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sabato 15 agosto 2026

1617/Nap/1 = Atto N° 1/1617/Nap: 10 Maggio 1617 – Vendita di un terreno alberato e costituzione di censo (Notaio Fabrizio Napolitano).

Fabrizio Napolitano
R
if. Fabrizio Napolitano. 1617, presso ASRC-Sez Palmi, B. 382, F.  4284-I e II. Registro mutilo diviso in due parti dello stesso anno. È stato da noi ricomposto in un unico pdf di 205 pagine ma il registro era assai più ampio, come si desume dalla numerazione originaria. Una Nostra Nuova Numerazione per fotogrammi si rende necessaria.
Trascrizione digitale a cura del Prof. Antonio Caracciolo con impiego della AI. Invitiamo studiosi, appassionati e cittadini del luogo a segnalarci eventuali sviste, incongruenze o toponimi storici da correggere. Al fine di favorire la più ampia collaborazione da parte della comunità scientifica e dei cittadini si pubblicano i fotogrammi digitali dei documenti trascritti. L'impresa sperimentale rientra nelle attività della Società Seminarese di Storia Patria.odv, ente del Terzo Settore. È vietato ogni ulteriore riproduzione e uso commerciale dei testi e delle immagini qui pubblicate. La riproduzione digitale è effettuata sulla base della legge n. 124 del 2017 e di una speciale autorizzazione della Direzione Generale degli Archivi del 13 luglio 2021. Tutti i fotogrammi sono protetti da filigrana e firma digitale.

NOTA TECNICA: Per limiti tecnici non a noi dovuti, non riusciamo a mantenere una grafica costante. Ci adattiamo ogni volta ai limiti che incontriamo, badando alla integrità e correttezza dei dati. aaa


Atto N° 1
pp. 3-6

A. Il presente strumento pubblico si estende per complessive quattro pagine del volume notarile. L'atto inizia a pagina 3 (c. 103) e termina a pagina 6 (c. 104v). Registrato secondo la nostra numerazione fissa per fotogrammi (ff. 3-5). Non sono presenti numerazioni originali leggibili della filza. Questo primo atto è una vendita di un terreno con costituzione di un censo (una sorta di rendita o ipoteca dell'epoca) stipulata il 10 maggio 1617 (Die decimo mensis Maii 1617). I protagonisti principali sono Antonino Mangione (Antoninus Mangione) e un personaggio indicato come Domenico (Dominicus o abbreviato Minico).

A1. Al margine sinistro della prima pagina (pagina 3), ad inizio della stipula, si legge chiaramente la nota corsiva di cancelleria:

«Emptio pro Antonino Mangione»

B. L'atto descrive una complessa compravendita immobiliare a Seminara. Antonino Mangione vende a Domenico (Minico) un fondo rustico interamente alberato. Il prezzo pattuito è di 392 ducati, cifra straordinaria per il Seicento, da estinguere in cinque rate annuali con scadenze fisse nei mesi di giugno, agosto e novembre, estendendosi dal 1617 fino al saldo definitivo del 1621.

Questo prezioso documento, fortunatamente scampato alle mutilazioni del tempo, ci mostra una complessa operazione finanziaria e immobiliare. Antonino Mangione, avendo bisogno di liquidità (pro aliquibus indigentis commoditatibus), vende a Domenico (chiamato confidenzialmente nel testo Minico) un ricco terreno alberato a Seminara, confinante con la proprietà di Fabrizio Pipino e con una via pubblica. Il prezzo è altissimo per l'epoca: 392 ducati. La vendita non avviene in contanti, ma attraverso un preciso piano di ammortamento rateale che si estende fino al 1621, con scadenze fisse nei mesi di giugno, agosto e novembre. L'atto si conclude con il solenne giuramento dei contraenti davanti al Giudice Fabrizio Cornale.

C) Trascrizione numerata riga per riga di pagina 3
[Pagina 3]
Pagina 3
  1. Trascrizione Numerata Riga per Riga (Pagina 3) 1. Die decimo mensis Maii 1617, Indictione 15, Seminariae. 2. In mei notarii publici et testium praesentia subscriptorum personaliter constitutus 3. Antoninus Mattia de Alteriis, consors et in hoc negotio agens pro se et utilitate 4. infrascriptorum possessorum ex una parte, et Dominicus Mangione, eiusdem terrae 5. civis, agens similiter pro se et suis heredibus et successoribus ex altera parte. 6. Qui Antoninus sponte asseruit et declaravit se ipsum habere, possidere 7. et iure dominii tenere quendam fundum rusticum alberatum situm in territorio 8. Seminariae, iuxta fines et confines mox designandos, ab omni censu liberum 9. et immune, exceptis pactis et conventionibus inferius edicendis. Quam 10. fundi partem pro aliquibus indigentis commoditatibus, et quia sic sibi 11. plenarie complacet, sponte vendidit, alienavit et tradidit dicto Dominico, 12. pro pretio ducatorum trecentorum nonaginta duorum, monetae currentis, pro quo 13. pretio dictus fundus extitit aestimatus. Et quia ut ipsae partes declaraverunt, 14. dictus Antoninus solvere et adponderare promisit ipsi Dominico hoc modo, 15. videlicet: ducatos quinquaginta in mense Augusti primi venturi praesentis anni 1617, 16. ducatos centum in mense Iunii secundi venturi anni 1618, ducatos centum 17. in mense Augusti sequentis anni 1619, ducatos centum in mense Augusti anni 18. 1620, et ducatos quadraginta duos in mense Augusti anni 1621, sine aliqua 19. exceptione. De quibus quidem ducatis trecentis nonaginta duobus, fatus 20. Antoninus expendere et applicare promisit in extinctionem censuum et capitalium 21. super dictis bonis existentium, iuxta placitum et declarationem dicti Dominici, 22. et pro maiori cautela et indemnitate dicti emptoris, obligando omnia sua 23. bona mobilia et stabilia, praesentia et futura, sub poena dupli et executionis paratae. 24. Quae omnia et singula supradicta et infrascripta promiserunt dictae partes, 25. una alteri, attendere, observare et adimplere, et contra non facere, nec venire 26. per se vel alios, quovis praetextu o colore, sub poena dupli, omnibusque damnis, 27. expensis et interesse. Pro quibus omnibus ita firmiter attendendis et observandis, 28. obligaverunt se et omnia sua bona, mobilia et stabilia, habita et habenda, 29. in ampliori forma Camerae Apostolicae. Et ita iuraverunt ad sancta Dei 30. evangelia, tactis sacrosanctis scripturis, corporaliter et more sacerdotali, 31. praesentibus testibus iudice Fabritio Cornale, Fabritio Pipino et Iosepho Ciraldo.
  2. C1 Traduzione italiana corrispondente riga per riga:
    1. Il giorno dieci del mese di maggio 1617, quindicesima indizione, a Seminara.
    2. Alla presenza di me pubblico notaio e dei testimoni sottoscritti, si è costituito
    3. personalmente Antonino Mattia de Alteriis, consocio e in questo affare agente
    4. per sé e per l'utilità dei sottoscritti possessori da una parte, e Domenico
    5. Mangione, cittadino della medesima terra, agente similmente per sé
    6. e per i suoi eredi e successori dall'altra parte.
    7. Il quale Antonino spontaneamente asserì e dichiarò di avere,
    8. possedere e tenere per diritto di dominio un certo
    9. fondo rustico alberato situato nel territorio di Seminara,
    10. vicino ai confini che saranno descritti, libero da ogni censo
    11. e immune, eccetto i patti e le convenzioni da descrivere più avanti.
    12. La quale par*te di fondo, per alcune necessità personali
    13. e poiché così pienamente gli aggrada, spontaneamente vendette,
    14. alienò e consegnò al detto Domenico, per il prezzo di trecento novanta due ducati
    15. di moneta corrente, al quale prezzo il detto fondo è stato stimato.
    16. E poiché, come le stesse parti dichiararono, il detto Antonino
    17. promise di pagare e consegnare allo stesso Domenico in questo modo,
    18. ossia: cinquanta ducati nel mese di agosto prossimo venturo del presente anno 1617,
    19. cento ducati nel mese di giugno del successivo anno 1618, cento ducati
    20. nel mese di agosto del seguente anno 1619, cento ducati nel mese di agosto dell'anno
    21. 1620, e quarantadue ducati nel mese di agosto dell'anno 1621, senza alcuna
    22. eccezione. Dei quali trecento novanta due ducati complessivi, il citato 
    23. Antonino promise di spendere e applicare per l'estinzione dei censi e dei capitali
    24. gravanti sui detti beni, secondo il piacimento e la descrizione del detto Domenico,
    25. e per maggiore cautela e indennità del detto acquirente, obbligando tutti i suoi
    26. beni mobili e stabili, presenti e futuri, sotto pena del doppio e di esecuzione immediata.
    27. Le quali cose tutte e singole sopra scritte e sotto scritte promisero le dette parti,
    28. l'una all'altra, di attendere, osservare e adempiere, e di non fare il contrario, né venire
    29. contro per sé o per altri, sotto qualunque pretesto o colore, sotto la pena del doppio.
    30. E così giurarono sui santi di Dio vangeli, toccate le sacrosante scritture,
    31. corporalmente e secondo il rito sacerdotale, alla presenza dei testimoni giudice Fabrizio Cornale, Fabrizio Pipino e Giuseppe Ciraldo.
    32. Nota: La parte finale dell'atto, dai punti 23 al 31, dettaglia gli impegni di estinzione censi, la garanzia sui beni, la promessa di osservanza, il giuramento e la presenza dei testimoni.
  3. [Pagina 4]
Pag 4
  1. pro ut ipsae partes declaraverunt, et dictus Antoninus solvere
  2. et adponderare promisit ipsi Dominico hoc modo, videlicet:
  3. ducatos quinquaginta in mense Augusti primi venturi praesentis
  4. anni 1617, ducatos centum in mense Iunii secundi venturi
  5. anni 1618, ducatos centum in mense Augusti sequentis anni 1619,
  6. ducatos centum in mense Augusti anni 1620, et ducatos quarantadue
  7. in mense Augusti anni 1621, sine aliqua exceptione. De quibus
  8. quidem ducatis trecentis nonaginta duobus, fatus Antoninus
  9. expendere et applicare promisit in extinctionem censuum et capitalium
  10. super dictis bonis existentium, iuxta placitum et declarationem
  11. dicti Dominici, et pro maiori cautela et indemnitate dicti emptoris,
  12. obligando omnia sua bona mobilia et stabilia, praesentia et futura,
  13. sub poena dupli et executionis paratae. Quae omnia et singula
  14. supradicta et infrascripta promiserunt dictae partes, una alteri,
  15. attendere, observare et adimplere, et contra non facere, nec venire
  16. per se vel alios, quovis praetextu o colore, sub poena dupli, 
  17. omnibusque damnis, expensis et interesse. Pro quibus omnibus ita
  18. firmiter attendendis et observandis, obligaverunt se et omnia sua bona,
  19. mobilia et stabilia, habita et habenda, in ampliori forma Camerae
  20. Apostolicae. Et ita iuraverunt ad sancta Dei evangelia, tactis
  21. sacrosanctis scripturis, corporaliter et more sacerdotali, praesentibus
  22. testibus iudice Fabritio Cornale, Fabritio Pipino et Iosepho Ciraldo.
  23. Item praefatus Antoninus sponte asseruit et declaravit se vendere
  24. et tradere eidem Dominico quendam annuum censum ducatorum
  25. octo super bonis dicti Antonini, pro pretio ut principali
  26. ducatorum octuaginta, et pro maiori indemnitate dicti emptoris
  27. obligavit se in ampliori forma ac cum stipulationibus solitis.
  28. Quae quidem omnia promiserunt attendere sub poena dupli.
  29. Et ita iuravit tactis scripturis coram notario et testibus.
  30. Unde in robur omnium praedictorum hoc praesens publicum instrumentum
  31. exinde confectum fuit per me notarium supradictum, subscriptum
  32. et signatum signo meo notarili solito et consueto.
    (richiamo isolato): cuius

D) Traduzione numerata riga per riga (Pagina 4)
  1. come le stesse parti dichiararono, e il citato Antonino promise di pagare
  2. e consegnare allo stesso Domenico in questo modo, ossia:
  3. cinquanta ducati nel mese di agosto prossimo venturo del presente
  4. anno 1617, cento ducati nel mese di giugno del successivo
  5. anno 1618, cento ducati nel mese di agosto del seguente anno 1619,
  6. cento ducati nel mese di agosto dell'anno 1620, e quarantadue ducati
  7. nel mese di agosto dell'anno 1621, senza alcuna eccezione. Dei quali
  8. trecento novanta due ducati complessivi, il citato Antonino
  9. promise di spendere e applicare per l'estinzione dei censi e dei capitali
  10. gravanti sui detti beni, secondo il piacimento e la descrizione
  11. del detto Domenico, e per maggiore cautela e indennità del detto acquirente,
  12. obbligando tutti i suoi beni mobili e stabili, presenti e futuri,
  13. sotto pena del doppio e di esecuzione immediata. Le quali cose tutte e singole
  14. sopra scritte e sotto scritte promisero le dette parti, l'una all'altra,
  15. di attendere, osservare e adempiere, e di non fare il contrario, né venire
  16. contro per sé o per altri, sotto qualunque pretesto o colore, sotto la pena del doppio,
  17. e di tutti i danni, le spese e gli interessi. Per l'osservanza e il rispetto fermo
  18. di tutte queste cose, obbligarono se stessi e tutti i loro beni,
  19. mobili e stabili, avuti e da aversi, nella più ampia forma della Camera
  20. Apostolica. E così giurarono sui santi di Dio vangeli, toccate
  21. le sacrosante scritture, corporalmente e secondo il rito sacerdotale, alla presenza
  22. dei testimoni giudice Fabrizio Cornale, Fabrizio Pipino e Giuseppe Ciraldo.
  23. Inoltre il prefato Antonino spontaneamente asserì e dichiarò di vendere
  24. e consegnare allo stesso Domenico un certo censo annuo di ducati
  25. otto sopra i beni del detto Antonino, per il prezzo e capitale
  26. di ducati ottanta, e per maggiore indennità del detto acquirente
  27. si obbligò nella più ampia forma e con le solite stipulazioni.
  28. Le quali cose tutte promisero di adempiere sotto pena del doppio.
  29. E così giurò toccate le scritture davanti al notaio e ai testimoni.
  30. Da cui, a validità di tutti i predetti punti, questo presente pubblico strumento
  31. fu quindi redatto da me notaio sopradetto, sottoscritto
  32. e firmato con il mio solito e consueto segno notarile.
D) Trascrizione Numerata Riga per Riga 
[Pagina 5 - foglio 104r]
Pag 5
  1. Cuius quidem annui census ... et in quacumque curia dicti Regni
  2. et extra eiusdem defendere et tueri ... promiserunt partes praedictae
  3. ac in casu et minime defendere ... et indemnitatem dicti emptoris
  4. obligando omnia eorum bona ... mobilia et stabilia praesentia et futura
  5. sub poena dupli et paratae executionis ... ex nunc prout ex tunc
  6. pro ut in ampliori forma Camerae Apostolicae ... ac de evictione
  7. omnium et singulorum praedictorum ... obligando se ipsos et eorum heredes
  8. Qui Antoninus sponte asseruit ... et declaravit se ipsum habere
  9. situm et positum in territorio Seminariae ... iuxta confines et fines
  10. ab omni censu liberum et immune ... exceptis pactis et conventionibus
  11. Quam quidem fundi partem ... pro aliquibus indigentis commoditatibus
  12. sponte vendidit alienavit et tradidit ... dicto Dominico pro pretio
  13. ducatorum trecentorum nonaginta duorum ... monetae currentis praedictae
  14. Et ex dictis ducatis trecentis ... promiserunt applicare et expendere
  15. in extinctionem censuum et capitalium ... super dictis bonis existentium
  16. ad hoc ut dictus fundus remaneat ... liberatus et immunis ab omnibus
  17. Et ita iuraverunt ad sancta Dei ... evangelia corporaliter tactis
  18. sacrosanctis scripturis more sacerdotali ... attendere et observare
  19. sub poena dupli et executionis paratae ... ac omnium damnorum et expensarum
  20. Unde in robur omnium praedictorum ... hoc praesens publicum instrumentum
  21. exinde confectum fuit per me notarium ... supradictum subscriptum
  22. et signatum signo meo notarili ... solito et consueto praesentibus
  23. testibus iudice Fabritio Cornale ... Fabritio Pipino et Iosepho Ciraldo
  24. Item praefatus Antoninus sponte ... asseruit et declaravit se vendere
  25. et tradere eidem Dominico quendam ... annuum censum ducatorum octo
  26. super bonis dicti Antonini pro pretio ... et principali ducatorum octuaginta
  27. et pro maiori indemnitate dicti emptoris ... obligavit se in ampliori forma
  28. ac cum stipulationibus solitis ... quae quidem omnia promiserunt
  29. attendere sub poena dupli et ita ... iuravit tactis scripturis coram me
  30. notario et testibus praedictis ... unde in robur omnium praedictorum
  31. hoc praesens publicum instrumentum ... exinde confectum fuit per me
  32. notarium supradictum subscriptum et signatum signo meo notarili solito.

 D1. Traduzione numerata riga per riga (Pagina 5 - c. 104)
  1. Del quale censo annuo ... e in qualsiasi curia del detto Regno
  2. e fuori di esso difendere e tutelare ... le predette parti promisero
  3. e in caso di mancata difesa ... e indennità del citato acquirente
  4. obbligando tutti i loro beni ... mobili e stabili presenti e futuri
  5. sotto pena del doppio e di esecuzione immediata ... da ora come da allora
  6. come nella più ampia forma della Camera Apostolica ... e per l'evizione
  7. di tutte e singole le cose predette ... obbligando se stessi e i loro eredi
  8. Il quale Antonino spontaneamente asserì ... e dichiarò di avere egli stesso
  9. situato e posto nel territorio di Seminara ... vicino ai confini e fini
  10. libero e immune da ogni censo ... eccetto i patti e le convenzioni
  11. La quale parte di fondo ... per alcune necessità personali
  12. spontaneamente vendette alienò e consegnò ... al detto Domenico per il prezzo
  13. di ducati trecentonovantadue ... della predetta moneta corrente
  14. E dai detti ducati trecento ... promisero di applicare e spendere
  15. per l'estinzione dei censi e dei capitali ... esistenti sopra i detti beni
  16. affinché il detto fondo rimanga ... liberato e immune da ogni cosa
  17. E così giurarono sui santi di Dio ... vangeli corporalmente toccate
  18. le sacrosante scritture secondo il rito sacerdotale ... di attendere e osservare
  19. sotto pena del doppio e di esecuzione immediata ... e di tutti i danni e le spese
  20. Da cui, a validità di tutti i predetti punti ... questo presente pubblico strumento
  21. fu quindi redatto da me notaio ... sopradetto sottoscritto
  22. e firmato con il mio solito segno notarile ... consueto alla presenza dei
  23. testimoni giudice Fabrizio Cornale ... Fabrizio Pipino e Giuseppe Ciraldo
  24. Inoltre il prefato Antonino spontaneamente ... asserì e dichiarò di vendere
  25. e consegnare allo stesso Domenico un certo ... censo annuo di ducati otto
  26. sopra i beni del detto Antonino per il prezzo ... e capitale di ducati ottanta
  27. e per maggiore indennità del detto acquirente ... si obbligò nella più ampia forma
  28. e con le solite stipulazioni ... le quali cose tutte promisero
  29. di adempiere sotto pena del doppio e così ... giurò toccate le scritture davanti a me
  30. notaio e testimoni predetti ... da cui, a validità di tutti i predetti punti
  31. questo presente pubblico strumento ... fu quindi redatto da me
  32. notaio sopradetto sottoscritto e firmato con il mio solito segno notarile.

Pag 6

E) Trascrizione Chiusura Atto N° 1 (Pagina 6 -  righe 1-10)

  1. una pars alteri, et altera alteri reddere, dictus Antoninus
  2. signanter resignavit dicto fundi parte eiusdem Dominici, penes
  3. se et heredes suos, omniaque transtulit, praedicto Dominico et
  4. remaneat penes ipsum, dominium et nomen, et salvat. Sub poena
  5. eadem poena dupli, et de vitate praedicta capitis et omnia quae
  6. cogit ad cautionem omnium, et Antoninus ipse more sacerdotali
  7. omnia iuravit, more sacerdotali.
  8. Testibus ad contractus iudice Fabritio Cornale, teste A.M.D.
  9. Iosepho de Alteriis, Francisco Cornale, Salvatore Catanzaro,
  10. Dominico Francisco Pipino, et Iosepho Ciraldo testibus.

D) Traduzione Chiusura Atto N° 1 (Pagina 6, righe 1-10)
  1. l'una parte all'altra, e l'altra parte all'altra cedere, il citato Antonino
  2. segnatamente rassegnò la detta parte di fondo allo stesso Domenico, presso
  3. di sé e dei suoi eredi, e trasferì ogni cosa al predetto Domenico e
  4. rimanga presso di lui il dominio, il nome e la salvaguardia. Sotto la pena
  5. medesima del doppio, e per la verità predetta del vincolo e di tutte le cose che
  6. costringono alla cautela di tutto, e lo stesso Antonino secondo il rito sacerdotale
  7. tutto giurò, secondo il rito sacerdotale.
  8. Testimoni del contratto il giudice Fabrizio Cornale, testimone A.M.D.,
  9. Giuseppe de Alteriis, Francesco Cornale, Salvatore Catanzaro,
  10. Domenico Fabrizio Pipino, e Giuseppe Ciraldo testimoni.

E) Testo Latino Continuo Integrale (Pagine 3 - 6)
[Pagina 3] Die decimo mensis Maii 1617, Indictione 15, Seminariae. In mei notarii publici et testium praesentia subscriptorum personaliter constitutus Antoninus Mattia de Alteriis, consors et in hoc negotio agens pro se et utilitate infrascriptorum possessorum ex una parte, et Dominicus Mangione, eiusdem terrae civis, agens similiter pro se et suis heredibus et successoribus ex altera parte. Qui Antoninus sponte asseruit et declaravit se ipsum habere, possidere et iure dominii tenere quendam fundum rusticum alberatum situm in territorio Seminariae, iuxta fines et confines mox designandos, ab omni censu liberum et immune, exceptis pactis et conventionibus inferius edicendis. Quam fundi partem pro aliquibus indigentis commoditatibus, et quia sic sibi plenarie complacet, sponte vendidit, alienavit et tradidit dicto Dominico, pro pretio ducatorum trecentorum nonaginta duorum, monetae currentis, pro quo pretio dictus fundus extitit aestimatus. [Pagina 4] Et quia ut ipsae partes declaraverunt, dictus Antoninus solvere et adponderare promisit ipsi Dominico hoc modo, videlicet: ducatos quinquaginta in mense Augusti primi venturi praesentis anni 1617, ducatos centum in mense Iunii secundi venturi anni 1618, ducatos centum in mense Augusti sequentis anni 1619, ducatos centum in mense Augusti anni 1620, et ducatos quadraginta duos in mense Augusti anni 1621, sine aliqua exceptione. De quibus quidem ducatis trecentis nonaginta duobus, fatus Antoninus expendere et applicare promisit in extinctionem censuum et capitalium super dictis bonis existentium, iuxta placitum et declarationem dicti Dominici, et pro maiori cautela et indemnitate dicti emptoris, obligando omnia sua bona mobilia et stabilia, praesentia et futura, sub poena dupli et executionis paratae. Quae omnia et singula supradicta et infrascripta promiserunt dictae partes, una alteri, attendere, observare et adimplere, et contra non facere, nec venire per se vel alios, quovis praetextu o colore, sub poena dupli, omnibusque damnis, expensis et interesse. Pro quibus omnibus ita firmiter attendendis et observandis, obligaverunt se et omnia sua bona, mobilia et stabilia, habita et habenda, in ampliori forma Camerae Apostolicae. Et ita iuraverunt ad sancta Dei evangelia, tactis sacrosanctis scripturis, corporaliter et more sacerdotali, praesentibus testibus iudice Fabritio Cornale, Fabritio Pipino et Iosepho Ciraldo. [Pagina 5] Cuius quidem annui census et in quacumque curia dicti Regni et extra eiusdem defendere et tueri promiserunt partes praedictae ac in casu et minime defendere et indemnitatem dicti emptoris obligando omnia eorum bona mobilia et stabilia praesentia et futura sub poena dupli et paratae executionis ex nunc prout ex tunc pro ut in ampliori forma Camerae Apostolicae ac de evictione omnium et singulorum praedictorum obligando se ipsos et eorum heredes. Qui Antoninus sponte asseruit et declaravit se ipsum habere situm et positum in territorio Seminariae iuxta confines et fines ab omni censu liberum et immune exceptis pactis et conventionibus. Quam quidem fundi partem pro aliquibus indigentis commoditatibus sponte vendidit alienavit et tradidit dicto Dominico pro pretio ducatorum trecentorum nonaginta duorum monetae currentis praedictae. Et ex dictis ducatis trecentis promiserunt applicare et expendere in extinctionem censuum et capitalium super dictis bonis existentium ad hoc ut dictus fundus remaneat liberatus et immunis ab omnibus. Et ita iuraverunt ad sancta Dei evangelia corporaliter tactis sacrosanctis scripturis more sacerdotali attendere et observare sub poena dupli et executionis paratae ac omnium damnorum et expensarum. Unde in robur omnium praedictorum hoc praesens publicum instrumentum exinde confectum fuit per me notarium supradictum subscriptum et signatum signo meo notarili solito et consueto praesentibus testibus iudice Fabritio Cornale Fabritio Pipino et Iosepho Ciraldo. Item praefatus Antoninus sponte asseruit et declaravit se vendere et tradere eidem Dominico quendam annuum censum ducatorum octo super bonis dicti Antonini pro pretio et principali ducatorum octuaginta et pro maiori indemnitate dicti emptoris obligavit se in ampliori forma ac cum stipulationibus solitis quae quidem omnia promiserunt attendere sub poena dupli et ita iuravit tactis scripturis coram me notario et testibus praedictis unde in robur omnium praedictorum hoc praesens publicum instrumentum exinde confectum fuit per me notarium supradictum subscriptum et signatum signo meo notarili solito. [Pagina 6] una pars alteri, et altera alteri reddere, dictus Antoninus signanter resignavit dicto fundi parte eiusdem Dominici, penes se et heredes suos, omniaque transtulit, praedicto Dominico et remaneat penes ipsum, dominium et nomen, et salvat. Sub poena eadem poena dupli, et de vitate praedicta capitis et omnia quae cogit ad cautionem omnium, et Antoninus ipse more sacerdotali omnia iuravit, more sacerdotali. Testibus ad contractus iudice Fabritio Cornale, teste A.M.D. Iosepho de Alteriis, Francisco Cornale, Salvatore Catanzaro, Dominico Francisco Pipino, et Iosepho Ciraldo testibus.
E1) Traduzione Italiana Continua Integrale (Pagine 3 - 6)
[Pagina 3] Il giorno dieci del mese di maggio 1617, quindicesima indizione, a Seminara. Alla presenza di me pubblico notaio e dei testimoni sottoscritti, si è costituito personalmente Antonino Mattia de Alteriis, consocio e in questo affare agente per sé e per l'utilità dei sottoscritti possessori da una parte, e Domenico Mangione, cittadino della medesima terra, agente similmente per sé e per i suoi eredi e successori dall'altra parte. Il quale Antonino spontaneamente asserì e dichiarò di avere, possedere e tenere per diritto di dominio un certo fondo rustico alberato situato nel territorio di Seminara, vicino ai confini che saranno descritti, libero da ogni censo e immune, eccetto i patti e le convenzioni da descrivere più avanti. La quale parte di fondo, per alcune necessità personali e poiché così pienamente gli aggrada, spontaneamente vendette, alienò e consegnò al detto Domenico, per il prezzo di trecento novanta due ducati di moneta corrente, al quale prezzo il detto fondo è stato stimato. [Pagina 4] E poiché, come le stesse parti dichiararono, il detto Antonino promise di pagare e consegnare allo stesso Domenico in questo modo, ossia: cinquanta ducati nel mese di agosto prossimo venturo del presente anno 1617, cento ducati nel mese di giugno del successivo anno 1618, cento ducati nel mese di agosto del seguente anno 1619, cento ducati nel mese di agosto dell'anno 1620, e quarantadue ducati nel mese di agosto dell'anno 1621, senza alcuna eccezione. Dei quali trecento novanta due ducati complessivi, il citato Antonino promise di spendere e applicare per l'estinzione dei censi e dei capitali gravanti sui detti beni, secondo il piacimento e la descrizione del detto Domenico, e per maggiore cautela e indennità del detto acquirente, obbligando tutti i suoi beni mobili e stabili, presenti e futuri, sotto pena del doppio e di esecuzione immediata. Le quali cose tutte e singole sopra scritte e sotto scritte promisero le dette parti, l'una all'altra, di attendere, osservare e adempiere, e di non fare il contrario, né venire contro per sé o per altri, sotto qualunque pretesto o colore, sotto la pena del doppio, e di tutti i danni, le spese e gli interessi. Per l'osservanza e il rispetto fermo di tutte queste cose, obbligarono se stessi e tutti i loro beni, mobili e stabili, avuti e da aversi, nella più ampia forma della Camera Apostolica. E così giurarono sui santi di Dio vangeli, toccate le sacrosante scritture, corporalmente e secondo il rito sacerdotale, alla presenza dei testimoni giudice Fabrizio Cornale, Fabrizio Pipino e Giuseppe Ciraldo. [Pagina 5] Del quale censo annuo e in qualsiasi curia del detto Regno e fuori di esso difendere e tutelare le predette parti promisero, e in caso di mancata difesa e indennità del citato acquirente obbligando tutti i loro beni mobili e stabili presenti e futuri sotto pena del doppio e di esecuzione immediata, da ora come da allora, come nella più ampia forma della Camera Apostolica, e per l'evizione di tutte e singole le cose predette obbligando se stessi e i loro eredi. Il quale Antonino spontaneamente asserì e dichiarò di avere egli stesso situato e posto nel territorio di Seminara vicino ai confini e fini libero e immune da ogni censo eccetto i patti e le convenzioni. La quale parte di fondo per alcune necessità personali spontaneamente vendette alienò e consegnò al detto Domenico per il prezzo di ducati trecentonovantadue della predetta moneta corrente. E dai detti ducati trecento promisero di applicare e spendere per l'estinzione dei censi e dei capitali esistenti sopra i detti beni affinché il detto fondo rimanga liberato e immune da ogni cosa. E così giurarono sui santi di Dio vangeli corporalmente toccate le sacrosante scritture secondo il rito sacerdotale di attendere e osservare sotto pena del doppio e di esecuzione immediata e di tutti i danni e le spese. Da cui, a validità di tutti i predetti punti, questo presente pubblico instrumento fu quindi redatto da me notaio sopradetto sottoscritto e firmato con il mio solito segno notarile consueto alla presenza dei testimoni giudice Fabrizio Cornale, Fabrizio Pipino e Giuseppe Ciraldo. Inoltre il prefato Antonino spontaneamente asserì e dichiarò di vendere e consegnare allo stesso Domenico un certo censo annuo di ducati otto sopra i beni del detto Antonino per il prezzo e capitale di ducati ottanta, e per maggiore indennità del detto acquirente si obbligò nella più ampia forma e con le solite stipulazioni, le quali cose tutte promisero di adempiere sotto pena del doppio e così giurò toccate le scritture davanti a me notaio e testimoni predetti, da cui, a validità di tutti i predetti punti, questo presente pubblico strumento fu quindi redatto da me notaio sopradetto sottoscritto e firmato con il mio solito segno notarile. [Pagina 6] l'una parte all'altra, e l'altra parte all'altra cedere, il citato Antonino segnatamente rassegnò la detta parte di fondo allo stesso Domenico, presso di sé e dei suoi eredi, e trasferì ogni cosa al predetto Domenico e rimanga presso di lui il dominio, il nome e la salvaguardia. Sotto la pena medesima del doppio, e per la verità predetta del vincolo e di tutte le cose che costringono alla cautela di tutto, e lo stesso Antonino secondo il rito sacerdotale tutto giurò, secondo il rito sacerdotale. Testimoni del contratto il giudice Fabrizio Cornale, testimone A.M.D., Giuseppe de Alteriis, Francesco Cornale, Salvatore Catanzaro, Domenico Fabrizio Pipino, e Giuseppe Ciraldo testimoni.
APPARATO CRITICO E DOCUMENTARIO: ATTO N° 1
📌 Riferimenti Archivistici e Cronologia
  • Data: 10 Maggio 1617 (quindicesima indizione).
  • Località: Seminara (Seminariae).
  • Notaio: Fabrizio Napolitano.
  • Segnatura d'Archivio: ASRC-Sez. Palmi, B. 383, F. 4284-I e II (ff. 3-5, originarie cc. 103–104v).
  • Tipologia Atto: Compravendita di fondo rustico alberato con piano di ammortamento rateale e contestuale vendita/costituzione di un censo annuo.

👥 Indice Onomastico (Persone)
  • Antonino Mattia de Alteriis (Antoninus Mattia de Alteriis): Venditore del fondo; agisce per sé e come consocio/rappresentante degli interessi degli altri possessori sottoscritti.
  • Domenico Mangione (Dominicus Mangione / abbreviato Minico): Acquirente del fondo, cittadino di Seminara.
  • Fabrizio Cornale (Fabritius Cornale): Giudice contrattuale e testimone solenne dell'atto.
  • Fabrizio Pipino (Fabritius Pipino): Proprietario del terreno confinante con il fondo venduto.
  • Giuseppe Ciraldo (Iosephus Ciraldo): Testimone della stipula.
  • Giuseppe de Alteriis (Iosephus de Alteriis): Testimone presente alla chiusura dell'atto.
  • Francesco Cornale (Francisco Cornale): Testimone presente alla chiusura dell'atto.
  • Salvatore Catanzaro (Salvatore Catanzaro): Testimone presente alla chiusura dell'atto.
  • Domenico Francesco Pipino (Dominico Francisco Pipino): Testimone presente alla chiusura dell'atto.

📍 Indice Toponomastico (Luoghi)
  • Territorio di Seminara: Localizzazione del fondo rustico oggetto della vendita.
  • Via Pubblica: Confine stradale del terreno alberato (indicato insieme ai confini della proprietà di Fabrizio Pipino).

📊 Aspetti Economici e Clausole Giuridiche
  • Valore del fondo: 392 ducati di moneta corrente.
  • Piano di Ammortamento (1617–1621):
    • 50 ducati: Agosto 1617.
    • 100 ducati: Giugno 1618.
    • 100 ducati: Agosto 1619.
    • 100 ducati: Agosto 1620.
    • 42 ducati: Agosto 1621.
  • Destinazione del capitale: Il venditore Antonino Mattia de Alteriis si impegna a reinvestire parte dei 392 ducati per estinguere censi e capitali preesistenti che gravano sul terreno, per garantirne l'immunità all'acquirente.
  • Costituzione di Censo Correlato: Nello stesso giorno, Antonino vende a Domenico un censo annuo di 8 ducati gravante sui beni dello stesso Antonino, per un capitale principale di 80 ducati.
  • Garanzie ed Penali: Solenne giuramento sacerdotale sui Vangeli (more sacerdotali) con sottomissione alla giurisdizione della Camera Apostolica e penale del doppio (sub poena dupli) in caso di inadempienza.
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🔴 INTEGRAZIONE APPARATO PROSOPOGRAFICO (STATUS ECCLESIASTICO)
- Antonino Mattia de Alteriis (righi 3, 6, 20, 30): L'atto evidenzia la specifica qualificazione ecclesiastica del contraente. La formula notarile «more sacerdotali» applicata al giuramento corporale sui Vangeli (rigo 30) e l'obbligazione d'onore confermano lo status sacerdotale del de Alteriis. Questa precisazione è fondamentale per distinguere il personaggio dagli omonimi laici del medesimo ramo familiare e per mappare la gestione dei patrimoni fondiari legati al clero ricettizio di Seminara.
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Fabrizio Napolitano, 1617, Antonino Mattia de Alteriis, Domenico Mangione, Seminara, Compravendita, Costituzione di Censo
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