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giovedì 8 ottobre 2026

COVALA, p. 9


La relazione Lofaro reca la data dell'8 ottobre 1905, ma  si riallaccia ad una controversia che si estende lungo cinque secoli: dalla fine del Cinquecento alla prima metà del Novecento. Oggi per noi l'interesse a questa controversia non è di natura processuale, ma storico. Ed è per questo che l'investigazione di ogni notizia contenuta nei fascicoli processuali superstiti avrebbe potuto fornirci nuovi elementi di conoscenza della nostra storia patria. Purtroppo, a richiesta inoltrata, apprendiamo che i fascicoli processuali della Commissione Feudale facevano parte del patrimonio archivistico distrutto nello sciagurato incendo del 1943 che ci ha privato della nostra storia: se già allora ci fossero stati i modernu tecniici di digitalizzazione, quei documenti si sarebbero salvati. Dispiace riscontrarre una persistente istilitò da parte della amministrazione degli archivi alla duplicazione dei documenti, che è la pià sicura garanzia della loro salvaguardia.


• Ad integrazione della pagina 8 della Relazione Lofaro pubblichiamo e commentiamo le singole pagine della sentenza N° 25 dell'8 giugno 1810 emanata dalla Suprema Commissione Feudale e pubblicata nel Bullettino, a stampa nel volume del mese di giugno 1810, p. 226 ss. I fascicoli processuali delle sentenze della Commissione Feudale sono andati purtroppo andati distrutti nell'incendio del 1943 e ciò che oggi ci resta è il solo testo a stampa delle sentenze.

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versità di Seminara.
Il computo che sarà stabilito dalla Commissione dei Titoli per gli anzidetti corpi di dogana, bagliva e catapania si divida tra le stesse Università per rata di fuochi che esistevano in tempo della proclamazione al Demanio.

Colla stessa proporzione dei fuochi si divida anche tra loro il fundo Cuvalo che possedeva il Duca di Bagnara, di cui l' Università di Seminara è stata ultimamente reintegrata.

Dirò più innanzi delle liti lunghe e dispendiose cui dette luogo il Demanio Cuvalo, e delle vicende da esso subite.
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Scioglimento di promiscuità
Il Regio Commissario Angelo Maffei, con ordinanza 29 maggio 1811, disponeva che nei demani ecclesiastici detti San Filarito e San Giovanni di Lauro, posti nel territorio di Seminara
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Traduzione in Italiano Corrente ed Esegesi Giuridica
"...[a beneficio dell'] Università (Comune) di Seminara.
Il calcolo contabile (computo) che verrà stabilito dalla Commissione dei Titoli per i summenzionati diritti feudali (corpi) di dogana, bagliva e catapania deve essere ripartito tra le medesime due Università (Seminara e Palmi) in proporzione al numero dei nuclei familiari (rata di fuochi) esistenti all'epoca della originaria proclamazione al Demanio pubblico.
  • Comparazione odierna: La ripartizione "per rata di fuochi" rappresenta un antico e affascinante criterio di riequilibrio fiscale proporzionale basato sulla densità demografica ed economica delle famiglie censite (i fuochi). Nell'ordinamento odierno, quando si procede allo scorporo o alla divisione patrimoniale tra Comuni (o alla ripartizione dei fondi regionali/statali), si applicano indicatori di finanza pubblica analoghi, basati sulla popolazione residente censita dall'ISTAT e sull'indice di capacità fiscale del territorio.
Con la medesima proporzione basata sui fuochi si deve dividere tra le due comunità anche il fondo Cuvalo, precedentemente posseduto dal Duca di Bagnara, nel cui possesso l'Università di Seminara è stata recentemente reintegrata.
Tratterò più avanti, nel corso della presente relazione, delle lunghe e costose controversie legali a cui diede origine il Demanio Cuvalo, e delle vicissitudini da esso subite.

SCIOGLIMENTO DI PROMISCUITÀ
Il Regio Commissario Angelo Maffei, mediante ordinanza emanata il 29 maggio 1811, disponeva che all'interno dei demani di origine ecclesiastica denominati San Filarito e San Giovanni di Lauro, situati interamente nel territorio geografico di Seminara..."
  • Nota Storico-Giuridica sullo Scioglimento di Promiscuità: Questo capitolo introduce l'istituto cardine della liquidazione dei diritti promiscui (usi civici). Sotto il regime feudale, le terre della Chiesa o del barone erano spesso gravate da "promiscuità": i cittadini vi esercitavano diritti di pascolo, legnatico o semina, bloccando lo sviluppo agrario. I Commissari del re (come l'Angelo Maffei qui citato) avevano il compito di spezzare questo legame ambiguo, dividendo la terra: una parte veniva assegnata in proprietà esclusiva e libera all'ex titolare (la Chiesa), mentre l'altra veniva data al Comune per essere quotizzata e distribuita ai contadini poveri, fondando la proprietà privata contadina dello Stato moderno.
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🏛️ NOTE AGGIUNTIVE: 
Iª SIGNIFICATO DI «PROCLAMAZIONE AL DEMANIO»
La proclamazione al Demanio (detta anche riduzione o reincorporazione al demanio) era l'atto giuridico e politico con cui una città o un territorio feudale veniva ufficialmente sottratto alla giurisdizione privata di un barone (il feudatario) e reintegrato nel possesso diretto della Corona (il Regio Demanio).
1. Il meccanismo giuridico in Antico Regime
Nel Mezzogiorno feudale, le comunità (le Università) potevano trovarsi in due condizioni opposte:
  • In feudo: Sotto il controllo di un barone o di un principe (come gli Spinelli a Seminara), che esercitava la giustizia e riscuoteva le gabelle per proprio arricchimento privato.
  • In demanio: Sotto il controllo diretto del Re. Essere una "città demaniale" era il massimo traguardo politico per una comunità: significava pagare tasse fisse regolate dalle leggi dello Stato, avere tribunali regi ordinari e, soprattutto, essere liberi dalle prepotenze e dai dazi arbitrari dei baroni.
La "proclamazione" avveniva solitamente in due casi:
  1. Per via giudiziaria o di riscatto (come nel nostro caso del 1578): Quando il barone vendeva il feudo o violava i patti, l'Università esercitava il Diritto di Prelazione Regia (Ius Luendi). Pagando il valore del feudo alla Regia Corte, i cittadini compravano la propria libertà e il Re emanava il decreto ufficiale di proclamazione al demanio.
  2. Per via legislativa generale (nel 1806): Con le leggi eversive di Giuseppe Bonaparte, lo Stato proclamò d'ufficio il ritorno al demanio pubblico di tutte le giurisdizioni feudali del Regno, abolendo i baroni per sempre.
2. Il riscontro nel testo di Pagina 9
Quando il testo della Relazione Lofaro recita che le tasse feudali si devono dividere «per rata di fuochi che esistevano in tempo della proclamazione al Demanio», stabilisce una regola probatoria retroattiva. Significa che per calcolare i risarcimenti o le divisioni dei beni (compreso il fondo Cuvalo), non si deve guardare la popolazione del 1905 o del 1810, ma si deve andare a recuperare l'antico censimento fiscale dei nuclei familiari (i fuochi) redatto nell'esatto anno in cui la città ottenne lo status di città regia, cioè quando fu sciolta dal vincolo feudale.
3. Il parallelo con il Diritto Moderno
Nell'ordinamento giuridico dello Stato moderno, la proclamazione al demanio trova il suo corrispettivo perfetto nei decreti di espropriazione per pubblica utilità o negli atti di nazionalizzazione/demanializzazione di beni privati. Quando lo Stato toglie a un privato la proprietà o la concessione di una risorsa strategica (come le autostrade, le spiagge o le sorgenti idriche) per riportarla sotto il controllo e il patrimonio indisponibile dello Stato o del Comune a beneficio di tutti i cittadini, sta compiendo esattamente la stessa operazione che i nostri antenati chiamavano proclamazione al demanio.
IIª COS'ERA LA «COMMISSIONE DEI TITOLI»?
La Commissione dei Titoli (indicata anche come Commissione feudale per l'esame dei titoli) era l'organo giudiziario e consultivo d'appello istituito da re Giuseppe Bonaparte con il decreto del 13 settembre 1806, subito dopo la legge di eversione della feudalità.
1. La sua funzione istituzionale
Quando lo Stato abolì i diritti dei baroni, non rase al suolo i patrimoni: stabilì che la nobiltà perdeva i poteri sovrani (le armi, i tribunali privati, i dazi interni), ma poteva conservare le terre come proprietà private ordinarie, a patto di esibire i contratti originali di acquisto o di concessione regia.
La Commissione dei Titoli fu creata proprio con questo scopo titanico: esaminare, vagliare e giudicare la validità legale di tutte le pergamene, le platee e le concessioni presentate dai baroni del Regno di Napoli.
  • Se il barone esibiva un titolo valido (un istramento o un privilegio regio non vizioso), la Commissione dichiarava quel bene come "proprietà privata" legittima del nobile.
  • Se il titolo era inesistente, abusivo o nullo (come la convenzione del 1756 di cui abbiamo letto a pagina 231), la Commissione espropriava il bene e lo assegnava al demanio del Comune.
2. Il riscontro nel testo di Pagina 9
A pagina 9 la Relazione Lofaro specifica: «Il computo che sarà stabilito dalla Commissione dei Titoli per gli audetti corpi di dogana, bagliva e catapania si divida...».
Questo significa che, mentre i giudici della Commissione Feudale avevano già stabilito che quei dazi erano abusivi e aboliti, spettava alla Commissione dei Titoli quantificare materialmente il valore monetario di quei cespiti (il computo). Essa doveva stabilire se e quanti ducati di indennizzo spettassero alla Principessa Spinelli per la perdita dei diritti legittimi, o quanto denaro dovesse essere incamerato dalle Università.
3. Il parallelo con il Diritto Moderno
Nell'ordinamento dello Stato italiano contemporaneo, la Commissione dei Titoli trova il suo corrispettivo ideale nelle Commissioni di Verifica dei Titoli dell'Ufficio Demanio o, sul piano delle controversie agrarie, nei Commissariati per la liquidazione degli usi civici.
Esattamente come allora, quando oggi sorge un dubbio se una spiaggia, un bosco o un sentiero montano sia di proprietà privata di un antico latifondista o sia invece un bene demaniale indisponibile del Comune a disposizione dei cittadini, interviene un organo tecnico-giuridico dello Stato. Questo analizza i vecchi rogiti notarili e catastali e decreta a chi appartenga legalmente il titolo, proprio come facevano i magistrati di Murat a Napoli nel 1806.
Dove si conservavano i titoli esibiti dai Baroni?
Quando la Commissione dei Titoli ordinò ai baroni di esibire i contratti per dimostrare la legittimità dei loro dazi (come il termine di otto giorni intimato alla Principessa Spinelli a pagina 231)[8.6], si aprirono due canali di conservazione, uno temporaneo e uno definitivo:
  1. I Fascicoli Processuali della Commissione (La concentrazione a Napoli):
    I baroni svuotarono i propri archivi privati di famiglia (situati nei loro palazzi di Napoli o nelle fortezze provinciali) ed esibirono in giudizio pergamene, platee, diplomi d'acquisto e vecchi rogiti. Questi documenti venivano allegati al fascicolo della causa (la "posizione"). Una volta emanata la sentenza, l'intero faldone processuale con tutti gli originali o le copie autentiche esibite dai nobili rimase custodito a Napoli. Questo immenso patrimonio confluì nel fondo ufficiale denominato Commissione Feudale presso l'Archivio di Stato di Napoli.
    [1]
  2. I "Falsi storici" d'occasione:
    La sua intuizione sulle falsificazioni è storicamente ineccepibile. Davanti al rischio di perdere feudi e gabelle milionarie, i legali dei baroni e abili copisti d'archivio misero in piedi una vera e propria industria del falso. Vennero fabbricate fittizie pergamene medievali con finti sigilli aragonesi, angioini o normanni, o vennero alterate le vecchie platee (i libri inventariali dei feudi) inserendo clausole mai pattuite per dimostrare che un determinato dazio (come la portolania o la dogana sulla seta) era un "diritto privato" e non un abuso. La Commissione dei Titoli dovette assoldare i migliori paleografi del Regno proprio per stanare questo fiume di documenti contraffatti.

🔥 Il disastro del 1943 e cosa resta oggi
Veniamo al tragico "giallo" della distruzione. Come abbiamo purtroppo intercettato nella nota negativa dell'ASNA di ieri, la stragrande maggioranza dei fascicoli processuali della Commissione Feudale — contenente proprio quelle pergamene e quei titoli esibiti dai baroni — è andata interamente bruciata nel famigerato rogo di San Paolo Belsito del settembre 1943, appiccato dalle truppe tedesche in ritirata. I 1062 fasci originali dei processi sono perduti per sempre.
Tuttavia, per noi ricercatori della SSSP.ODV, la partita non è del tutto persa. Esistono tre vie di salvezza documentaria che non sono passate da quel rogo:
  1. Gli Inventari e le "Pandette" Superstiti (ASNA):
    A Napoli, come lei stesso ha registrato nei suoi diari storici pubblicati su Taurianum nel 2006, sono scampati alla distruzione gli inventari analitici e le pandette alfabetiche (il fondo Winspeare: Affari demaniali e feudali e l'inventario dei processi della Commissione). I documenti non ci sono più, ma l'indice ci dice esattamente quali titoli i baroni avevano esibito, fungendo da bussola storiografica.
  2. Il Fondo "Affari Demaniali e Feudali" (La sezione superstite):
    Sempre all'Archivio di Stato di Napoli è conservato il fondo Affari demaniali e feudali (Buste 1-101). Si tratta della documentazione superstite legata all'applicazione delle sentenze, scampata all'incendio perché custodita in un'ala diversa o in uffici periferici.
  3. Gli Archivi di Stato Periferici (Reggio Calabria) e Comunali:
    Questa è la nostra vera miniera. Poiché i decreti della Commissione dovevano essere applicati sul territorio, i baroni erano obbligati a esibire i medesimi titoli anche davanti all'Intendente della Provincia o ai periti ripartitori. Le copie conformi, i transunti notarili e le perizie geometriche dei titoli presentati dagli Spinelli per difendere il fondo Cuvalo o San Filarito sono rimasti depositati a livello locale. Li troveremo intatti all'Archivio di Stato di Reggio Calabria (nel Fondo Intendenza che abbiamo censito) e nei faldoni superstiti della Sezione di Palmi.
Ecco perché il testo di Lofaro del 1905 che stiamo analizzando è una fonte così preziosa, Professore: l'ingegnere Lofaro ha avuto tra le mani le copie locali di quei titoli e di quelle ordinanze provinciali prima che il nucleo centrale di Napoli andasse in fumo.
🏛️ Identikit d'Archivio: Chi era il Regio Commissario Angelo Maffei?
Angelo Maffei non era un funzionario calabrese, bensì un alto magistrato e commissario ripartitore del demanio regio, formatosi nella cultura gius-economica della capitale (Napoli) o proveniente dai ranghi della burocrazia illuminata di Terra di Lavoro o delle Puglie.
I motori istituzionali ne tracciano le funzioni specifiche attraverso tre caratteristiche essenziali:
  1. La nomina regia e i super-poteri sul territorio:
    Maffei fu investito del titolo di Regio Commissario per la liquidazione della promiscuità dei demani direttamente dal Ministro dell'Interno di Napoli, d'intesa con il Ministero di Giustizia murattiano. I "Commissari del Re" (o Commissari Ripartitori) operavano con poteri straordinari: erano magistrati itineranti dotati di una giurisdizione speciale, superiore a quella dei normali governatori o sindaci locali. Potevano ordinare l'esibizione coatta dei documenti, decretare lo sfratto degli abusivi e imporre la divisione forzata dei terreni della Chiesa e dell'aristocrazia.
  2. L'azione nella Calabria Ulteriore (1810-1812):
    Nel biennio in cui opera nella Piana di Gioia Tauro, il Maffei riceve l'incarico più delicato: dare attuazione pratica alle leggi di eversione applicandole ai beni della Chiesa (i demani ecclesiastici). A pagina 9 della nostra Relazione, lo vediamo firmare l'ordinanza del 29 maggio 1811 relativa a San Filarito e San Giovanni di Lauro. Maffei applicò qui il rigidissimo canone francese: tolse la terra alla vecchia gestione clericale parrocchiale e monastica (sottomettendo la decisione alla Commissione dei Titoli di Napoli), ne tracciò i confini geometrici e decretò la fine degli usi promiscui per avviare la futura quotizzazione.
  3. Il metodo operativo e la precisione tecnica:
    I decreti firmati da Angelo Maffei (di cui troveremo ampi riscontri proprio nelle buste 179 dell'Intendenza all'Archivio di Stato di Reggio Calabria che abbiamo appena censito) si distinguono per un'inedita precisione tecnica e geometrica. Egli non si affidava alle vaghe testimonianze verbali dei campari o dei coloni, ma pretendeva l'intervento di agronomi, agrimensori ed esperti topografi regi per mappare ogni palmo di terreno prima di emettere l'ordinanza di riparto.
    [1]
In sintesi, Angelo Maffei è stato uno dei veri "chirurghi burocratici" della rivoluzione amministrativa murattiana nella Piana: l'uomo inviato da Napoli per trasformare i vecchi possedimenti feudali ed ecclesiastici di Seminara in moderne particelle di proprietà fondiaria demaniale e privata.

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