sacerdotale o curiale del personaggio.
    • Rigo 14 e 15 (testibus infra sc[ri]ptis): L'aggettivo infrascriptis è spezzato e abbreviato mediante l'eliminazione delle lettere centrali (sc-ptis), sormontate da un segno di abbreviazione che funge da legatura veloce tra i caratteri.
    • Rigo 20 (co[m]ponere): La nasale m è omessa dal notaio e sostituita da un tilde (un trattino dritto e marcato) sopra la vocale precedente (o). Si tratta di una delle abbreviazioni più frequenti nella diplomatica notarile meridionale.
    • Rigo 28 (invn[c]): Questo è un compendio tachigrafico per contrazione estrema della formula inibi nunc o in unum, utilizzata per legare la narrazione del notaio all'inserimento testuale immediato del testo della sentenza arbitrale.
    • Rigo 29 (In Dei nomine amen): La formula solenne di apertura del lodo (Laudum) mostra un netto cambio di ritmo grafico: il notaio abbandona momentaneamente la corsiva veloce da protocollo per adottare caratteri più grandi e distanziati, sottolineando la sacralità dell'invocazione.
    • Margine Rigo 35 (solu[ti]o q[uae] d[ic]ti c[ensu]s): La nota marginale è redatta in una corsiva estremamente minuta e legata (scrittura d'apparato). Presenta il troncamento della parola solutio e l'uso del compendio q[uae] (una q con una linea obliqua che taglia l'asta inferiore).
    Pagina 11
    TRADUZIONE ITALIANA
    (Pagina 11 Righi 10-36)
    • Rigo 10: Il giorno dodicesimo del mese di maggio 1617, nel medesimo luogo, della stessa Indizione, a Seminara.
    • Rigo 11: Alla presenza di me pubblico notaio e dei testimoni, si sono costituiti Giovanni Domenico Cades.
    • Rigo 12: del detto luogo di Seminara da una parte, e il riverendo e illustre Antonino Mattia, presente.
    • Rigo 13: e a ciò che segue personalmente presente, così come sopra, dalle predette.
    • Rigo 14: parti entrambe dall'altra; ed essendo parimenti presenti i testimoni.
    • Rigo 15: sottoscritti, scelti da una parte e dall'altra, e i giudici d'altronde amichevoli.
    • Rigo 16: compositori spontaneamente dall'altra, le quali medesime parti spontaneamente.
    • Rigo 17: dichiararono davanti a noi che, vertendo una lite tra.
    • Rigo 18: loro e le stesse parti, la quale a quel tempo pendeva nella Curia della Città.
    • Rigo 19: di Seminara, così come risulta dai detti atti, riguardo ai fondi posti in località detta lo.
    • Rigo 20: Portello, volendo comporre amichevolmente le predette liti,
    • Rigo 21: sottoposero le loro divergenze ai detti.
    • Rigo 22: Vincenzo Umbrino e Giovanni Francesco Polonia, cittadini della presente
    • Rigo 23: città, i quali elessero come loro liberi arbitri e giudici
    • Rigo 24: amichevoli compositori per esprimersi sulle dette contro-
    • Rigo 25: versioni, e per terminare e decidere secondo l'arbitra-
    • Rigo 26: mento del compromesso, esaminate ovverosia le scritture e ascoltate
    • Rigo 27: le parti nei loro diritti, emisero il lodo e la sen-
    • Rigo 28: tenza, il cui tenore da inserire qui sul momento è il seguente, ovverosia:
    • Rigo 29: Nel nome di Dio, amen. Davanti a noi giudici arbitri
    • Rigo 30: e amichevoli compositori eletti in questa causa,
    • Rigo 31: tra Giovanni Domenico Cades da una parte e
    • Rigo 32: Antonino Mattia dall'altra, riguardo ai confini
    • Rigo 33: del fondo situato in contrada lo Portello. Pronunciamo la sentenza
    • Rigo 34: e il lodo per cui il suddetto Giovanni Domenico
    • Rigo 35: sia tenuto a pagare il censo annuo, e dichiariamo
    • | marg. rigo 35 | pagamento del detto censo per il miglioramento del detto fondo [Margine].
    • Rigo 36: che i limiti tra i predetti confini inizino dal vecchio albero di sicomoro...
Pagina 12
TRASCRIZIONE LATINA 
 DELLA PAGINA 12 
(Righi 1-36)
  • Rigo 1: originando finibus per Joannem franciscum poloniam et eundem vincentium
  • Rigo 2: latus etc. In causa compromissa coram nobis infra-
  • Rigo 3: scriptis arbitris et arbitratoribus per Joannem franciscum
  • Rigo 4: et franciscum cades coniuges petentes fundum po-
  • Rigo 5: situm in territorio Sem[inari]ae in contrada lo portello, iuxta bona
  • Rigo 6: heredu[m] Janeroii favono, finos Laurentii Gerace, finos
  • Rigo 7: D[omini] Liberii quaddara, ex parte ire qua itur via publica et
  • Rigo 8: finos olei ex una et in [?] lo f[un]du[m] di li mandi d[ic]ti Antonini
  • Rigo 9: Antonini mactia conventu[m] tutorio no[mi]ne ex altera
  • Rigo 10: In Dei nomine Amen. Visis scriptis et auditis partibus fuis-
  • Rigo 11: sem[us] et l[audum] et t[ermina]tu[m] q[uod] p[re]dict[us] Jo[annes] dominicus et franc[iscu]s
  • Rigo 12: tutorio no[mi]ne relaxit ipsi d[ic]to Antonino et s[uam] u[xo]re[m]
  • Rigo 13: adhuc comitibus fandum iuxta limitatione[m] et confinia...
  • Rigo 14: tud[ine] pro eisdem tunc fier[i] ducator[um] trecentor[um] vi-
  • Rigo 15: ginti, et ex hinc patet vterq[ue] relaxit quod co[m]muni[bu]s
  • Rigo 16: in co[m]muni alimenta[ti]o p[re]f[a]to Antonino, scilicet p[ri]ma
  • Rigo 17: capitaliu[m] q[uae] d[ic]ti mactia, Nec no[n] eode[m] te[m]pore t[e]n[e]a[ntu]r
  • Rigo 18: eisde[m] co[m]muni[bu]s fructus p[re]d[ic]te possessionis, declara-
  • Rigo 19: nem ducator[um] triginta quatuor p[er] r[ati]onem petitionis
  • Rigo 20: quae fuit in die 12 m[en]s[is] Maii vsq[ue] ad p[re]sente[m] die[m] vi-
  • Rigo 21: gesima[m] quarta[m] mensis Aprilis 1617 q[uod] spatiu[m]
  • Rigo 22: temporis important facultas summa[m] ducator[um] cen-
  • Rigo 23: tu[m] septuaginta et quinque ex id[e]m, a qua summa
  • Rigo 24: petitus omni[bu]s actine[re] p[er]es se ex vna de[bi]to[ru]m et a-
  • Rigo 25: lios ex ipis[i]s r[ati]o[n]e d[ic]te possessionis p[er] d[ic]tu[m] Antoniu[m]
  • Rigo 26: quatuor, carlenor[um] nove[m] annuor[um], p[ro]ut patet su[m]ma...
  • Rigo 27: ducat[o]r[um] viginti quattuor in d[ic]ti m[actia]; Nec no[n] cetine[at]
  • Rigo 28: penes se solutiones a p[re]p[osi]to ex quo pro q[uo] p[ro]pinq[ui]tas,
  • Rigo 29: uando ex quattuor menses proxime preteritos qui
  • Rigo 30: cu[m]nt[a]su[m]ma[m] ducat[o]r[um] octuaginta triu[m] et granor[um] qua-
  • Rigo 31: tuor iuxta calculu[m] rati[ona]le[m], quod patet subintra-
  • Rigo 32: tatis, remanent solvendi ipsi coniugibus ducat[o]r[um]
  • Rigo 33: centum duodecim, et carleni duo, et grani sex, de quib[us]
  • Rigo 34: sum[m]a
  • Rigo 35: [Spatium vacuum in membrana - Clausula finis]
  • Rigo 36: [Continuat textus in pagina sequenti]
ANNOTAZIONI PALEOGRAFICHE
E DIPLOMATICHE
  • Rigo 1 (Joannem franciscum): Il notaio unisce graficamente i due nomi di battesimo dell'arbitro Polonia, riducendo la prima lettera del secondo nome a una minuscola legata.
  • Rigo 5 (Sem[inari]ae): Presenza del troncamento della parola con l'uso della e caudata per il dittongo, caratteristica costante di questa mano notarile.
  • Rigo 6 (heredu[m]): La contrazione della finale -um è indicata mediante un tratto orizzontale marcato (tilde) sopra la vocale precedente.
  • Rigo 8 (d[ic]ti): Abbreviazione per contrazione tipica del formulario giuridico, con l'omissione delle lettere centrali.
  • Rigo 10 (In Dei nomine Amen): Nuova invocazione solenne nel testo che segna il dispositivo vero e proprio del lodo; si nota la grafia più distanziata delle singole lettere.
  • Rigo 15 (vterq[ue], co[m]muni[bu]s): L'enclitica -que è resa con la classica q tagliata sull'asta inferiore. La parola communibus presenta il doppio compendio: tilde sulla nasale e la desinenza -bus abbreviata con un segno simile a un punto e virgola corsivo o un 3 rovesciato.
  • Rigo 17 (capitaliu[m], te[m]pore): Doppia abbreviazione per sopralineatura (tilde dritto) per indicare la caduta della m in capitalium e della m interna in tempore.
  • Rigo 19 (r[ati]onem): Compendio per contrazione centrale; il notaio elimina il gruppo -atio- sormontando le restanti lettere con una linea ondulata.
  • Rigo 20 (m[en]s[is]): Parola abbreviata per contrazione consonantica (ms con linea sovrapposta), espediente tachigrafico usatissimo dal Napolitano per accelerare la stesura delle date.
  • Rigo 27 (ducat[o]r[um]): Il notaio utilizza il compendio tachigrafico per il genitivo plurale -orum, caratterizzato da un segno d'abbreviazione a forma di "8" o di nodo schiacciato posto sopra l'asta della lettera r.
  • Rigo 31 (calculu[m] rati[ona]le[m]): Presenza di tilde dritto sulla u finale di calculum e sulla e di rationalem per omissione della nasale -m. La parola rationalem mostra la tipica contrazione centrale del gruppo sillabico.
  • Rigo 33 (quib[us]): Abbreviazione della desinenza dativa/ablativa plurale -bus mediante un segno corsivo sormontante la lettera b, simile a un punto e virgola orizzontale.
Pagina 12
TRADUZIONE ITALIANA
 (Pagina 12 Righi 1-36)
  • Rigo 1: traendo origine dai confini ad opera di Giovanni Francesco Polonia e dello stesso Vincenzo
  • Rigo 2: lato ecc. Nella causa compromessa davanti a noi sottoscritti
  • Rigo 3: arbitri e giudici arbitratore ad opera di Giovanni Francesco
  • Rigo 4: e Francesca Cades, coniugi, i quali richiedevano il fondo posto
  • Rigo 5: nel territorio di Seminara nella contrada lo Portello, confinante con i beni
  • Rigo 6: degli eredi di Janerio Favono, i confini di Lorenzo Gerace, i confini
  • | marg. rigo 6 | [Nota marginale corsiva di difficile lettura]
  • Rigo 7: del Signor Liberio Quaddara, da una parte la via attraverso cui si va per la via pubblica e
  • Rigo 8: i confini dell'oliveto da una parte, e nel fondo di Limaddi del detto Antonino
  • Rigo 9: Antonino Mattia, convenuto in nome del tutore dall'altra
  • Rigo 10: Nel nome di Dio Amen. Esaminate le scritture e ascoltate le parti, fummo
  • Rigo 11: per emettere il lodo e decidere che il predetto Giovanni Domenico e Francesca,
  • Rigo 12: in nome del tutore, rilasciassero allo stesso detto Antonino e alla sua moglie
  • Rigo 13: tuttora uniti, il fondo secondo la limitazione e i confini...
  • Rigo 14: tudine per i medesimi si dovesse allora fare, di ducati trecento-
  • Rigo 15: venti, e da questo consta che l'uno e l'altro rilasciò, affinché nei beni comuni
  • Rigo 16: in comune vi sia il sostentamento per il prefato Antonino, ossia prima
  • | marg. rigo 16 | [Nota a margine in corsiva minuta]
  • Rigo 17: dei capitali che spettano al detto Mattia, e parimenti nel medesimo tempo siano tenuti
  • Rigo 18: verso i medesimi beni comuni per i frutti della predetta possessione, dichiara-
  • Rigo 19: zione di ducati trentaquattro in ragione della petizione
  • Rigo 20: che fu nel giorno 12 del mese di maggio fino al presente giorno ven-
  • Rigo 21: tiquattresimo del mese di aprile 1617, il quale spazio
  • Rigo 22: di tempo comporta la facoltà della somma di ducati cen-
  • Rigo 23: tosettantacinque da ciò, dalla quale somma
  • Rigo 24: richiesto per tutti i diritti spettanti a sé, da una parte dei debitori e
  • Rigo 25: altri da essi in ragione della detta possessione ad opera del detto Antonino
  • Rigo 26: quattro, e di carlini nove annuali, così come appare la somma...
  • Rigo 27: di ducati ventiquattro nei confronti del detto Mattia; e parimenti si trattenga
  • Rigo 28: presso di sé i pagamenti dal preposto, per il fatto che vi è vicinanza,
  • Rigo 29: quando entro i quattro mesi prossimi passati i quali
  • Rigo 30: assommano alla somma di ducati ottantatré e grana qua-
  • Rigo 31: ttro, secondo il calcolo razionale, il che appare dalle voci subentrate
  • Rigo 32: nelle partite, restando da pagare ai medesimi coniugi la somma di ducati
  • Rigo 33: centododici, e due carlini, e sei grana, dei quali
  • Rigo 34: somma
  • Rigo 35: [Spazio vuoto nella pergamena - Clausola di chiusura della pagina]
  • Rigo 36: [Il testo continua nella pagina successiva]
Pagina 13
TRASCRIZIONE LATINA
DELLA PAGINA 13 
(Righi 1-36)
  • Rigo 1: summa ducat[o]r[um] centu[m] duodeci[m] carl[eni] duo intelligant[ur] soluti pro in
  • Rigo 2: p[re]dict[o] antefato, ad r[ati]one[m] ducat[o]r[um] dece[m] pro dimidio p[ro]ut in hoc
  • Rigo 3: libro ordinar[io], et ducat[o]r[um] octuaginta quinq[ue], et grani sex in-
  • Rigo 4: telligant[ur] soluti in composit[io]nem alimentor[um] p[re]fato Antonino
  • Rigo 5: pro eo quod p[er]cipitur ex d[ic]ta possessione ultra addit[as]
  • Rigo 6: antefati, Nec no[n] ipse tutor a p[re]d[ic]ta summa teneat[ur] pro
  • Rigo 7: coniugibus retinere penes se ducatos quadraginta-
  • Rigo 8: octo de[bi]ti s[u]p[ra]scriptu[m] de faggoti ex causa imprestito-
  • Rigo 9: ru[m] dict[is] de pupillis, ipso vero in differentia fundor[um]
  • Rigo 10: alimentor[um], eius[dem] addict[io]n[i]s in alia possess[io]ne dict[o]rum con-
  • Rigo 11: iugum de lo portello qu[ae] quide[m] in anno 1616 visa fuit de
  • Rigo 12: expertis, affirmanti[bu]s q[uod] arborib[us] sycomori meliorame[n]to...
  • Rigo 13: to remanere mactie liberamus, et ad d[ic]to[ru]m arbitra-
  • Rigo 14: me[n]t[um], ex causis vt p[re]dict[um] dice[re] dibat[u]r [?] pro no[n] p[re]iudicando
  • Rigo 15: d[ic]to tectori, et ipis[i]s p[re]dict[is] dominico et franc[is]co, o[mni]b[u]s d[ic]te differen-
  • Rigo 16: tia olei, decernimus et laudamus q[uod] p[ro] portione, et effe-
  • Rigo 17: tu dimit[at] ipsis iustis franc[is]co, et uxori suae infra sc[ri]ptis
  • Rigo 18: pronunciata, iuxta dictam laudationem, capu[m] ex finib[us]
  • Rigo 19: contigue p[re]dictis coniugibus infictos olei duodecim ex
  • Rigo 20: quis alib[us] quattuord[ecim] tantum sedecim que inportat
  • Rigo 21: affictat oliueti duodecim remanenti[bu]s p[er] r[ati]onem co[n]tra-
  • Rigo 22: tus, reliqua uero summa affictat remaneat in bene-
  • Rigo 23: ficiu[m] ipsius p[re]p[osi]ti, q[uo]d laudamus, et volum[us] p[re]p[osi]to posses-
  • Rigo 24: sionis de lo portello p[ro] p[ra]to ex ex[tra] d[ic]tor[um] coniugid[um]...
  • Rigo 25: possessore, firmamento, et cordei, und[e] o[mni]b[u]s de d[ic]tis mediis
  • Rigo 26: pro singulis ingaribus in futurum, et iud[ici]is de d[ic]to lau-
  • Rigo 27: dando, et fassibus existentibus more sacerdotali intelligant
  • Rigo 28: per o[mni]a, ubi[que] cedant aliter in extaminis anno centu[m] duca-
  • Rigo 29: t[o]r[um], pro ut et vt p[rae]s[e]nti laud[u]m dicimus, sententiamus, et
  • Rigo 30: laudamus o[mni]a p[rae]d[ic]ta fieri et id[e]m. De quib[us] totora iux[ta]
  • Rigo 31: Camera[m] Actuor[um] d[ic]ti d[omi]ni quo p[rae]senti[bu]s testib[us] [?] uincenti[bu]s
  • Rigo 32: uonbinas arbitraret arbitrator. laudamus insuper
  • Rigo 33: et q[uo]d finis fundat de lo portello co[m]ponant p[ar]tes iam
  • Rigo 34: [Spatium vacuum in membrana - Textus subscriptus]
  • Rigo 35: [Signum Notarii Fabritii Neapolitani]
  • Rigo 36: [Continuat textus in pagina sequenti]
ANNOTAZIONI PALEOGRAFICHE
E DIPLOMATICHE
    • Rigo 1 (ducat[o]r[um], centu[m], duodeci[m]): Il notaio impiega consecutivamente l'abbreviazione per il genitivo plurale -orum (tratto a forma di 8 speculare) e il tilde di espulsione della nasale finale sulle parole centum e duodecim.
  • Rigo 4 (composit[io]nem): Il gruppo sillabico -io- viene contratto dal notaio, che sormonta la parola con una linea orizzontale ondulata, mentre la desinenza accusativa mostra la consueta caduta della nasale.
  • Rigo 8 (de[bi]ti s[u]p[ra]scriptu[m]): Notevole la contrazione della parola debiti con la caduta della sillaba interna, seguita dal compendio classico per il prefisso supra- (una s con svolazzo superiore) associato all'aggettivo scriptum.
  • Rigo 12 (expertis, affirmanti[bu]s): La parola expertis presenta la x fortemente legata in corsiva cancelleresca. La desinenza dativa plurale -bus in affirmantibus è troncata mediante il segno tachigrafico a forma di "3" adeso alla consonante t.
  • Rigo 13 (d[ic]to[ru]m arbitra-): Parola spezzata a fine rigo; presenta il compendio per contrazione sillabica della radice dictum unito al segno d'abbreviazione -orum.
  • Rigo 15 (o[mni]b[u]s d[ic]te): L'aggettivo omnibus è ridotto alla sola iniziale o sormontata da una linea di contrazione e seguita dalla desinenza -bus abbreviata in forma di svolazzo corsivo adeso alla lettera b.
  • Rigo 17 (dimit[at], infra sc[ri]ptis): Presenza del troncamento verbale sulla desinenza della terza persona singolare, seguito dal nesso cancelleresco abbreviato per contrazione infrascriptis.
  • Rigo 21 (remanenti[bu]s, co[n]tra-): La desinenza -bus è troncata mediante il consueto segno tachigrafico numerale (3 rovesciato). La parola contratus è spezzata e mostra la nasale omessa indicata con linea sovrapposta sulla vocale o.
  • Rigo 25 (und[e] o[mni]b[u]s): L'avverbio unde presenta la consueta caduta della vocale finale indicata con un piccolo ricciolo corsivo. L'ablativo plurale omnibus è fortemente contratto in una singola legatura cancelleresca.
  • Rigo 27 (more sacerdotali): Formula diplomatica importantissima; il notaio scrive le parole per esteso e con grafia leggermente più marcata, evidenziando la solennità del giuramento prestato dai religiosi coinvolti nell'atto.
  • Rigo 29 (p[rae]s[e]nti laud[u]m): Presenza di abbreviazioni per contrazione ed espulsione sillabica: la parola laudum presenta il tilde dritto sulla u per l'omissione della nasale finale -m.
  • Rigo 35 (Signum Notarii): Il rigo corrisponde allo spazio in cui il notaio Fabrizio Napolitano appone il suo signum tabellionatus (marchio notarile d'ufficio) a garanzia e pubblica fede dell'intero lodo pronunciato dagli arbitri.
Pagina 13
TRADUZIONE ITALIANA
(Pagina 13, Righi 1-36)
  • Rigo 1: la somma di ducati centododici e due carlini si intendano pagati per il
  • Rigo 2: predetto fondo sopra citato, in ragione di ducati dieci per la metà, così come in questo
  • Rigo 3: libro ordinario, e ducati ottantacinque e sei grana si
  • Rigo 4: intendano pagati in composizione degli alimenti al prefato Antonino
  • Rigo 5: per ciò che si percepisce dalla detta possessione oltre le quote aggiunte
  • Rigo 6: del suddetto fondo, e parimenti lo stesso tutore dalla predetta somma sia tenuto per
  • Rigo 7: i coniugi a trattenere presso di sé quarantotto ducati
  • Rigo 8: del debito sopra scritto di Faggoti a causa di prestiti
  • Rigo 9: fatti ai detti pupilli, e proprio questo nella differenza dei fondi
  • Rigo 10: degli alimenti, della medesima aggiudicazione nell'altra possessione dei detti co-
  • Rigo 11: niugi in località lo Portello, la quale parimenti nell'anno 1616 fu esaminata dagli
  • Rigo 12: esperti, i quali affermarono che con gli alberi di sicomoro il miglioramento...
  • Rigo 13: che resti al Mattia, dichiariamo libero, e secondo il detto arbitra-
  • Rigo 14: mento, per le ragioni per cui come predetto si dibatteva affinché non vi fosse pregiudizio
  • Rigo 15: per il detto tutore, e per gli stessi predetti Domenico e Francesco, in tutte le dette controver-
  • Rigo 16: zie dell'oliveto, decretiamo e stabiliamo con lodo che per la quota, e in effet-
  • Rigo 17: to rilasci agli stessi giusti Francesco, e alla sua moglie sottoscritti,
  • Rigo 18: pronunciata, secondo la detta lodevole decisione, il capo dai confini
  • Rigo 19: contigui ai predetti coniugi di dodici alberi d'ulivo piantati tra
  • Rigo 20: quelli, altrove quattordici e soltanto sedici il che comporta
  • Rigo 21: l'affitto di dodici piante d'ulivo rimanenti in ragione del contrat-
  • Rigo 22: to, la restante parte della somma dell'affitto rimanga invece a bene-
  • Rigo 23: ficio dello stesso preposto, il che stabiliamo con lodo, e vogliamo per il preposto della posses-
  • Rigo 24: sione lo Portello per il prato al di fuori delle terre dei detti coniugi...
  • Rigo 25: possessore, la ratifica, e gli accordi, onde per tutte le cose riguardanti i detti mezzi
  • Rigo 26: per le singole colture in futuro, e per i giudizi sul detto lodo
  • Rigo 27: da emettere, ed essendo i patti vincolanti secondo il rito sacerdotale, si intendano
  • Rigo 28: per tutte le cose, ovunque cedano altrimenti con la sanzione di cento duca-
  • Rigo 29: ti, così come anche con il presente lodo decidiamo, sentenziamo e
  • Rigo 30: stabiliamo con lodo che tutte le predette cose siano fatte parimenti. Di tutte queste cose, secondo
  • Rigo 31: la Camera degli Atti del detto signore, davanti ai presenti testimoni Vincenzo
  • Rigo 32: e compagni giudicò l'arbitratore. Stabiliamo inoltre con lodo
  • Rigo 33: e che i confini stabiliti della terra de lo Portello compongano ormai le parti
  • Rigo 34: [Spazio vuoto nella pergamena - Testo delle sottoscrizioni d'archivio]
  • Rigo 35: [Segno del Notaio Fabrizio Napolitano]
  • Rigo 36: [Il testo prosegue nella pagina successiva]
Pagina 14
TRASCRIZIONE LATINA
DELLA PAGINA 14 
(Righi 1-36)
  • Rigo 1: colligandis p[rae]f[a]tis coniugibus dumi[at] q[uod] comitibus alimenta-
  • Rigo 2: tio, et p[ro]ut p[rae]s[e]ntis discordes, et quaestio ascendit de nova-
  • Rigo 3: r[um] ducator[um] trecentor[um] et uiginti uideat in beneficiu[m]
  • Rigo 4: ipsor[um] coniugum, in d[ic]ti exeq[uuti]on[e], cora[m] remanens in compo-
  • Rigo 5: s[itio]nem alimentor[um] hinc ? Salua p[rae]miser[um] facienda, q[uo]d de-
  • Rigo 6: amata uestor[um] alimenta et alios p[rae]cedentes, et
  • Rigo 7: in actis s[u]p[ra]sc[ri]ptis co[m]muni[bu]s arbitri et u[di]ces [?] quieta[n]tur,
  • Rigo 8: Jo[annes] fra[ncis]cus polonia et uince[n]tius umbrinus arbitri ac arbitrator. Pro-
  • Rigo 9: nuntiaret lau[da]r[e]t die uigesima sexta Aprilis 1617. Sen[tentiam]
  • Rigo 10: p[re]p[osi]t[a] p[er] p[rae]sente[m] laudum amicabiles ipse q[uae] s[u]p[ra]sc[ri]pt[o]
  • | marg. rigo 10 | [Nota marginale corsiva]
  • Rigo 11: munde[m] lau[da]ntes, laudantes, a[p]probantes, et ratifica[n]-
  • Rigo 12: tes, p[ro]mictu[n]t in uuru[m] ? Contra ea in uenire, nec
  • Rigo 13: aliquid dicere, sed de eo remanere contenti, casses
  • Rigo 14: p[re]fatus Joannes dominicus quod non astans stare etc. Ca-
  • Rigo 15: sa, et cum dote sua iuxta eius seriem, et prout ipse di-
  • Rigo 16: cera et m[un]dis dedit relaxauit ipse p[re]f[a]to rev[erendo] d[ic]tis coniugi-
  • Rigo 17: b[u]s p[rae]sentib[u]s, d[ic]ti fu[nd]i de lo portello impreste doli-
  • Rigo 18: d[ic]ti co[n]tenta, nec no[n] dedit, soluit, tradidit, et numerauit
  • Rigo 19: et assignauit p[rae]sentato manucta d[ic]ti co[n]tentos
  • Rigo 20: dictis coniugibus partibus ducentos sexaginta qua-
  • Rigo 21: tuor, uolendo suos et r[ati]o[n]e sex de carleni p[er]
  • Rigo 22: Jo[annem] dominicu[m] penes se ipsas aut iniuste baronis no[m]i[n]e
  • Rigo 23: pro ut pecuniae sumas in d[ic]to laudo contentas p[ro] cul-
  • Rigo 24: tura dicti fundi ex causa censuum et santione fir-
  • Rigo 25: mamento, et confessi fuerunt limites
  • Rigo 26: s[u]p[ra]sc[ri]ptos habere et recepisse ab isdem
  • Rigo 27: quod more iurave[nt] tactis scripturis
  • Rigo 28: sacrosanctis evangeliis, et d[ic]to d[omi]ni oli-
  • Rigo 29: uis illi colere parati, ex d[ic]to debito, q[uod] ex vna
  • Rigo 30: iura[ve]nt; et intentione facienda, qui Joannes dominicus
  • Rigo 31: latus ipse ex vna altera, et d[ic]to de rebus co[m]promis-
  • Rigo 32: sor[um] differentias imprefatus lodo contentis, que-
  • Rigo 33: [Spatium vacuum in membrana - Clausula subnotationis]
  • Rigo 34: [Testes praesentes ad subnotandum]
  • Rigo 35: [Signum et Subscriptio Notarii Fabritii Neapolitani]
  • Rigo 36: [Continuat textus et instrumentum in pagina sequenti]
ANNOTAZIONI PALEOGRAFICHE
E DIPLOMATICHE
  • Rigo 3 (ducator[um] trecentor[um]): Il notaio fa un uso serrato del compendio del genitivo plurale -orum (il nodo ad "8" sull'asta della r). Si nota la grafia numerica distesa per esteso (trecentorum et viginti).
  • Rigo 7 (s[u]p[ra]sc[ri]ptis co[m]muni[bu]s): Doppia legatura complessa: la contrazione per il prefisso supra- si unisce alla sbrigativa desinenza corsiva -bus (tratto a 3) della parola communibus.
  • Rigo 9 (Aprilis 1617): Inserimento della data del lodo originario richiamato nel protocollo; i caratteri dei numeri arabi 1617 mostrano la tipica forma secentesca con l'1 iniziale allungato.
  • Rigo 11 (a[p]probantes): Raddoppiamento della consonante p abbreviato mediante una linea orizzontale che taglia longitudinalmente l'asta discendente della lettera.
  • Rigo 16 (rev[erendo] d[ic]tis coniugi- / b[u]s): Il notaio utilizza il titolo abbreviato rev. per il sacerdote Antonino Mattia. La parola coniugibus viene spezzata a fine rigo, inserendo la desinenza -bus contratta con il consueto segno corsivo a forma di "3" all'inizio del rigo successivo.
  • Rigo 18 (co[n]tenta): Omissione della nasale n indicata mediante un tilde lineare sopra la vocale o.
  • Rigo 21 (r[ati]o[n]e): Compendio per contrazione centrale del gruppo sillabico -atio-, sormontato da una linea ondulata.
  • Rigo 26 (s[u]p[ra]sc[ri]ptos): Il notaio impiega la consueta legatura corsiva cancelleresca per il prefisso supra-, sormontando l'asta della s con un ricciolo fluido adeso alla radice scriptos.
  • Rigo 27 (iurave[nt], tactis): Troncamento verbale della desinenza della terza persona plurale del perfetto/piuccheperfetto, contratta mediante linea di espulsione superiore. La parola tactis mostra la tipica t iniziale a occhiello chiuso.
  • Rigo 31 (co[m]promis-): Omissione della nasale m interna alla radice giuridica, sostituita da un tilde dritto marcato sulla vocale o precedente. La parola è spezzata a fine rigo.
  • Rigo 35 (Signum et Subscriptio): Spazio riservato al sigillo notarile manuale e alla validazione formale del Napolitano, che attesta la legalità dei giuramenti laici appena verbalizzati.
Pag 14
TRADUZIONE ITALIANA
 Pagina 14 Righi 1-36
  • Rigo 1: da raccogliersi per i prefati coniugi finché vi sia parimenti il sostentamento
  • Rigo 2: alimentare, e così come i presenti dissidi, e la questione sorse dalla nuova
  • Rigo 3: somma di ducati trecentoventi, si veda a beneficio
  • Rigo 4: dei medesimi coniugi, nell'esecuzione del detto atto, rimanendo davanti a noi in compo-
  • Rigo 5: sizione degli alimenti da questa parte. Salva la premessa da farsi, che la
  • Rigo 6: stima dei vostri alimenti e gli altri precedenti, e
  • Rigo 7: negli atti soprascritti comuni degli arbitri e giudici siano quietanzati,
  • Rigo 8: Giovanni Francesco Polonia e Vincenzo Umbrino, arbitri e giudicatori. Pro-
  • Rigo 9: nunciarono e stabilirono con lodo il giorno ventiseiesimo di aprile 1617. La sentenza
  • Rigo 10: proposta per il presente lodo amichevole da essi medesimi come sopra scritto
  • Rigo 11: pienamente lodando, lodando, approvando e ratifican-
  • Rigo 12: do, promettono in solido di non andare contro tali cose, né
  • Rigo 13: alcuna cosa da dire, ma di rimanere di ciò contenti, il Cades
  • Rigo 14: prefato Giovanni Domenico per il fatto che non opponendosi sta fermo ecc. Nella causa,
  • Rigo 15: e con la sua dote secondo la sua serie, e così come egli stesso di-
  • Rigo 16: chiarava e pienamente diede e rilasciò, egli medesimo al prefato reverendo e ai detti coniugi
  • Rigo 17: presenti, del detto fondo de lo Portello esente da dolo
  • Rigo 18: della detta quota contenta, e parimenti diede, pagò, consegnò, e contò
  • Rigo 19: e assegnò, presentata di propria mano la detta somma concordata
  • Rigo 20: ai detti coniugi parti per duecentosessantaquattro ducati,
  • Rigo 21: volendo per i suoi e in ragione di sei carlini per ciascuno,
  • Rigo 22: da Giovanni Domenico presso di sé o in nome del barone ingiustamente
  • Rigo 23: così come le somme di denaro contenute nel detto lodo per la col-
  • Rigo 24: tura del detto fondo a titolo di censi e con la sanzione stabilita-
  • Rigo 25: mamento, e confessarono che i confini
  • Rigo 26: soprascritti erano da loro detenuti e ricevuti dai medesimi,
  • Rigo 27: i quali secondo il costume giurarono, toccate le scritture
  • Rigo 28: dei sacrosanti evangeli, e al detto signore riguardo agli oli-
  • Rigo 29: vi di quello erano parati a coltivare, dal detto debito, il che da una parte
  • Rigo 30: giurarono; e dovendosi fare la formale dichiarazione d'intento, il quale Giovanni Domenico
  • Rigo 31: lato egli stesso da una delle parti, e riguardo alle dette cose oggetto di compro-
  • Rigo 32: messo e alle divergenze contenute nel predetto lodo, le quali cose-
  • Rigo 33: [Spazio vuoto nella pergamena - Clausola delle sottoscrizioni d'archivio]
  • Rigo 34: [Testimoni presenti per la sottoscrizione d'onore]
  • Rigo 35: [Segno e Sottoscrizione del Notaio Fabrizio Napolitano]
  • Rigo 36: [Continuano il testo e lo strumento nella pagina successiva]
Pagina 15
TRASCRIZIONE LATINA
 DELLA PAGINA 15 
(Righi 1-15)
  • Rigo 1: omnia antefata et ipsius litis ca[u]sa partibus promiserunt
  • Rigo 2: sub[stitu]to iuramento more sacerdotali aliquid contra non dicere nec venire,
  • Rigo 3: pro quibus o[m]nibus obseruandis ambogone se obligaverunt, et obligat
  • Rigo 4: ipsius d[ic]ti sponte obligauerunt super se d[ic]tos fructus, et omnes
  • Rigo 5: actio[n]es in vnum quietarent, auth[entica]re de omnibus et per omnia
  • Rigo 6: alteri parti indebite pro se et pro habitis d[ic]to fundo, medietat[em]
  • Rigo 7: eiusdem ex dict[a] contr[ada] lo portello, sub poena centum ducatorum
  • Rigo 8: fieri curarent.
  • Rigo 9: Praesentibus ad supradicta in Curia Civitatis Vincen-
  • Rigo 10: tio Umbrino, Ioanne Francesco Polonia, Salvatore de Chiano,
  • Rigo 11: Iosepho Rinaldo, Francesco Puglise, spectabilis Petro Caracciolo
  • Rigo 12: et Dominicho Gomes testibus.
  • Rigo 13: Die decimo tertio mensis Maii 1617, eiusdem Ind[ictio]nis Sem[inari]ae supradictae.
  • Rigo 14: In mei notar[ii] et testi[um] p[rae]sentia personaliter constitutus Magister D[omi]nus Marcantonius
  • Rigo 15: d[ic]ti loci habens procurationis mandatum...
  • Rigo 16: et ad id infra scriptum personaliter praesens pro ut ex predicto
  • Rigo 17: instrumento procurationis apparet de ? ad capiendam possessionem
  • Rigo 18: eiusdem possessionis de li mandi supradictae, ad finis et termines
  • Rigo 19: ad capitula condictum, et ad prefactam possessionem eodem instrumento
  • Rigo 20: ex causa mandati ad capiendam possessionem eiusdem fundi
  • Rigo 21: siti in d[ic]ta contrada li mandi quibus d[ic]ti finis de lo mactie, iuxta
  • Rigo 22: fines et limites et confines, et sciptum ab omnibus latus
  • Rigo 23: et bene uicta dimissio d[ic]ti uxoris et cappellam eiusdem pro-
  • Rigo 24: mittenti[bu]s ex a nobis habere curam et obligationem d[ic]torum pro-
  • Rigo 25: uictu[m] et pacem perpetuam futuris fieri actis, de quibus totora
  • Rigo 26: testimoniu[m] fieri curavit.
  • Rigo 27: Praesentibus ad supradicta in d[ic]to fundo de li mandi, testibus
  • Rigo 28: Salvatore de Chiano, Iosepho Rinaldo, Francesco Puglise,
ANNOTAZIONI PALEOGRAFICHE
E DIPLOMATICHE
  • Rigo 2 (sub[stitu]to iuramento): La parola substituto presenta il classico troncamento sillabico mediano. Segue la formula corsiva veloce per iuramento, legata direttamente alla dicitura statutaria more sacerdotali.
  • Rigo 7 (lo portello): Il notaio scrive chiaramente lo portello con caratteri allungati e privi della curvatura tipica della c corsiva, confermando inequivocabilmente la lezione toponomastica corretta legata alla cinta muraria.
  • Rigo 13 (Die decimo tertio): La nuova datazione (13 Maggio) mostra una grafia solenne, distanziata e leggermente più grande, utilizzata dal Napolitano per segnalare nel protocollo continuo l'apertura di un nuovo strumento giuridico, distaccato dal lodo del 12 maggio.
  • Rigo 18 (de li mandi supradictae): Variante grafica per la contrada Limaddi, qui registrata con la preposizione articolata distesa de li mandi. La e di supradictae è una tipica e caudata per indicare il dittongo.
  • Rigo 24 (promittenti[bu]s): Presenza del compendio della desinenza -bus mediante il consueto segno tachigrafico a forma di "3" adeso alla consonante t.
Pag 15
TRADUZIONE ITALIANA
 (Pagina 15 Righi 1-12)
  • Rigo 1: tutte le predette cose e a causa della medesima lite le parti promisero
  • Rigo 2: sotto il vincolo del prestato giuramento secondo il rito sacerdotale di non dire né andare contro alcuna cosa,
  • Rigo 3: per l'osservanza di tutte le quali cose entrambe le parti si obbligarono, e obbliga
  • Rigo 4: lo stesso detto spontaneamente si obbligarono sopra di sé per i detti frutti, e tutte
  • Rigo 5: le azioni in solido quietanzassero, autenticare riguardo a tutte le cose e per tutte le cose
  • Rigo 6: all'altra parte indebitamente per sé e per le cose avute nel detto fondo, la metà
  • Rigo 7: del medesimo nella detta contrada lo Portello, sotto la sanzione di cento ducati
  • | marg. rigo 7 | [Nota marginale corsiva d'apparato]
  • Rigo 8: curassero che fosse fatto.
  • Rigo 9: Essendo presenti a quanto sopra detto, nella Curia della Città, Vincen-
  • Rigo 10: zio Umbrino, Giovanni Francesco Polonia, Salvatore de Chiano,
  • Rigo 11: Giuseppe Rinaldo, Francesco Pugliese, l'illustre Pietro Caracciolo
  • Rigo 12: e Domenico Gomes come testimoni.
TESTO LATINO IN SCRITTURA CONTINUA
[Pagina 11]
Die duodecimo mensis Maii 1617 ibidem eiusdem Ind[ictio]nis Sem[inari]ae In mei notar[ii] publici et testi[um] p[rae]sentia constituti Ioannes dominicus cades d[ic]ti loci Sem[inari]ae ex vna et r[everen]dus ac spect[abi]lis Antoninus mattia p[rese]ns et ad id infra sc[ri]ptum p[er]sonal[ite]r p[rae]sens p[ro]ut supra ex p[re]dict[i]s o[mni]bus duabus p[ar]tib[us] ex altera, Nec no[n] p[rae]sentibus etiam testibus infra sc[ri]ptis hinc inde electis et Iudicibus uero amicabilibus compositoribus sponte ex altera, qui quidem p[ar]tes sponte asserueru[nt] coram nobis, quod vertente lite inter se et ipsas p[ar]tes quibus t[e]m[po]ribus in Curia Civitat[is] Sem[inari]ae pro ut ex dict[is] in d[ic]to f[u]ndo sitis et sitis de lo portello volentes de p[rae]dict[i]s litibus ac amicabilit[e]r co[m]ponere, dictas eor[um] differentias imposueru[nt] in d[ic]tos Vincentiu[m] umbrinu[m], et Io[annem] franciscu[m] polonia[m] cives p[rae]sent[i]s civitat[is], quos elixerunt in eor[um] liberos arbitros et u[d]g[es]amicabiles compositores ad dixendu[m] de d[ic]tis co[n]trouersiis et terminandu[m] et d[e]cidendu[m] p[ro]ut arbitramentu[m] de co[m]promisso, uisis uide[licet] script[is] et audit[i]s p[ar]tibus in eor[um] iuribus, protuleru[nt] laudum et sententia[m], cuius tenor invn[c] hic inserendus videlicet: In Dei nomine amen. Coram nobis iudicibus arbitris et amicabilibus compositoribus in hac causa electis, inter Ioannem Dominicum Cades ex una parte et Antoninum Mattia ex altera, super confinibus fundi siti in contrada lo Portello. Sententiam et laudum proferimus dictus Ioannes Dominicus solvere teneatur annuum censum, et declaramus | marg. rigo 35 | solu[ti]o q[uae] d[ic]ti c[ensu]s pro melioramento d[ic]ti fu[ndi] [Margine] limites inter predictos fines incipere ab arbore sycomori veteri...
[Pagina 12]
originando finibus per Joannem franciscum poloniam et eundem vincentium latus etc. In causa compromissa coram nobis infrascriptis arbitris et arbitratoribus per Joannem franciscum et franciscum cades coniuges petentes fundum positum in territorio Sem[inari]ae in contrada lo portello, iuxta bona heredu[m] Janeroii favono, finos Laurentii Gerace, finos D[omini] Liberii quaddara, ex parte ire qua itur via publica et finos olei ex una et in [?] lo f[un]du[m] di li mandi d[ic]ti Antonini Antonini mactia conventu[m] tutorio no[mi]ne ex altera In Dei nomine Amen. Visis scriptis et auditis partibus fuissem[us] et l[audum] et t[ermina]tu[m] q[uod] p[re]dict[us] Jo[annes] dominicus et franc[iscu]s tutorio no[mi]ne relaxit ipsi d[ic]to Antonino et s[uam] u[xo]re[m] adhuc comitibus fandum iuxta limitatione[m] et confinia... tud[ine] pro eisdem tunc fier[i] ducator[um] trecentor[um] viginti, et ex hinc patet vterq[ue] relaxit quod co[m]muni[bu]s in co[m]muni alimenta[ti]o p[re]f[a]to Antonino, scilicet p[ri]ma capitaliu[m] q[uae] d[ic]ti mactia, Nec no[n] eode[m] te[m]pore t[e]n[e]a[ntu]r eisde[m] co[m]muni[bu]s fructus p[re]d[ic]te possessionis, declaranem ducator[um] triginta quatuor p[er] r[ati]onem petitionis quae fuit in die 12 m[en]s[is] Maii vsq[ue] ad p[re]sente[m] die[m] vigesima[m] quarta[m] mensis Aprilis 1617 q[uod] spatiu[m] temporis important facultas summa[m] ducator[um] centu[m] septuaginta et quinque ex id[e]m, a qua summa petitus omni[bu]s actine[re] p[er]es se ex vna de[bi]to[ru]m et alios ex ipis[i]s r[ati]o[n]e d[ic]te possessionis p[er] d[ic]tu[m] Antoniu[m] quatuor, carlenor[um] nove[m] annuor[um], p[ro]ut patet su[m]ma... ducat[o]r[um] viginti quattuor in d[ic]ti m[actia]; Nec no[n] cetine[at] penes se solutiones a p[re]p[osi]to ex quo pro q[uo] p[ro]pinq[ui]tas, uando ex quattuor menses proxime preteritos quacu[m]nt[a]su[m]ma[m] ducat[o]r[um] octuaginta triu[m] et granor[um] quatuor iuxta calculu[m] rati[ona]le[m], quod patet subintratatis, remanent solvendi ipsi coniugibus ducat[o]r[um]centum duodecim, et carleni duo, et grani sex, de quib[us]sum[m]a [Spatium vacuum in membrana - Clausula finis][Continuat textus in pagina sequenti]
[Pagina 13]
summa ducat[o]r[um] centu[m] duodeci[m] carl[eni] duo intelligant[ur] soluti pro in p[re]dict[o] antefato, ad r[ati]one[m] ducat[o]r[um] dece[m] pro dimidio p[ro]ut in hoc libro ordinar[io], et ducat[o]r[um] octuaginta quinq[ue], et grani sex intelligant[ur] soluti in composit[io]nem alimentor[um] p[re]fato Antonino pro eo quod p[er]cipitur ex d[ic]ta possessione ultra addit[as] antefati, Nec no[n] ipse tutor a p[re]d[ic]ta summa teneat[ur] pro coniugibus retinere penes se ducatos quadragintaocto de[bi]ti s[u]p[ra]scriptu[m] de faggoti ex causa imprestitoru[m] dict[is] de pupillis, ipso vero in differentia fundor[um] alimentor[um], eius[dem] addict[io]n[i]s in alia possess[io]ne dict[o]rum coniugum de lo portello qu[ae] quide[m] in anno 1616 visa fuit de expertis, affirmanti[bu]s q[uod] arborib[us] sycomori meliorame[n]to... to remanere mactie liberamus, et ad d[ic]to[ru]m arbitrame[n]t[um], ex causis vt p[re]dict[um] dice[re] dibat[u]r [?] pro no[n] p[re]iudicando d[ic]to tectori, et ipis[i]s p[re]dict[is] dominico et franc[is]co, o[mni]b[u]s d[ic]te differentia olei, decernimus et laudamus q[uod] p[ro] portione, et effetu dimit[at] ipsis iustis franc[is]co, et uxori suae infra sc[ri]ptis pronunciata, iuxta dictam laudationem, capu[m] ex finib[us] contigue p[re]dictis coniugibus infictos olei duodecim ex quis alib[us] quattuord[ecim] tantum sedecim que inportat affictat oliueti duodecim remanenti[bu]s p[er] r[ati]onem co[n]tratus, reliqua uero summa affictat remaneat in beneficiu[m] ipsius p[re]p[osi]ti, q[uo]d laudamus, et volum[us] p[re]p[osi]to possessionis de lo portello p[ro] p[ra]to ex ex[tra] d[ic]tor[um] coniugid[um]... possessore, firmamento, et cordei, und[e] o[mni]b[u]s de d[ic]tis mediis pro singulis ingaribus in futurum, et iud[ici]is de d[ic]to laudando, et fassibus existentibus more sacerdotali intelligant per o[mni]a, ubi[que] cedant aliter in extaminis anno centu[m] ducat[o]r[um], pro ut et vt p[rae]s[e]nti laud[u]m dicimus, sententiamus, et laudamus o[mni]a p[rae]d[ic]ta fieri et id[e]m. De quib[us] totora iux[ta]
Camera[m] Actuor[um] d[ic]ti d[omi]ni quo p[rae]senti[bu]s testib[us] [?] uincenti[bu]s uonbinas arbitraret arbitrator. laudamus insuper et q[uo]d finis fundat de lo portello co[m]ponant p[ar]tes iam [Spatium vacuum in membrana - Textus subscriptus] [Signum Notarii Fabritii Neapolitani] [Continuat textus in pagina sequenti]
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colligandis p[rae]f[a]tis coniugibus dumi[at] q[uod] comitibus alimentatio, et p[ro]ut p[rae]s[e]ntis discordes, et quaestio ascendit de novar[um] ducator[um] trecentor[um] et uiginti uideat in beneficiu[m] ipsor[um] coniugum, in d[ic]ti exeq[uuti]on[e], cora[m] remanens in compos[itio]nem alimentor[um] hinc ? Salua p[rae]miser[um] facienda, q[uo]d deamata uestor[um] alimenta et alios p[rae]cedentes, et in actis s[u]p[ra]sc[ri]ptis co[m]muni[bu]s arbitri et u[di]ces [?] quieta[n]tur, Jo[annes] fra[ncis]cus polonia et uince[n]tius umbrinus arbitri ac arbitrator. Pronuntiaret lau[da]r[e]t die uigesima sexta Aprilis 1617. Sen[tentiam] p[re]p[osi]t[a] p[er] p[rae]sente[m] laudum amicabiles ipse q[uae] s[u]p[ra]sc[ri]pt[o]| marg. rigo 10 | [Nota marginale corsiva]munde[m] lau[da]ntes, laudantes, a[p]probantes, et ratifica[n]tes, p[ro]mictu[n]t in uuru[m] ? Contra ea in uenire, nec aliquid dicere, sed de eo remanere contenti, casses p[re]fatus Joannes dominicus quod non astans stare etc. Casa, et cum dote sua iuxta eius seriem, et prout ipse dicera et m[un]dis dedit relaxauit ipse p[re]f[a]to rev[erendo] d[ic]tis coniugib[u]s p[rae]sentib[u]s, d[ic]ti fu[nd]i de lo portello impreste dolid[ic]ti co[n]tenta, nec no[n] dedit, soluit, tradidit, et numerauit et assignauit p[rae]sentato manucta d[ic]ti co[n]tentos dictis coniugibus partibus ducentos sexaginta quatuor, uolendo suos et r[ati]o[n]e sex de carleni p[er] Jo[annem] dominicu[m] penes se ipsas aut iniuste baronis no[m]i[n]e pro ut pecuniae sumas in d[ic]to laudo contentas p[ro] cultura dicti fundi ex causa censuum et santione firmamento, et confessi fuerunt limites s[u]p[ra]sc[ri]ptos habere et recepisse ab isdem quod more iurave[nt] tactis scripturis sacrosanctis evangeliis, et d[ic]to d[omi]ni oliuis illi colere parati, ex d[ic]to debito, q[uod] ex vna iura[ve]nt; et intentione facienda, qui Joannes dominicus latus ipse ex vna altera, et d[ic]to de rebus co[m]promissor[um] differentias imprefatus lodo contentis, que- [Spatium vacuum in membrana - Clausula subnotationis] [Testes praesentes ad sunotandum] [Signum et Subscriptio Notarii Fabritii Neapolitani] [Continuat textus et instrumentum in pagina sequenti]
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omnia antefata et ipsius litis ca[u]sa partibus promiserunt sub[stitu]to iuramento more sacerdotali aliquid contra non dicere nec venire, pro quibus o[m]nibus obseruandis ambogone se obligaverunt, et obligat ipsius d[ic]ti sponte obligauerunt super se d[ic]tos fructus, et omnes actio[n]es in vnum quietarent, auth[entica]re de omnibus et per omnia alteri parti indebite pro se et pro habitis d[ic]to fundo, medietat[em] eiusdem ex dict[a] contr[ada] lo portello, sub poena centum ducatorum fieri curarent. Praesentibus ad supradicta in Curia Civitatis Vincentio Umbrino, Ioanne Francesco Polonia, Salvatore de Chiano, Iosepho Rinaldo, Francesco Puglise, spectabilis Petro Caracciolo et Dominicho Gomes testibus.

TRADUZIONE ITALIANA

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Il giorno dodicesimo del mese di maggio 1617, nel medesimo luogo, della stessa Indizione, a Seminara. Alla presenza di me pubblico notaio e dei testimoni, si sono costituiti Giovanni Domenico Cades del detto luogo di Seminara da una parte, e il riverendo e illustre Antonino Mattia, presente e a ciò che segue personalmente presente, così come sopra, dalle predette parti entrambe dall'altra; ed essendo parimenti presenti i testimoni sottoscritti, scelti da una parte e dall'altra, e i giudici d'altronde amichevoli compositori spontaneamente dall'altra, le quali medesime parti spontaneamente dichiararono davanti a noi che, vertendo una lite tra loro e le stesse parti, la quale a quel tempo pendeva nella Curia della Città di Seminara, così come risulta dai detti atti, riguardo ai fondi posti in località detta lo Portello, volendo comporre amichevolmente le predette liti, sottoposero le loro divergenze ai detti Vincenzo Umbrino e Giovanni Francesco Polonia, cittadini della presente città, i quali elessero come loro liberi arbitri e giudici amichevoli compositori per esprimersi sulle dette controversioni, e per terminare e decidere secondo l'arbitramento del compromesso, esaminate ovverosia le scritture e ascoltate le parti nei loro diritti, emisero il lodo e la sentenza, il cui tenore da inserire qui sul momento è il seguente, ovverosia: Nel nome di Dio, amen. Davanti a noi giudici arbitri e amichevoli compositori eletti in questa causa, tra Giovanni Domenico Cades da una parte e Antonino Mattia dall'altra, riguardo ai confini del fondo situato in contrada lo Portello. Pronunciamo la sentenza e il lodo per cui il suddetto Giovanni Domenico sia tenuto a pagare il censo annuo, e dichiariamo| marg. rigo 35 | pagamento del detto censo per il miglioramento del detto fondo [Margine] che i limiti tra i predetti confini inizino dal vecchio albero di sicomoro...
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traendo origine dai confini ad opera di Giovanni Francesco Polonia e dello stesso Vincenzo lato ecc. Nella causa compromessa davanti a noi sottoscritti arbitri e giudici arbitratore ad opera di Giovanni Francesco e Francesca Cades, coniugi, i quali richiedevano il fondo posto nel territorio di Seminara nella contrada lo Portello, confinante con i beni degli eredi di Janerio Favono, i confini di Lorenzo Gerace, i confini | marg. rigo 6 | [Nota marginale corsiva di difficile lettura] del Signor Liberio Quaddara, da una parte la via attraverso cui si va per la via pubblica e i confini dell'oliveto da una parte, e nel fondo di Limaddi del detto Antonino Antonino Mattia, convenuto in nome del tutore dall'altra Nel nome di Dio Amen. Esaminate le scritture e ascoltate le parti, fummo per emettere il lodo e decidere che il predetto Giovanni Domenico e Francesca, in nome del tutore, rilasciassero allo stesso detto Antonino e alla sua moglie tuttora uniti, il fondo secondo la limitazione e i confini... tudine per i medesimi si dovesse allora fare, di ducati trecentoventi, e da questo consta che l'uno e l'altro rilasciò, affinché nei beni comuni in comune vi sia il sostentamento per il prefato Antonino, ossia prima | marg. rigo 16 | [Nota a margine in corsiva minuta] dei capitali che spettano al detto Mattia, e parimenti nel medesimo tempo siano tenuti verso i medesimi beni comuni per i frutti della predetta possessione, dichiarazione di ducati trentaquattro in ragione della petizione che fu nel giorno 12 del mese di maggio fino al presente giorno ventiquattresimo del mese di aprile 1617, il quale spazio di tempo comporta la facoltà della somma di ducati centosettantacinque da ciò, dalla quale somma richiesto per tutti i diritti spettanti a sé, da una parte dei debitori e altri da essi in ragione della detta possessione ad opera del detto Antonino quattro, e di carlini nove annuali, così come appare la somma... di ducati ventiquattro nei confronti del detto Mattia; e parimenti si trattenga presso di sé i pagamenti dal preposto, per il fatto che vi è vicinanza, quando entro i quattro mesi prossimi passati i quali assommano alla somma di ducati ottantatré e grana quattro, secondo il calcolo razionale, il che appare dalle voci subentrate nelle partite, restando da pagare ai medesimi coniugi la somma di ducati centododici, e due carlini, e sei grana, dei quali somma [Spazio vuoto nella pergamena - Clausola di chiusura della pagina] [Il testo continua nella pagina successiva]
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la somma di ducati centododici e due carlini si intendano pagati per il predetto fondo sopra citato, in ragione di ducati dieci per la metà, così come in questo libro ordinario, e ducati ottantacinque e sei grana si intendano pagati in composizione degli alimenti al prefato Antonino per ciò che si percepisce dalla detta possessione oltre le quote aggiunte del suddetto fondo, e parimenti lo stesso tutore dalla predetta somma sia tenuto per i coniugi a trattenere presso di sé quarantotto ducati del debito sopra scritto di Faggoti a causa di prestiti fatti ai detti pupilli, e proprio questo nella differenza dei fondi degli alimenti, della medesima aggiudicazione nell'altra possessione dei detti coniugi in località lo Portello, la quale parimenti nell'anno 1616 fu esaminata dagli esperti, i quali affermarono che con gli alberi di sicomoro il miglioramento... che resti al Mattia, dichiariamo libero, e secondo il detto arbitramento, per le ragioni per cui come predetto si dibatteva affinché non vi fosse pregiudizio per il detto tutore, e per gli stessi predetti Domenico e Francesco, in tutte le dette controverzie dell'oliveto, decretiamo e stabiliamo con lodo che per la quota, e in effetto rilasci agli stessi giusti Francesco, e alla sua moglie sottoscritti, pronunciata, secondo la detta lodevole decisione, il capo dai confini contigui ai predetti coniugi di dodici alberi d'ulivo piantati tra quelli, altrove quattordici e soltanto sedici il che comporta l'affitto di dodici piante d'ulivo rimanenti in ragione del contratto, la restante parte della somma dell'affitto rimanga invece a beneficio dello stesso preposto, il che stabiliamo con lodo, e vogliamo per il preposto della possessione lo Portello per il prato al di fuori delle terre dei detti coniugi... possessore, la ratifica, e gli accordi, onde per tutte le cose riguardanti i detti mezzi per le singole colture in futuro, e per i giudizi sul detto lodo da emettere, ed essendo i patti vincolanti secondo il rito sacerdotale, si intendano per tutte le cose, ovunque cedano altrimenti con la sanzione di cento ducati, così come anche con il presente lodo decidiamo, sentenziamo e stabiliamo con lodo che tutte le predette cose siano fatte parimenti. Di tutte queste cose, secondo la Camera degli Atti del detto signore, davanti ai presenti testimoni Vincenzo e compagni giudicò l'arbitratore. Stabiliamo inoltre con lodo e che i confini stabiliti della terra de lo Portello compongano ormai le parti [Spazio vuoto nella pergamena - Testo delle sottoscrizioni d'archivio] [Segno del Notaio Fabrizio Napolitano] [Il testo prosegue nella pagina successiva]
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da raccogliersi per i prefati coniugi finché vi sia parimenti il sostentamento alimentare, e così come i presenti dissidi, e la questione sorse dalla nuova somma di ducati trecentoventi, si veda a beneficio dei medesimi coniugi, nell'esecuzione del detto atto, rimanendo davanti a noi in composizione degli alimenti da questa parte. Salva la premessa da farsi, che la stima dei vostri alimenti e gli altri precedenti, e negli atti soprascritti comuni degli arbitri e giudici siano quietanzati, Giovanni Francesco Polonia e Vincenzo Umbrino, arbitri e giudicatori. Pronunciarono e stabilirono con lodo il giorno ventiseiesimo di aprile 1617. La sentenza proposta per il presente lodo amichevole da essi medesimi come sopra scritto pienamente lodando, lodando, approvando e ratificando, promettono in solido di non andare contro tali cose, né alcuna cosa da dire, ma di rimanere di ciò contenti, il Cades prefato Giovanni Domenico per il fatto che non opponendosi sta fermo ecc. Nella causa, e con la sua dote secondo la sua serie, e così come egli stesso dichiarava e pienamente diede e rilasciò, egli medesimo al prefato reverendo e ai detti coniugi presenti, del detto fondo de lo Portello esente da dolo della detta quota contenta, e parimenti diede, pagò, consegnò, e contò e assegnò, presentata di propria mano la detta somma concordata ai detti coniugi parti per duecentosessantaquattro ducati,volendo per i suoi e in ragione di sei carlini per ciascuno, da Giovanni Domenico presso di sé o in nome del barone ingiustamente così come le somme di denaro contenute nel detto lodo per la coltura del detto fondo a titolo di censi e con la sanzione stabilitamamento, e confessarono che i confini soprascritti erano da loro detenuti e ricevuti dai medesimi, i quali secondo il costume giurarono, toccate le scritture dei sacrosanti evangeli, e al detto signore riguardo agli olivi di quello erano parati a coltivare, dal detto debito, il che da una parte giurarono; e dovendosi fare la formale dichiarazione d'intento, il quale Giovanni Domenico lato egli stesso da una delle parti, e riguardo alle dette cose oggetto di compromesso e alle divergenze contenute nel predetto lodo, le quali cose- [Spazio vuoto nella pergamena - Clausola delle sottoscrizioni d'archivio] [Testimoni presenti per la sottoscrizione d'onore] [Segno e Sottoscrizione del Notaio Fabrizio Napolitano] [Continuano il testo e lo strumento nella pagina successiva]
[Pagina 15]
tutte le predette cose e a causa della medesima lite le parti promisero sotto il vincolo del prestato giuramento secondo il rito sacerdotale di non dire né andare contro alcuna cosa, per l'osservanza di tutte le quali cose entrambe le parti si obbligarono, e obbliga lo stesso detto spontaneamente si obbligarono sopra di sé per i detti frutti, e tutte le azioni in solido quietanzassero, autenticare riguardo a tutte le cose e per tutte le cose all'altra parte indebitamente per sé e per le cose avute nel detto fondo, la metà del medesimo nella detta contrada lo Portello, sotto la sanzione di cento ducati | marg. rigo 7 | [Nota marginale corsiva d'apparato] curassero che fosse fatto. Essendo presenti a quanto sopra detto, nella Curia della Città, Vincenzio Umbrino, Giovanni Francesco Polonia, Salvatore de Chiano, Giuseppe Rinaldo, Francesco Pugliese, l'illustre Pietro Caracciolo e Domenico Gomes come testimoni.

INDICE DEI NOMI (PROSOPOGRAFIA)
  • Reverendus ac Spectabilis Antoninus Mattia: Sacerdote e contraente principale, il cui status ecclesiastico è confermato dal giuramento more sacerdotali.
  • Ioannes Dominicus Cades e Francisca Cades: Coniugi laici di Seminara, controparti nella lite agraria; prestano giuramento laico tactis scripturis.
  • Magister Dominus Marcantonius: Procuratore speciale di Antonino Mattia per l'atto di immissione in possesso.
  • Vincenzo Umbrino e Ioannes Franciscus Polonia: Cittadini di Seminara, giudici arbitri e amichevoli compositori.
  • Spectabilis Petrus Caracciolo: Nobile patrizio di Seminara, presente come testimone d'onore.
  • Testimoni d'apparato: Salvatore de Chiano, Iosepho Rinaldo, Francesco Pugliese (Puglise), Domenico Gomes, Lorenzo Gerace, Reverendus Antoninus de Alteriis.
INDICE DEI TOPONIMI (TOPOGRAFIA STORICA)
  • Lo Portello (Contrada): Area agraria e olivetata confinante con la via pubblica, il cui nome evoca una porta minore della cinta muraria difensiva di Seminara. Contiene come termine di confine l'antico albero di sicomoro.
  • Contrada Limaddi (o de li mandi): Località agraria contigua a lo Portello, teatro della presa di possesso.
  • Curia Civitatis / Palatio Publico: Sede del tribunale e dell'amministrazione cittadina entro le mura di Seminara.
APPARATO GIURIDICO E VALUTARIO
  • Laudum / Amicabilis Compositio: Strumento di giustizia privata transattiva del diritto comune.
  • Poena Centum Ducatorum: Clausola penale di 100 ducati d'argento a garanzia del rispetto dei confini.
  • Valuta e Computo: L'atto registra transazioni e saldi computati minuziosamente in ducati, carlini e grana napoletani.
  • 1617, Fabrizio Napolitano, Antonino Mattia, Giovanni Domenico Cades, Contrada lo Portello, Contrada Limaddi, Lodo Arbitrale, Pietro Caracciolo, Storia di Seminara, Archivio Stato Palmi



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12 maggio 1617: Atto N° 4 del Notaio Fabrizio Napolitano: Lodo arbitrale in contrada "lo Portello" e presa di possesso in contrada "Limaddi"

Fabrizio Napolitano R if. Fabrizio Napolitano. 1617, presso ASRC-Sez Palmi, B. 382, F.  4284-I e II. Registro mutilo diviso in due parti de...