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mercoledì 16 settembre 2026

II. Sezione Seconda: il Testamento del Beato Leone: b) Testamento, p. 16 ()

 «si vendessero con la legale solennità vi anderia Magior spesa, che all’Officiali di detto Monte sia lecito passato il termine, che si darà a quelli, che piglieranno danari a prestito da detto Monte di potersi vendere i loro pegni senza richiesta, e decreto di Corte, e quello si venderà già della quantità prestata sia restituito al Padrone del Pegno. Fiat. Item supplica che vi dichiari, e conceda per lo detto Capitolo, che detto Monte, ed Officiali del medesimo non siano tenuti pagare danno alcuno quando si venisse a perdere alcun pigno senza difetto di detti Ufficiali. Placet quod officiales dicti Montis non teneatur de detrimento Pegnorum nisi Magnum, et culpabilem custodiam juxta Capitoli fiat Justitiam. Item supplica che li Governatori del detto Monte sia lecito di ponere Officiale del Monte, e che alli libri, si faranno per detti Ufficiali tanto nello scrivere delli Pegni, che si diranno quanti delli danari, che si presteranno, come della restituzione, che si farà de’ detti pegni vi abbia da dare credito, e piena fede atti detti libri, e di quanto in essi vi hanna scritto per la causa predetta conpactato maxime d’ora quelli, che impegneranno robba al detto Monte per li medesimi Ufficiali se li darà polizetta in la quale si conterrà le robbe che si impegneranno per chi, e quanto. Placet quod Gubernatores Montis praedicti elegant Officiales quibus credatur de gestis per eos Verum eligentes teneantur de communi culpis et defectibus, et ipsi Officiales in restitutione pignorum recuperent fanzas a quo datae ab ipsis pignorantibus eas. Item supplica che s’intenda per il debitore la poliza che se li farà, e darà del»

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COVALA, p. 8

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