La relazione Lofaro reca la data dell'8 ottobre 1905, ma si riallaccia ad una controversia che si estende lungo cinque secoli: dalla fine del Cinquecento alla prima metà del Novecento. Oggi per noi l'interesse a questa controversia non è di natura processuale, ma storico. Ed è per questo che l'investigazione di ogni notizia contenuta nei fascicoli processuali superstiti potrà fornirci nuovi elementi di conoscenza della nostra storia patria. Compatibilmente con le risorse disponibili, che si cerca di incrementare con la promozione del 5x1000 e di ogni altra strada percorribile, bandi pubblici e donazioni, nonché andando alla ricerca di eventuali archivi privati accessibili, questo nostro piano di edizione mira a rimettere insieme le disiecta membra della storia di Seminara, intesa non con impostazione campanilistica e limitante, ma in un quadro storico unitario che si estende a sfere sempre più ampie ed acquista significato e valore universale.
• Ad integrazione della pagina 8 della Relazione Lofaro pubblichiamo e commentiamo le singole pagine della sentenza N° 25 dell'8 giugno 1810 emanata dalla Suprema Commissione Feudale e pubblicata nel Bullettino, a stampa nel volume del mese di giugno 1810, p. 226 ss. Questa è la terza pagina della Sentenza.
Pag. 8.3
( 228 )occupato per ingrandire un suo ortolizio chiamato S. Nicola.
- Abolirsi il canone di duc. 15 all'anuo per la torre ad uso di carcere caduta col tremuto del 1783.
- Obbligarsi a restituire ciò che indebitamente si ha esatto in forza della nulla convenzione fatta nel 1756 pe' corpi di bagliva, dogana e catapania, e di essere ad essa lecito dimandare per tali corpi il compenso presso la Commissione de' titoli.
La Commissione, intese le parti ed il Regio Procuratore generale,Considerando sulla prima dimanda, che tutte le baglive, portolanie e dogane del Regno sono state abolite dalla legge, ed in conseguenza è cessata ogni esazione sotto detti titoli.Considerando sulla seconda che niuna pruova abbia fatta l' Università dell' esazione che ha asserito di essersi fatta dalla ex-feudataria di un' oncia di seta
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2. Traduzione in Italiano Corrente ed Esegesi Giuridica
[Continuazione del Punto 8]: "...[restituire il suolo] occupato dall'ex feudataria al fine di ingrandire un proprio giardino recintato (ortolizio) denominato San Nicola.
9. L'estinzione dell'obbligazione per causa di forza maggiore (Il Terremoto): Si richiede l'abolizione immediata del canone annuo di 15 ducati precedentemente pagato dall'Università per l'utilizzo della torre adibita a carcere cittadino, dal momento che tale struttura è interamente crollata a causa del terribile flagello del terremoto del 1783 (tremuto).
- Comparazione odierna: Questo punto è di un interesse storico straordinario. Dal punto di vista del diritto civile moderno, configura la risoluzione del contratto di locazione o concessione per impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa di distruzione totale del bene (forza maggiore/caso fortuito). Palmi contesta il paradosso feudale: la torre-carcere è crollata ventisette anni prima a causa del sisma, ma la Principessa Spinelli continuava a esigere ogni anno i 15 ducati di affitto per un edificio che non esisteva più.
10. La nullità degli atti passati e la Catapania: Si esige che l'ex feudataria sia obbligata a restituire tutto ciò che ha riscosso illegittimamente in forza di una convenzione stipulata nel 1756 (dichiarata formalmente nulla), relativa ai diritti feudali di bagliva, dogana e catapania. Si riconosce tuttavia alla Principessa la facoltà di richiedere un eventuale indennizzo per la perdita di tali cespiti unicamente presso la Commissione dei Titoli.
- Nota Storico-Giuridica sulla Catapania: La catapania (retto dal catapano, magistrato di origine bizantina) era l'istituto feudale preposto alla vigilanza sui mercati alimentari, alla fissazione dei prezzi dei generi di prima necessità (le assise) e alla sanzione delle frodi commerciali. Insieme a bagliva e dogana, formava la triade del controllo economico baronale. Nel diritto odierno, la catapania corrisponde alle funzioni della Polizia Annonaria e Commerciale dei Comuni e all'Antitrust.
Il Dispositivo della Sentenza (Il Giudizio):
La Commissione Feudale, sentite le ragioni delle parti in causa e la relazione del Regio Procuratore Generale, stabilisce quanto segue:
La Commissione Feudale, sentite le ragioni delle parti in causa e la relazione del Regio Procuratore Generale, stabilisce quanto segue:
- In merito alla prima richiesta (Abolizione delle gabelle): Considerato che tutte le baglive, le portolanie e le dogane dell'intero Regno di Napoli sono state definitivamente soppresse dalla legge eversiva, si decreta che è interamente cessata e vietata ogni forma di riscossione sotto tali denominazioni.
- In merito alla seconda richiesta (Restituzione della tassa sulla seta): Considerato, al contrario, che l'Università di Palmi non ha fornito alcuna prova oggettiva (niuna pruova) riguardo alle precise somme che ha asserito essere state riscosse dall'ex feudataria nella misura di un'oncia per ogni pesata di seta... [Il testo rimanda alla pagina 229].
💡 Riflessione Politico-Giuridica
I magistrati di Murat applicano qui lo Stato di diritto con un equilibrio magistrale:
- Da un lato confermano l'abbattimento totale dei privilegi degli Spinelli (bagliva, portolania e dogana cadono per legge generale del Regno).
- Dall'altro, rigettano la richiesta di risarcimento del Comune sulla seta per mancanza di prove documentali. Lo Stato moderno non agisce per vendetta politica contro i nobili: applica il principio dell'onere della prova (Art. 2697 del codice civile odierno). Se il Comune vuole la restituzione dei denari, deve esibire le ricevute, non basta la semplice accusa.
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🏛️ NOTA BIOGRAFICA: MARIA LITTERIA SPINELLI (1753 - 1819)
Principessa di Cariati, Duchessa di Seminara, Baronessa di Palmi
La ricorrente designata negli atti della Commissione Feudale del 1810 con la formula istituzionale di «ex-feudataria Principessa di Cariati» è Maria Litteria Spinelli. Non si tratta di un personaggio d'invenzione, ma dell'ultima vera e potente amministratrice del patrimonio dinastico prima della burocratizzazione dello Stato moderno.
1. Origini e Ascendenza Dinastica
Maria Litteria nacque a Napoli il 10 luglio 1753, figlia primogenita di Scipione II Spinelli (Principe di Cariati e Duca di Seminara) e di Maria d'Aquino, dei Principi di Caramanico. Alla morte del padre, avvenuta nel 1792, Litteria si ritrovò a ereditare l'immenso ma indebitato patrimonio di famiglia. Essendo donna, la successione nei feudi meridionali richiese speciali decreti del Sacro Regio Consiglio per l'assenso reale, ma divenne a tutti gli effetti la legittima XI Principessa di Cariati e VII Duchessa di Seminara.
2. Il Matrimonio e l'Unione dei Patrimoni
Per consolidare la posizione economica della casata, Maria Litteria sposò il cugino Don Giovan Battista Savelli (appartenente alla storica famiglia patrizia romana trasferitasi a Napoli). In virtù delle leggi sulla successione nobiliare, il marito assunse i titoli della moglie maritali nomine, venendo spesso indicato nei documenti contabili come Principe di Cariati. Tuttavia, la gestione amministrativa e le memorie difensive prodotte davanti ai tribunali rimasero sempre intestate a Maria Litteria come titolare diretta del sangue Spinelli.
3. Il Governatore del Feudo e lo Scontro del 1810
Maria Litteria non risiedeva stabilmente in Calabria; governava i suoi possedimenti di Seminara e Palmi da Palazzo Cariati a Napoli, servendosi di un Governatore Generale in loco (un vicario o procuratore) e di una fitta rete di avvocati (tra cui il Salvatore Zamparelli menzionato a pagina 226).
- La personalità politica: I documenti della Regia Camera della Sommaria la descrivono come un'amministratrice inflessibile, determinata a difendere ogni singolo grano di rendita. Sotto il suo controllo, la cancelleria nobiliare continuò a esigere i canoni sull'acqua e le gabelle sui frantoi, ignorando i mutamenti sociali e perfino i disastri del terremoto del 1783 (come la pretesa del canone sulla torre-carcere crollata, emersa a pagina 228).
- Il tramonto e l'eversione: Quando Giuseppe Bonaparte prima e Gioacchino Murat dopo promulgarono le leggi eversive della feudalità (1806), Maria Litteria tentò una disperata resistenza giuridica. La causa dell'8 giugno 1810 rappresenta il punto di rottura: i giudici francesi le tolsero definitivamente i diritti sovrani sui cittadini, riducendo i suoi possedimenti a proprietà private ordinarie.
4. La Morte e la fine di un'era
Maria Litteria Spinelli morì a Napoli il 18 marzo 1819, all'età di 65 anni. Con la sua scomparsa e la successiva frammentazione ereditaria tra i figli (il titolo passò a Scipione III Spinelli Savelli), si chiuse definitivamente l'epoca dei Principi-Feudatari della Piana. Da quel momento in poi, gli Spinelli rimasero nella storia locale solo come grandi latifondisti terrieri e come toponomastica urbana.
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