[Annotazione di margine in alto a sinistra del testo:]
«Copia»
Capoverso 1 (Decreto sulle Provvigioni degli Ufficiali - 1780):
«Riguardo poi alla Relazione di Vostra Signoria la rimando di questi Amministratori del Monte di Pietà per accrescersi le provvisioni agli Ufficiali, che assistono a cotesto Pio Luogo, e ridursi al governo triennale; la Maestà Vostra mi ha comandato dirle, che da oggi avanti vi stabilisce la provvisione al Cassiero di ducati sessanta l’anno, ed al Conservatore de’ pegni, e Libriere Maggiore in ducati trentasei l’anno per ciascheduno, e finalmente allo Scrittore, ed esattore di ducati dodici l’anno per ciascheduno, e che in oltre il governo del medesimo Monte oggi in avanti sia triennale, terminato il Governo, o sia triennio, per la prima volta, continui il più vecchio degli Ufficiali un anno, affinché possa istruire i nuovi, ed entrano l’economia di quel Governo. - Napoli 29. Dicembre 1780. - Carlo di Marco. - Al Governatore di Seminara.»
Capoverso 2 (Attestazione di conformità notarile):
«Extractum est praesens copia a suo Originale restante in actis folio 80 penes me cum quo etc. salva semper etc. licet etc. et in fidem etc. Andreas Caruso A.N. Ita est, et ego tansen quatenus ea facit, et aspicit, et in fidem etc. Ego Notarius Antonius Leo Civitatis Seminariae Regia et publica auctoritate, Rogatus Signavi, in_ gatus signavi.»
Capoverso 3 (Seconda attestazione e firma del Notaio Napolitano):
«Ab aliam consimilem copiam mihi exhibitam, et exhibenti restitutam, extractam per copia, et facta collatione mihi Semper Salvo, Donatus et caetera Notarius Joannes Ambrosius Napolitanus de Neapoli. [Sigillo/Segno di Tabellionato] Donatus»
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