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lunedì 17 agosto 2026

10 Maggio 1617 – Fine della vendita in contrada Limaddi e successivo compromesso arbitrale per lite terriera (Notaio Fabrizio Napolitano)

Il Toponimo è confermato*! In questa pagina si legge chiaramente, a metà foglio, la dicitura "in contrata de li mandi". Questo conferma al 100% la tua intuizione storica di ieri sera: si tratta proprio della contrada Limaddi (o Li Maddi) e non di Cimanti! Il legame tra gli atti: Il testo cita espressamente "iuxta bona alios fundi Antonini Mattia hodie ista die similiter empti". Significa che questo terreno confina proprio con l'altro pezzo di terra acquistato da Antonino Mattia in questo stesso identico giorno (il 10 maggio 1617). I documenti sono legati tra loro dal punto di vista geografico. Spunta un nome nuovo: Compare un certo Dominum Scipione (Signor Scipione), chiamato in causa per una precedente questione o contestazione legata alle entrate del fondo. Procediamo così,  un passo alla volta per non perdere nessun frammento. Sono pronto: mandami pure la pagina 10 non appena sei pronto, così continuiamo a ricomporre il puzzle corretto!

* In precedenza io Umano (A.C.) avevo posto il dubbio sulla trascrizione di un toponimo, fatta dalla AI ma che non era mai risultato nei miei Repertori toponomastici.


A=9) TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA CARTA (Pagina 9)
(Nota: Il testo è fitto di formule di garanzia e patti contrattuali tipici delle compravendite dell'epoca).

... eiusdem Civitatis, unacum sui [...] ad possidendum possit [...] asseruit ipse nobis eadem regione quae de ipsum Dominum [...] habere nisi supradictam venditionem eorundem [...] dicti fundi parte, arborati in comis locis alijs arboribus et sui scapali, sita in territorio Civitatis huius, in contrata de li mandi, iuxta ... iuxta bona alios fundi Antonini Mattia hodie ista die similiter empti [...] emptoris, medietate introiti franci [...] tunc sub actam ad contentione de venit ad Dominum Scipione pro alias res ipsius Domini Antonini conditionibus [...] placere sponte pro dicto eodem nomine in doli [...] et ex nunc libere vendidit, alienavit [...] tradidit et transtulit...

A=9) TRADUZIONE ITALIANA CORRENTE
 (Dedicata a questa pagina)

... della medesima Città, insieme con i suoi [...] affinché possa possedere [...] lo stesso ha dichiarato a noi, in quella medesima zona, che riguardo allo stesso Signore [...] di non avere se non la sopradetta vendita dei medesimi [...] di una parte del detto fondo, alberato in alcuni luoghi con altri alberi e per il resto nudo (scapali), situato nel territorio di questa Città, nella contrada de li mandi [Limaddi], adiacente ai beni dell'altro fondo di Antonino Mattia parimenti acquistato in questo stesso giorno [...] dell'acquirente, per la metà delle entrate libere [...] allora, secondo l'atto, si è giunti a una contestazione davanti al Signor Scipione per altre questioni e condizioni dello stesso Signor Antonino [...] di sua spontanea volontà a nome di quello, senza dolo [...] e da adesso liberamente ha venduto, alienato, consegnato e trasferito...

L'analisi visiva della scrittura notarile mostra che siamo nella parte centrale delle clausole di garanzia e di pagamento del medesimo contratto di vendita.


B) TRASCRIZIONE DELLA PAGINA 10, scritta in latino, come fina tutti i documenti precedenti di questo registro notariel-

B=10) fundi parte, et de Paulo...Mattia, eidemque exsolvere iuxta schedulam......quos quidem ducatos ad dictum effectum supra...assignando ipsi Domino Antonino, solvere in mense Augusti...secundi venturi anni 1618, in pecunia corrente......liquidari possit inter ipsum Scipione......Magnifici...in Curia Civitatis huius Seminariae et in quacumque Curia...... executionis...... obligaverunt...... non obstantibus quibus tecl...... ad solvendum... praefatus Antoninus...... solvere promissit bene consentiente...in mense Augusti...... ad effectum ponendi, constituendi et conservandi...... conventio... solemni stipulatione...... defendere ab omni persona...... ex nunc...... quietus...Sequntur alios obsequeis inter partes, qui aequaliter...... obligaverunt se ipsos et eorum... praefatus Antoninus...

B=10) TRADUZIONE ITALIANA CORRENTE (Pagina 10)

...della porzione del fondo, e da Paolo...Mattia, e a versare al medesimo secondo la polizza [schedulam]......i quali ducati per il detto effetto sopra...assegnando allo stesso Signor Antonino, da pagare nel mese di agosto...del secondo anno futuro 1618, in moneta corrente......possa essere liquidato tra lo stesso Scipione......i Magnifici...nella Corte di questa Città di Seminara e in qualunque altra Corte......dell'esecuzione......si obbligarono......nonostante qualsiasi obiezione......al pagamento... il prefato Antonino......promise di pagare con il dovuto consenso...nel mese di agosto......al fine di porre, costituire e conservare......l'accordo... con solenne stipulazione......difendere da ogni persona......da adesso......quietanzato...Seguono gli altri obblighi tra le parti, che ugualmente......obbligarono se stessi e i loro beni... il prefato Antonino...


C=11) In Dei nomine amen. Coram nobis Notario et testibus infrascriptis personaliter constituti, ex una parte Dominus Antoninus Mattia, et ex altera parte Dominus [Scipione...], ad hoc ut finis detur liti et controversiae inter eos pendenti sub iudice in Curia Civitatis huius Seminariae... compromiserunt in egregios viros arbitros et amicales compositores... ad iudicandum, sactisari, et definiendum supradictam litem et causam super finibus terrae sitae in territorio huius Civitatis... hinc inde bona fide promiserunt... et attendere totum id et totum quod per dictos arbitros fuerit iudicatum... sub pena ducatorum...

TRADUZIONE:
C=11) Nel nome di Dio, amen. Davanti a noi Notaio e ai testimoni sottoscritti, costituitisi personalmente, da una parte il Signor Antonino Mattia, e dall'altra parte il Signor [Scipione...], al fine di porre termine alla lite e alla controversia pendente tra loro sotto il giudizio della Corte di questa Città di Seminara... si sono rimessi al giudizio di egregi uomini in veste di arbitri e amichevoli compositori... per giudicare, sancire e definire la suddetta lite e causa sopra i confini della terra situata nel territorio di questa Città... da una parte e dall'altra in buona fede promisero... di osservare tutto ciò e tutto quello che dai detti arbitri sarà giudicato... sotto pena di ducati...

10 Maggio 1617 – Fine della vendita in contrada Limaddi e successivo compromesso arbitrale per lite terriera (Notaio Fabrizio Napolitano)
 
TRASCRIZIONE INTEGRALE E CONTINUA 
(Pagine 9-11 / Foglio 107)
A
(Nota: Il testo salda la fine della vendita Mattia con l'inizio del nuovo compromesso verbale dello stesso giorno).

...eiusdem Civitatis, unacum sui ad possidendum possit. Asseruit ipse nobis eadem regione quae de ipsum Dominum habere nisi supradictam venditionem eorundem dicti fundi parte, arborati in comis locis alijs arboribus et sui scapali, sita in territorio Civitatis huius, in contrata de li mandi, iuxta bona alios fundi Antonini Mattia hodie ista die similiter empti emptoris, medietate introiti franci tunc sub actam ad contentione de venit ad Dominum Scipione pro alias res ipsius Domini Antonini conditionibus placere sponte pro dicto eodem nomine in doli et ex nunc libere vendidit, alienavit, tradidit et transtulit...
...fundi parte, et de Paulo Mattia, eidemque exsolvere iuxta schedulam quos quidem ducatos ad dictum effectum supra assignando ipsi Domino Antonino, solvere in mense Augusti secundi venturi anni 1618, in pecunia corrente liquidari possit inter ipsum Scipione et Magnifici in Curia Civitatis huius Seminariae et in quacumque Curia executionis obligaverunt non obstantibus quibus tecl ad solvendum praefatus Antoninus solvere promissit bene consentiente in mense Augusti ad effectum ponendi, constituendi et conservandi conventio solemni stipulatione defendere ab omni persona ex nunc quietus. Sequntur alios obsequeis inter partes, qui aequaliter obligaverunt se ipsos et eorum praefatus Antoninus...
...aliam aliam dicti Domini Antonini iudicio eius signaverunt obligavit se et suos fundi partes sub poena quad poenam tripli ducatorum et ad cautelam iuraverunt dictus Dominus Antoninus et eius uxor.
Signum Notarii Fabritii Neapolitani.
M.o Jo.es Gregorio Ciminarius, francisco de mentes mentes, Salvatore de Chiano, franc.co pugliese, et Josepho rinaldo testibus.
Die lisodecimo mensis Maij, 1617. Ind.is 15. sem.ae
In nostra praesentia personaliter constitutus Joannes dominicus cades ex una parte et dominicus eius filius, ac etiam et d.cti Jo.es Dominicus et ad instantiat et favore novi q.m supra emptoris Antonii Mattia ex parte ex una, Nec non ex adverso m.r Iacobus Antonius et Jo:es Camillus amunisi ex altera parte et dominicus mangione, agentis similiter in iustitiae ad litem praesentem, de consensu dicti Dominici eius filii, p.ntibus Civitatis huius sem. pro ut ex actis in fatiis eiusdem Civit.is inter quos vertente lite inter partes ipsas quibus litibus in Curia Civitatis huius sem. pro ut ex actis dem miltentes deponere cupientes, pacem amicabilem et concordiam, dictas eorum differentias imposuerunt in Domini D. Vincenti Umbrini, et Jo:francisci polonia Compromitteri arbitres et arbitratores u amicabiles componitores differentias determinandas et decidendas mentum de compromisso, cuius laudum et auditis partibus in eorum iuribus, potuerunt laudare, sententiare, cuius tenor in.i Cui inscribendos...
 
B) TRADUZIONE ITALIANA STRUTTURATA
[Chiusura della Vendita Mattia]

...della medesima Città, insieme con i suoi diritti affinché possa legittimamente possedere. Il medesimo ha dichiarato a noi, in quella stessa zona, di non vantare diritti se non per via della sopradetta vendita della porzione del citato fondo, che si presenta coltivato in alcuni punti con alberi e per il resto nudo (scapali), situato nel territorio di questa Città, precisamente nella contrada de li mandi [Limaddi], adiacente ai beni dell'altro fondo di Antonino Mattia parimenti acquistato in questo stesso giorno. L'acquirente riceverà la metà delle entrate libere; a quel tempo, secondo l'atto, si era giunti a una contestazione davanti al Signor Scipione per altre questioni e condizioni dello stesso Signor Antonino. Di sua spontanea volontà, a nome di quello e senza dolo, da adesso liberamente ha venduto, alienato, consegnato e trasferito la porzione del fondo, impegnandosi verso Paolo Mattia a versare al medesimo la somma secondo la polizza d'accordo.
I su/ddetti ducati, per il menzionato effetto sopra stabilito assegnando il denaro al Signor Antonino, dovranno essere pagati nel mese di agosto del secondo anno futuro 1618, in moneta corrente, affinché la pendenza possa essere liquidata tra lo stesso Scipione e i Magnifici nella Corte di questa Città di Seminara o in qualunque altro tribunale d'esecuzione. Nonostante qualsiasi obiezione al pagamento, il prefato Antonino ha promesso di pagare con il dovuto consenso nel mese di agosto, al fine di porre, costituire e conservare l'accordo. Con solenne stipulazione si impegna a difendere il diritto da ogni terza persona, considerandosi da adesso quietanzato. Seguono gli altri obblighi tra le parti, le quali ugualmente hanno obbligato se stesse e i loro beni; il prefato Antonino e sua moglie, a maggior cautela, hanno prestato giuramento sulla quota del fondo sotto pena del triplo dei ducati.
Segno del Notaio Fabrizio Napolitano.
Testimoni: Maestro Giovanni Gregorio Ciminario, Francesco de Mentes, Salvatore de Chiano, Francesco Pugliese e Giuseppe Rinaldo.
[Apertura del Compromesso Arbitrale]
Lo stesso giorno dieci del mese di maggio 1617, quindicesima indizione, a Seminara.
Alla nostra presenza si sono presentati personalmente Giovanni Domenico Cades da una parte, insieme a suo figlio Domenico. Il medesimo Giovanni Domenico agisce anche su istanza e a favore del nuovo acquirente sopra citato, Antonino Mattia. Dall'altra parte (in opposizione) si sono presentati il maestro Jacopo Antonio, Giovanni Camillo Amunisi e Domenico Mangione, i quali agiscono similmente in giudizio per la presente lite con il consenso del detto Domenico suo figlio, davanti alle autorità di questa Città di Seminara, così come risulta dagli atti depositati nella medesima Città.
Essendoci tra queste parti una lite pendente presso la Corte della Città di Seminara, ed essi desiderando deporre le armi giudiziarie per giungere a una pace amichevole e alla concordia, hanno sottoposto tutte le loro divergenze al giudizio dei Signori Vincenzo Umbrino e Giovanni Francesco Polonia. Le parti li hanno eletti e costituiti come loro arbitri, giudici e amichevoli compositori affinché le divergenze siano determinate e decise. Firmato il testo del compromesso, gli arbitri, udite le parti e i loro rispettivi diritti, potranno emettere il loro lodo e la loro sentenza, il cui tenore viene qui iscritto...


IL FOCUS E LE OSSERVAZIONI STORICHE

Il piano di rateizzazione (Agosto 1618): In questa pagina emerge chiaramente la scadenza finanziaria dell'accordo. Viene menzionato esplicitamente il pagamento da effettuare nel mese di "mense Augusti secundi venturi anni 1618" (agosto del prossimo anno venturo 1618) in moneta corrente.La Curia di Seminara: Si fa formale riferimento alla "Curia Civitatis huius Seminariae" (la Corte della Città di Seminara) o a qualunque altro tribunale in cui l'atto debba essere fatto valere o eseguito in caso di controversie.Clausole di difesa legale ed evizione: Il testo ripete le formule classiche in cui il venditore (praefatus Antoninus) promette con solenne stipulazione (solemni stipulatione) di garantire e difendere l'acquirente da qualunque terza persona (defendere ab omni persona) che possa avanzare diritti sul fondo rustico.Il quadro si sta componendo in modo perfetto ed estremamente rigoroso. Quando vuoi, mandami pure la pagina 11 per completare la lettura di questo specifico blocco!Le risposte dell'AI potrebbero contenere errori. Scopri di più

Per la pagina 11! Questa carta è eccezionale e risolve del tutto il mistero della corrispondenza dei testi.Guarda in alto a destra: c'è il numero di foglio originale 107. Questa pagina contiene esattamente il passaggio cruciale che avevamo visto prima. Nella parte superiore si chiude l'atto di vendita di Antonino con le firme dei testimoni. Subito dopo, a metà pagina, inizia con una grafia grande e solenne il nuovo atto: il Compromesso Arbitrale datato 10 maggio 1617!La tua numerazione delle pagine (9, 10, 11) è quindi perfetta e segue l'ordine cronologico esatto dei faldoni.Ecco la trascrizione, la traduzione e gli indici pronti per questo foglio 107.


(Nota: La prima riga del testo riprende la fine delle clausole di garanzia della pagina precedente).




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