Rif. Fabrizio Napolitano. 1617, ASRC-Sez Palmi, B. 383, F. 4284-I e II. Registro mutilo diviso in due parti dello stesso anno.
Questo primo atto è una vendita di un terreno con costituzione di un censo (una sorta di rendita o ipoteca dell'epoca) stipulata il 10 maggio 1617 (Die decimo mensis Maii 1617). I protagonisti principali sono Antonino Mangione (Antoninus Mangione) e un personaggio indicato come Domenico (Dominicus o abbreviato Minico).
• Un grande affare di terra e ducati nella Seminara del 1617
Questo prezioso documento, fortunatamente scampato alle mutilazioni del tempo, ci mostra una complessa operazione finanziaria e immobiliare. Antonino Mangione, avendo bisogno di liquidità (pro aliquibus indigentis commoditatibus), vende a Domenico (chiamato confidenzialmente nel testo Minico) un ricco terreno alberato a Seminara, confinante con la proprietà di Fabrizio Pipino e con una via pubblica. Il prezzo è altissimo per l'epoca: 392 ducati. La vendita non avviene in contanti, ma attraverso un preciso piano di ammortamento rateale che si estende fino al 1621, con scadenze fisse nei mesi di giugno, agosto e novembre. L'atto si conclude con il solenne giuramento dei contraenti davanti al Giudice Fabrizio Cornale.
1. Trascrizione in caratteri moderni
[FOGLIO 1 - c. 103]
Die decimo mensis Maii 1617, Indictione 15, Seminaria.
In nostra praesentia personaliter constitutus Antoninus Mangione, civis dictae terrae Seminariae, consentiente prius et nobiscum agente... ex una parte, et Dominicus... agense similiter... ex altera parte. Qui quidem Antoninus sponte asseruit coram nobis se ipsum habere et possidere iuxta... unum solum et integrum terrenum cum eius arboribus, situm in territorio eiusdem terrae Seminariae, iuxta rem et fines... iuxta fundum sororis pacifice locatum, iuxta fundum Fabritij Pipino, viam publicam... nemine excepto, ab omni censu et impositione liberum, quietum et nullo obligatum. Quamobrem ipse Antoninus, sicut dicitur, ad conventionem devenit cum dicto Dominico, pro aliquibus indigentis Antonini commoditatibus, et quia eis sibi placuit et complacuit, sponte, petito... ex nunc subingrediendum... vendidit, alienavit et titulo venditionis dedit, tradidit et assignavit ipsi praefato Dominico... annuos ducatos... pro pretio et nomine pretii...
Traduzione in italiano moderno
[FOGLIO 1 - c. 103]
Il giorno dieci del mese di maggio 1617, quindicesima indizione, Seminara.
Alla nostra presenza si è costituito personalmente Antonino Mangione, cittadino della suddetta terra di Seminara, con il preventivo consenso e agendo insieme a noi... da una parte, e Domenico... che agisce similmente... dall'altra parte. Questo Antonino ha dichiarato spontaneamente davanti a noi di avere e possedere legittimamente... un solo e intero terreno alberato, situato nel territorio della stessa terra di Seminara, con i relativi confini... adiacente al fondo della sorella felicemente locato, adiacente al fondo di Fabrizio Pipino, alla via pubblica... nessuno escluso, libero da ogni censo e imposizione, esente e non gravato da alcun vincolo. Per tale motivo, lo stesso Antonino, come detto, è giunto a un accordo con il citato Domenico, per alcune personali necessità e utilità dello stesso Antonino, e poiché così a loro è piaciuto e parso bene, spontaneamente, su richiesta... da ora in avanti per subentrare... ha venduto, alienato e a titolo di vendita ha dato, consegnato e assegnato al suddetto Domenico... i ducati annuali... per il prezzo e in nome del prezzo...
[FOGLIO 2 - c. 103v]
...et coram nobis declaravit unum cum dicto Dominico dicto fundi parte veniente, capitaneos affictum ac etiam pro pretio ducatorum trecentorum nonaginta duorum, quos quidem ducatos trecentos nonaginta duos, praefatus Dominicus solvere promisit ipsi Antonino praesenti hoc modo: ducatos quinquaginta in mense Novembris primi venturi praesentis anni 1617, ducatos centum in mense Iunii secundi venturi anni 1618, ducatos alios centum in mense Augusti sequentis anni ibidem, alios ducatos centum in mense Augusti anni 1620, et ducatos quadraginta duos finis in alio mense Augusti sequenti ibidem, in pace et omni aliqua exceptione... De quibus quidem ducatis trecentis nonaginta duobus, fatus Antoninus expediet... ad eius libitum ducetos centum tam de principato... veniendos a dicto Minico, et exinde eius pretium ad complimentum dictorum ducatorum trecentorum nonaginta duorum... et ipse Antoninus pro voeie coram nobis promisit in quolibet anno expendere in extinctionem annuorum censuum eorum capitalium... ipsi Antonino super dicto fundi parte debitis... et super aliis eius bonis, et si ipsi Minico placuerit in extinctionem debiti... seu quibus super fundi partis... pignorare ipsi... usque ad summam certam ducatorum octo pro... ducatorum octuaginta, teneatur ipse Antoninus... coram nobis promisit cum recipere in extinctionem dicti debiti... et non antea nec aliter, quae hic fuerunt... ad causam solucionis per instrumentum produci praesentem... et liquidum possit contra ipsum Minicum in...
[FOGLIO 2 - c. 103v]
...e davanti a noi ha dichiarato, insieme al citato Domenico, che la quota di tale fondo è gravata da fitto, e ciò per il prezzo di trecentonovantadue ducati. Il suddetto Domenico ha promesso di pagare questi trecentonovantadue ducati al presente Antonino secondo le seguenti modalità: cinquanta ducati nel mese di novembre prossimo venturo del presente anno 1617, cento ducati nel mese di giugno prossimo venturo dell'anno 1618, altri cento ducati nel successivo mese di agosto dello stesso anno, altri cento ducati nel mese di agosto dell'anno 1620, e i restanti quarantadue ducati nel successivo mese di agosto dell'anno seguente, in pace e senza alcuna eccezione... Di questi trecentonovantadue ducati, il citato Antonino disporrà... a suo piacimento per cento ducati sia per il capitale... da riscuotere dal citato Minico, e da lì il suo prezzo fino al saldo dei suddetti trecentonovantadue ducati... e lo stesso Antonino ha promesso davanti a noi di spendere ogni anno per l'estinzione dei censi annuali sui loro capitali... dovuti al medesimo Antonino sulla suddetta quota di fondo... e sugli altri suoi beni, e se al citato Minico piacerà per l'estinzione del debito... o su quelle quote del fondo... ipotecare al medesimo... fino alla determinata somma di otto ducati per... ottanta ducati, sia tenuto lo stesso Antonino... davanti a noi ha promesso di riceverli in estinzione del citato debito... e non prima né diversamente, cose che qui furono... da esibire come strumento per la causale del pagamento presente... e che sia liquido e riscuotibile contro lo stesso Minico...
[FOGLIO 3 - c. 104]
...in quaecumque summa et pro ea... parata et exposita ad exequendum... iura ad solvendum... Super dicto... mense Augusti... pars per nos vendita... et eviccionem... in eius favorem... Antoninus dictam fundi partem per nos venditam... in antea simpliciter... voluerit legere, iure, usu... Dominicus sollemniter... alienationem et cessionem... dictis eius iuribus et possessione illius et ex nunc... Dominico vendidit... defendere et auctorizare de eviccione... libera quia... Pro quibus omnibus observandis ambae partes ipsae... sponte obligaverunt se ipsas et bona eorum... et sicut dictus Antoninus...
[FOGLIO 3 - c. 104]
...in qualunque somma e per essa... pronta ed esposta per l'esecuzione... i diritti al pagamento... Sul suddetto... mese di agosto... la quota da noi venduta... e la garanzia contro l'evizione... a suo favore... Antonino la suddetta quota di fondo da noi venduta... d'ora in avanti semplicemente... vorrà godere per legge, diritto e consuetudine... Domenico solennemente... l'alienazione e la cessione... con i citati suoi diritti e il possesso di quella e da ora... a Domenico ha venduto... difendere e garantire dall'evizione... libera poiché... Per l'osservanza di tutte queste cose entrambe le parti... spontaneamente hanno vincolato se stesse e i loro beni... e così come il citato Antonino...
[FOGLIO 4 - c. 104v]
...una pars alteri, et altera alteri partibus dictis... transferat... penes ipsum... sub poena... Antoninus iuravit more sacerdotali.
Deibus ad contractus, Iudice Fabritio Cornale, Antonino de... Iosepho Ciraldo testibus.
[FOGLIO 4 - c. 104v]
...una parte all'altra, e l'altra parte alla prima... trasferisca... presso di sé... sotto pena... Antonino ha giurato secondo il rito sacerdotale.
Fatto per il contratto, alla presenza del Giudice Fabrizio Cornale, di Antonino de... e di Giuseppe Ciraldo come testimoni.
(Nota: Qui finisce il primo atto. Subito sotto, il Notaio Fabrizio Napolitano traccia una linea e inizia il secondo atto del medesimo giorno).
2. Indice Analitico (Istruzione Archivistica per il Database)
• Nomi di Persona:
o Antoninus Mangione (Venditore, cittadino di Seminara)
o Dominicus [detto anche Minico] (Acquirente)
o Fabritius Pipino (Proprietario confinante del terreno)
o Fabritius Cornale (Giudice testimone dell'atto)
o Iosephus Ciraldo (Testimone)
• Toponimi & Luoghi:
o Territorio di Seminara (Località generica del fondo agricolo)
o Via Publica (Confine stradale del terreno)
• Tipologia di Atto: Vendita di bene immobile (terreno alberato) con dilazione di pagamento in rate annuali (dal 1617 al 1621) e costituzione di censo ipotecario per un valore totale immenso di 392 ducati.
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