Rif. Fabrizio Napolitano. 1617, ASRC-Sez Palmi, B. 383, F. 4284-I e II. Registro mutilo diviso in due parti dello stesso anno.
Un secondo affare terriero nella Seminara del 1617
Sempre in data 10 maggio 1617, il notaio Fabrizio Napolitano registra una seconda e importante transazione economica. Questo documento, recuperato grazie alla digitalizzazione effettuata presso Sezione di Palmi dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, rivela le dinamiche di compravendita della Seminara seicentesca, arricchendo il quadro delle nostre ricerche patrimoniali e genealogiche.
TRASCRIZIONE PAGINA 1
(In alto, le ultime righe dell'atto precedente)
[...] una pars alteri, et altera alteri partibus dictis attingentisstipulantes utrinque dicta fundi parte cuius Dominium peneseosdem stat. omnino transferant praedictis Primiceriis, edremandat penes ipsos, et nominatos alios. Sub penaeadem pena dupli, auctentitate, et posse capitis contra prae-scriptis. Et ita garantiant uniusunius, se ipsos vero D. An-toninus tunc pro ore more sacerdotali.Presentibus ad contractus Judice Fabritio Comes A.M.D.Sed. regniis ejusdem etc., Francisco Cimenti de Salvad.teste, et Franc.co Pugliese, et Josepho Rinaldo testibus.
(A metà pagina inizia il nuovo atto)
Eodem die decimo mensis Maij, s.ss. Ind.one, Sed.e, regnantibus
Compt.s In praesentia praefatorum constitutus Cl.s D.us Jo.s Antoninus Mattiade d.cta Terra consentiente prius in nos d.ctis agentis de infra-scriptis omnibus possedendibus ex parte ex una Antonino M-bates ejusdem Civit.is, agentis similt.s ad infrascripta omniaex parte ex altera, sui quidem D. Antoninussponte asserit coram nobis eod. Antonino praed.to se, et suoset haeredibus habere in soliditate rem dictam et partemquandam fundi parte, laborata in comis locis alijs arbor-ibus et sui scapali, sita in territorio Civit.is huius in con-trata de Cimanti, juxta remanens fundi ipsius D. Anto-nini, iuxta aliam parte fundi Minici Mangione hodieper d.cto s.ss.to empta a d.cto D. Antonino, media selimite via publica ad more censos, ex mox duoset dimidio quolibet anno luendo, nori cuilibet Curiisfuit s.ss.ta ex praesentis. Et facta asser.one praed.ta, Capi.tusD. Antoninus sicut et agenti de consensu dictae suae
TRADUZIONE PAGINA 1
(Fondo dell'atto precedente)
[...] una parte verso l’altra, e vicendevolmente tra le dette parti confinanti, stipulando da entrambe le parti che trasferiscano interamente il dominio di detta quota di terreno in loro possesso ai predetti Primiceri, e lo lascino nelle mani degli stessi e degli altri nominati. Sotto la medesima doppia pena, con l'autorità e il potere di esecuzione contro i predetti impegni. E così si garantiscono l'un l'altro, e in verità il Signor Don Antonino si impegna secondo il costume sacerdotale.Presenti alla stipula dei contratti: il Giudice Fabrizio Conte, nell'anno del Signore [A.M.D.], sotto il governo del medesimo regno, ecc., Francesco Cimenti di Salvatore in veste di testimone, e Francesco Pugliese e Giuseppe Rinaldo come testimoni.
(Inizio del nuovo atto a metà foglio)
Nello stesso giorno, il dieci del mese di maggio, sotto la medesima Indizione, sotto il medesimo Governo e Regno.
Comparve personalmente alla presenza dei predetti testimoni l'illustre Signor Don Giovanni Antonino Mattia della suddetta Terra, consenziente prima di tutto in noi che agiamo per tutte le cose sottoscritte, da una parte; e Antonino Mbates della medesima Città, che agisce similmente per tutte le cose sottoscritte, dall'altra parte. Il suddetto Don Antonino dichiara spontaneamente davanti a noi, a beneficio del predetto Antonino, che egli e i suoi eredi possiedono in piena proprietà la cosa qui descritta, ossia una determinata quota di un fondo rustico (terreno), coltivato in alcuni punti con alberi e per il resto nudo (scapali). Tale terreno si trova nel territorio di questa Città, nella contrada denominata "Cimanti". Confina con il rimanente terreno dello stesso Don Antonino, con un'altra quota del terreno di Domenico Mangione (oggi acquistata dal medesimo predetto a favore di detto Don Antonino), e a metà strada confina con la via pubblica. Il bene è gravato da un censo annuo di due ducati e mezzo da pagare ogni anno alla Curia, come stabilito in precedenza. E fatta la predetta dichiarazione, il capo-venditore Don Antonino, agendo anche con il consenso di sua moglie...
TRASCRIZIONE PAGINA 2
devenit in d.cto Antoninus, pro dignitas ipsius D. Anto-nini condocetentibus, et salva ne tibi labe center placet pro-ut dicta die condrobit nos in dicto, et in dimid.o ex nunc li-bere vendidit et alienavit, et suis vindices idcirco fortemeius partes et s.ss.ta dedit cessit, cet. D. Antoninus sesepraefatis tradidit fundi parte novis conditionibus Domi-nij et ovet fini d.cti Cujusacq.e dimidia de voluntat-te ambarum partium dixerunt praesentatorum conet.Scilicet quinquaginta, ind. in omnibus et integro eius fundiocto pro praedictis Ducatos octuagintaquinque mone-tae praesentis pretio d.cti fundi pars fuit extimata perpraedictis Samuele Salese et Jacobo VarricchioDemitres ac ita et extimatores in has partes ipsascommuniter electis, prout partes ipsae dixerunt, etdictus Sanctorus et jurant. Item nobis datus anteadicta fundi parte in d.cto Paulo appreciate in d.ctosDucatis octuagintaquinque, quos quidem Ducatosoctuaginta quinque praefatus Antoninus s.ss.to vendi-tor ex sp.e d.cti Antonini praed.to de modo B. d.cti eorumquadraginta in medio Saxetiprimi aeneorum;protes anni hox, et alios ducatos quadraginta-quinque ad complimentum in d.cto mense Augustiid. aeneorum anni ss. v. in pace et absque aliquaexceptione, et lig.da prehensione: Et in casu nonsolv.is pars in Instrumentis in qualibet randa, liqui-do id possit contra ipsum Antoninum exequenda etut liquida, et jam in forma Casus soluti s.ss.ti in quo-cumq. Sublimi foro, iuxta formam constitutionis Ma-gistralis. Vid. cet. Habere se rem paratam etexpedita cautela et ponalem, more gestioris
TRADUZIONE PAGINA 2
...è pervenuto al detto Antonino, per i diritti spettanti allo stesso Don Antonino, e affinché ti piaccia pienamente senza alcun vizio; come in detto giorno si conviene tra noi, da questo momento vende e aliena liberamente, e cede e trasferisce al suo acquirente la proprietà delle sue quote. Il suddetto Don Antonino si è consegnato ai nuovi patti e alle condizioni di dominio del terreno per la quota di detto fondo. Per comune volontà di entrambe le parti, essi hanno dichiarato il prezzo stabilito. Cioè, in tutto e per l'intero valore di questo fondo, la quota è stata stimata per la predetta somma di ottantacinque ducati in moneta corrente, dai predetti Samuele Salese e Jacopo Varricchio, scelti di comune accordo tra le parti come stimatori, secondo quanto le parti stesse hanno dichiarato, e il detto Santo ha giurato. Inoltre, ci è stato riferito che detta quota di terreno era stata in precedenza stimata a favore di Paolo per la somma di ottantacinque ducati. Il predetto venditore Antonino riceve i suddetti ottantacinque ducati dal predetto Antonino con le seguenti modalità: quaranta ducati entro la metà di giugno in moneta di rame; e i restanti quarantacinque ducati a saldo nel mese di agosto, sempre in moneta di rame del corrente anno, in pace e senza alcuna eccezione, con regolare ricevuta. E in caso di mancato pagamento di una qualsiasi rata prevista negli strumenti legali, tale somma potrà essere liquidata ed esatta contro lo stesso Antonino, come se fosse un caso di debito già accertato e scaduto, presso un qualunque tribunale supremo, secondo la forma della costituzione magistrale. Vale a dire, di possedere il bene con atto pronto ed esecutivo, secondo il costume dei contratti.
TRASCRIZIONE PAGINA 3
volis adiona la juidaz deloat non binis quin.vel ex s.ss.tis d.cti carte, quomodolibet,quos quidem pretio nos vad. et eandem caritatis, Flores d.ctiD. Antoninus ex remis facta velut pro causis tunc conser-vatis in toto no. idca a p.mo die mensis Augusti, et non anteaut praemissi sunt ex fundi partem s.ss.ta vendit.a in viribus s.ss.tass.ti in pleno juris d.cti Antoninis ad habendum, utendumfruendum secum cedens, et ord. juri tibi competens di-cto sup.a d.cto fundi parte nos uti dicta praesente pronuntiavitratione illius, et ex nullo unquam anno cautari in eiusfaveat apparentis d.cto quomodocunq. Poneret considerad.ex constitutionibus et per simplex evantionem defendi volenti, litte-ritis, asad. et promittet convenit d.cto D. Jo.s Antoninussollemni stip.one d.cto Antonini praed.to venditionem alienationemet omnia p.ter s.ss.ta semper habere et rati; non veniri et nontram facere aliquo cond. nec de dicta fundi parte s.ss.tavendit.a in omnibus evantionem illius in iud.o et extraeod. Antonino haeredibusque defendere et exscusare exde evict.e tenent generaliter specialiter ab omnibus tribu-nalibus, omnem litem, quae ss.tiPro quibus libet observandis inter partes ipsae et quilibetipsarum prout sponte obligaverunt se ipsos Eidem Leonar-do ex d.ctis intra, et sua d.ctus D. Antoninus in gemmacum astice, caepio ut melius Pana per alteri volentemaliter partibus sub pena et d.cti perd. dupli medietatispro capitis contra praedicti Renuntiaverunt. Sola-mentum dictorum D. Jo.s Antoninus ovet quotiq.Presentibus ad contractus Judice Fabritio Comes A.M.D.Sed. regniis ejusdem etc., Francisco Cimenti de Salvad.teste, et Francisco Pugliese, et Josepho Rinaldo testibus.
(In fondo alla pagina è presente il segno di tabellionato/sigillo decorativo del notaio)
TRADUZIONE PAGINA 3
...vanti diritti della giustizia di [...] o dalle predette carte, in qualunque modo. Al quale prezzo noi garantiamo, e il predetto Don Antonino dichiara che la vendita è fatta per le causali allora conservate in totale, a partire dal primo giorno del mese di agosto e non prima, come premesso. La suddetta quota di terreno venduta entra in vigore nel pieno diritto del detto Antonino per averla, usarla e goderne, cedendo ogni diritto spettante a favore dell'acquirente, affinché possa goderne in suo favore in qualunque anno si mostri necessario. E promette e conviene solennemente il detto Don Giovanni Antonino, con formale stipulazione nei confronti del predetto Antonino, di mantenere sempre valida e ferma questa vendita e alienazione e tutte le cose soprascritte; di non opporsi e di non agire in alcun modo contro di essa, e di difendere e sollevare il predetto Antonino e i suoi eredi da ogni controversia legale sul detto terreno davanti a qualsiasi tribunale, assumendosi la generale e speciale responsabilità per l'evizione (garanzia di proprietà).
Per l'osservanza di tutte queste cose tra le parti, ciascuna di esse si è obbligata spontaneamente nei confronti di Leonardo e delle sue proprietà. E il detto Don Antonino si impegna con i suoi beni più preziosi, affinché una parte non voglia agire diversamente contro l'altra, sotto la pena del doppio del valore del capo del contratto contro chi contravviene, rinunciando a ogni eccezione. Il detto Don Giovanni Antonino ha prestato giuramento.
Presenti alla stipula dei contratti: il Giudice Fabrizio Conte, nell'anno del Signore [A.M.D.], sotto il governo del medesimo regno, ecc., Francesco Cimenti di Salvatore in veste di testimone, e Francesco Pugliese e Giuseppe Rinaldo come testimoni.
- Terreno alberato (fundi parte laborata in comis locis alijs arboribus): Fondo agricolo coltivato con alberi.
- Terreno nudo o scapolo (sui scapali): Porzione di terreno non coltivata, priva di alberi o strutture.
- Censo annuo (more censos): Tributo fisso annuale che grava sul terreno, pari a due ducati e mezzo.
- Moneta di rame (aeneorum): Tipologia di moneta utilizzata per il pagamento delle rate del terreno.
- Limite o Confine (limite): Elemento di divisione geografica tra le varie proprietà citate. [1, 2, 3, 4]
- Don Giovanni Antonino Mattia (Jo.s Antoninus Mattia) – Venditore.
- Antonino Mbates – Acquirente.
- Domenico Mangione (Minicus Mangione) – Proprietario confinante.
- Samuele Salese – Stimatore del fondo.
- Jacopo Varricchio Demitres – Stimatore del fondo.
- Paolo (Paulus) – Precedente beneficiario di stima.
- Leonardo (Leonardus) – Soggetto terzo di garanzia.
- Giudice Fabrizio Conte (Fabritio Comes) – Giudice presente.
- Francesco Cimenti di Salvatore – Testimone.
- Francesco Pugliese – Testimone.
- Giuseppe Rinaldo (Josephus Rinaldo) – Testimone.
- Notaio Fabrizio Napolitano – Notaio rogante. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]