
Fabrizio Napolitano
Rif. Fabrizio Napolitano. 1617, presso ASRC-Sez Palmi, B. 382, F. 4284-I e II. Registro mutilo diviso in due parti dello stesso anno. È stato da noi ricomposto in un unico pdf di 205 pagine ma il registro era assai più ampio, come si desume dalla numerazione originaria. Una Nostra Nuova Numerazione per fotogrammi si rende necessaria.Trascrizione digitale a cura del Prof. Antonio Caracciolo con impiego della AI. Invitiamo studiosi, appassionati e cittadini del luogo a segnalarci eventuali sviste, incongruenze o toponimi storici da correggere. Al fine di favorire la più ampia collaborazione da parte della comunità scientifica e dei cittadini si pubblicano i fotogrammi digitali dei documenti trascritti. L'impresa sperimentale rientra nelle attività della Società Seminarese di Storia Patria.odv, ente del Terzo Settore. È vietato ogni ulteriore riproduzione e uso commerciale dei testi e delle immagini qui pubblicate. La riproduzione digitale è effettuata sulla base della legge n. 124 del 2017 e di una speciale autorizzazione della Direzione Generale degli Archivi del 13 luglio 2021. Tutti i fotogrammi sono protetti da filigrana e firma digitale.
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| Fabrizio Napolitano |
NOTA TECNICA: Per limiti tecnici non a noi dovuti, non riusciamo a mantenere una grafica costante. Ci adattiamo ogni volta ai limiti che incontriamo, badando alla integrità e correttezza dei dati. aaa
Nota: In realtà, l'Atto N° 3 inizia dalle ultime due rige della pagina 8.
ABSTRACT AI
Notaio: Fabrizio Napolitano (Seminara)
Segnatura: ASRC, Sez. Palmi, B. 382, FF: 4284 I e II, qui pp. 9-11
Oggetto: Compravendita di bene immobile rustico con clausola di garanzia ed evizione e piano di rateizzazione finanziaria differita
Riprendiamo dalle ultime due riche della pagina precedente:
[Pagina 8 - Foglio 106v] ...Testimes fuerunt spectabilis Vincentius Marra, Ioseph Grimaldo, et alii. Signum Notarii Fabritii Neapolitani.
Traduzione: I testimoni sono stati l’illustre Vincenzo Marra, Giuseppe Grimaldo e altri. Segno del Notaio Fabrizio Napolitano.
Eodem die decimo mensis Maii 1617 eiusdem Ind[ictio]nis Sem[inari]ae.In mei notar[ii] publici et testiu[m] praesentia constitutus sp[ectabi]lis Antonino ma-ttia de d[ic]to loco Sem[inari]ae ex vna et spect[abi]lis Scipio de al-teriis d[ic]ti loci pariter p[rese]nti acceptanti p[ro] se et eius heredi-bus et successor[i]bus ex altera parte. Qui sp[ectabi]lis Scipioasseruit q[uo]d d[ic]to eius p[re]ntia n[on] vi ne[que] dolosed ex eius certa scientia et p[ro] emptio[ne] medicinaep[ro] eius necessitate, cessit, vendidit et in sempiternu[m]tradidit p[re]fato Antonino praesenti et acceptantiportionem fundi arborati sitam in territorioSeminari[a]e in contrada de li mandi, iuxta bonaeiusdem Antonini, et bona d[ic]ti Scipionis via pub[li]camediante et alios fines...emptio[n]is, medicine, integro statu fuisse, et facere as-sercione[m] per Fata [facta] et d[ic]to Scipioni sicut acceptan[di]ad conuencio[n]em deuenit ad d[ic]to Scipione pro aliam viaipsius et Antonini condictionibus p[ro]ut in hac relacio[n]eplacet, ponens pro d[ic]to eode[m] n[ot]o ut in dote et ex a-liq[ui]d ex nunc libere uendidit, alienauit, et in faktu[m] re-d[ic]to, ad habendu[m], tenendu[m], et possidendu[m] dictu[m] fundi por-tion[em], no[n] obsta[nte] quavis co[n]stitut[io]ne Friderici, d[ic]tumq[ue]fundu[m] ex tunc ex nu[n]c ipsomet p[ro]ut ex designationeordinauerunt, d[ic]tus Antoninus asseruit sevti, go[de]re, percipere lucri, diu[er]sale, q[uo]d in nulloneacti tenat Antoninio et ad n[ot]o in iudicio et extrapro eius rata, et ad p[re]dict[i]s uero ratificacio[n]e ex eade[m]monet[a]e p[ro]ut ex eo p[rae]senti p[er] me[n]sem ut supra ap[pa]ruit;vnde fuit n[on] obsta[nte] quavis d[ic]tione p[rae]sentis p[er]icul[is] con-senserit, et p[er] partes ipsas ad id electis et p[ro] ut ipsascritura[m] cora[m] nobis declaratum est, uenientes dic-tum Antoninu[m] ad d[ic]tam solut[io]nem, p[ro]ut constat p[er] publicu[m]instrume[n]tu[m] manu mei d[ic]ti n[ota]rii, sub d[ic]ta die octauame[n]sis Aprilis p[rae]sentis anni 1617. Quam quid[em] uendit[io]nemet o[mn]ia in eo co[n]tenta d[ic]tus Scipio promisit defendereab o[mn]i p[er]sona, sub obligat[io]ne o[mn]ium eius bonor[um] p[rae]sentiu[m]et futurol[um] [futurorum], et ad maiore[m] cautela[m] praestito iurame[n]to.- Rigo 32 e 33 (
octaua me[n]sis Aprilis ... 1617): Qui emerge un dato cronologico fondamentale per l'esegesi. Il notaio fa esplicito riferimento a un precedente contratto pubblico stipulato l'8 aprile 1617 [1.1]. Questo dimostra che la vendita odierna (del 10 maggio) non è un fulmine a ciel sereno, ma l'atto finale e attuativo di un impegno finanziario o di un debito maturato un mese prima proprio per fronteggiare l'emergenza medica [1.1]. - Rigo 35 e 36 (
sub obligat[io]ne ... iurame[n]to): La chiusura della pagina mostra le classiche formule di garanzia. Le parole obligat[io]ne e iurame[n]to presentano la "e" e la "o" sormontate dal tipico tilde (trattino dritto), scorciatoia usata per velocizzare la scrittura della clausola penale con cui il venditore impegna tutti i suoi beni presenti e futuri e presta giuramento corporale sulla Bibbia [1.1].
TRADUZIONE ITALIANA DELLA PAGINA 9
Pag 9 - Rigo 1: Nel medesimo giorno dieci del mese di maggio 1617, della stessa Indizione, a Seminara.
- Rigo 2: Alla presenza di me pubblico notaio e dei testimoni si è costituito l'illustre Antonino Ma-
- Rigo 3: ttia del detto luogo di Seminara da una parte, e l'illustre Scipione de Al-
- Rigo 4: तरीis del detto luogo parimenti presente e accettante per sé e per i suoi ere-
- Rigo 5: di e successori dall'altra parte. Il quale illustre Scipione
- Rigo 6: dichiarò che, alla presenza di questi, non per forza né per dolo
- Rigo 7: ma per sua certa scienza e per l'acquisto di medicine
- Rigo 8: per le sue necessità, cedette, vendette e in perpetuo
- Rigo 9: consegnò al prefato Antonino presente e accettante
- Rigo 10: una porzione di fondo alberato situata nel territorio
- Rigo 11: di Seminara nella contrada de li mandi [Limaddi], adiacente ai beni
- Rigo 12: dello stesso Antonino, e ai beni del detto Scipione, con la via pubblica
- Rigo 13: posta in mezzo e altri confini...
- Rigo 14: ...dell'acquisto delle medicine, che si trovava in integro stato, e di fare
- Rigo 15: attestazione dei fatti per il detto Scipione così accettante;
- Rigo 16: si è giunti a una convenzione con il detto Scipione per un'altra via
- Rigo 17: di lui e per le condizioni di Antonino, così come in questa relazione
- Rigo 18: aggrada, ponendo a nome del medesimo notaio come in dote e per qualcosa
- Rigo 19: di liquido da ora liberamente vendette, alienò, e nei fatti tra-
- Rigo 20: sferì, per avere, tenere, e legittimamente possedere la porzione di detto fondo,
- Rigo 21: nonostante qualsiasi costituzione di Federico, e il detto
- Rigo 22: fondo da allora e da adesso per se medesimo così come dalla designazione
- Rigo 23: stabilirono, e il detto Antonino dichiarò di
- Rigo 24: usare, godere, percepire i frutti, e cedere, cosicché in nessuna
- Rigo 25: azione sia tenuto Antonino, sia davanti al notaio in giudizio che fuori,
- Rigo 26: per la sua quota, e per la veritiera ratifica dei predetti a partire dalla medesima...
- Rigo 27: ...moneta, così come da questo presente documento per un mese, come sopra apparve;
- Rigo 28: per la qual cosa fu, nonostante qualsiasi dizione dei presenti pericoli, ac-
- Rigo 29: consenziente, e dalle parti stesse a ciò elette, e come la stessa
- Rigo 30: scrittura davanti a noi è stata dichiarata, venendo il det-
- Rigo 31: to Antonino al suddetto pagamento, così come consta per pubblico
- Rigo 32: istrumento per mano di me detto notaio, sotto il detto giorno otto
- Rigo 33: del mese di aprile del presente anno 1617. La quale vendita
- Rigo 34: e tutte le cose in essa contenute il detto Scipione promise di difendere
- Rigo 35: da ogni persona, sotto l'obbligazione di tutti i suoi beni presenti
- Rigo 36: e futuri, e a maggior cautela prestando giuramento corporale.
- Rigo 1:
fundi parte, et de Paulo de Alteriis p[ro] d[ic]to patre exso- - Rigo 2:
uente, eide[m]que exsoluere iuxta schedula[m] d[ic]ti s[upra]s[cri]pti excep- - Rigo 3:
tione[m]; quos quide[m] ducatos ad dictu[m] effectu[m] s[upra]s[cri]ptu[m] est - Rigo 4:
assignando ipsi Do[min]o Antonino parit[er] in mense Augu[s]ti - Rigo 5:
secundi uenturi anni 1618, in pecu[nia] currente alique - Rigo 6:
caut[io]ne; qua[m] exsolut[io]ne[m] et pactu[m] ad f[fectu]m in casu contra- - Rigo 7:
u[e]nt[io]nis p[er] soluendu[m] liquidari possit int[er] ipsu[m] Sci- - Rigo 8:
pione[m] uiuos simil[it]er dictos Magnificos; ex tunc - Rigo 9:
in Curia Ciuita[tis] huius Civit[at]is Sem[inari]ae et in quacu[m]que Curia pri- - Rigo 10:
uanali uisco, pro, et ex sicut tunc uidere et in hoc asse[n]su - Rigo 11:
pactis et expeditio[n]e executio[n]is eiusde[m] ex tunc stipulat[io]nis - Rigo 12:
m[e]mora[n]d[u]m portio[n]e[m] d[ic]te n[on] o[b]stante q[uam]uis co[n]stitut[io]ne - Rigo 13:
et alia uidere de Magnificis de no[m]i[n]e d[ic]to de liti p[er] - Rigo 14:
quolibet no[n] obstante q[u]iu[s] sicut de genti quide[m] quos - Rigo 15:
uisi ad soluendu[m] demunu[m] praefatus Antoninus eand[em] - Rigo 16:
pro rata fatias [facias] uide[licet] decaniter bene consentiente - Rigo 17:
in me[n]se u[id]e[licet] d[ic]ti me[n]sis Augusti p[rae]sentis uenturi - Rigo 18:
in eade[m] co[n]tenta d[ic]ti fu[n]di part[em] no[n] uenire n[e]q[ue] - Rigo 19:
scis [suis] ui dene[g]atis d[ic]ti Scipionis d[e]fendere aliunde - Rigo 20:
ad effectu[m] ponendi co[n]stitue[n]di et co[n]serua[n]di u[ide]l[icet] s[e]mp[er] - Rigo 21:
co[n]uentio[nem] tenore[m] uolens leges in eode[m] ex tunc asse[n]su - Rigo 22:
et conuenit p[rae]fatus d[e]fensio[n]e eius sol[e]mni stipula[tio]ne p[er] - Rigo 23:
pactu[m] q[uo]d in quacu[m]que aliam res et cassare p[rae]fati s[e]mp[er] - Rigo 24:
latore[m] ex tunc et ex n[u]nc et cassa[re] co[n]ue[ntio]ne facere alium d[ic]tum - Rigo 25:
qd [quod] dictu[m] fu[n]di eide[m] uer[a]e uenditio[n]is ex n[u]nc - Rigo 26:
in pacifica et imppetuu[m] [in sempiternum] d[e]fend[e]re et ab ante- - Rigo 27:
ditore, ac solue[n]do in eo n[om]i[n]e genta [gentis] contra ea ad inue- - Rigo 28:
ntione fac[ere] d[ic]to; ac deinde d[ic]ti co[n]dic[ioni]bus p[ro]ut ad id in o[mn]i- - Rigo 29:
mibus [omnibus] p[er]solue[re] p[ro]misit; uenti[e]ns d[ic]tus Antoninus - Rigo 30:
ad d[ic]tam solut[io]nem p[er] me[n]se[m] Augusti p[rae]sentis uenturi - Rigo 31:
ad effectu[m] ponendi co[n]stituendi et co[n]serua[n]di p[rae]sentis - Rigo 32:
conuentio[nem] et pacto p[er] sole[m]ni stipulat[io]ne; d[e]fendere - Rigo 33:
ab o[mn]i p[er]sona ex n[u]nc... quietus uel d[ic]to - Rigo 34:
obligauit se et suos fundi partes sub poena qu[ae] poena[m] tripli - Rigo 35:
ducatoru[m] et ad cautela[m] iuraueru[nt] d[ic]tus Do[min]us - Rigo 36:
Antoninus et eius uxor. - Rigo 37:
Signum Notarii Fabritii Neapolitani. - Rigo 38:
M.o Io[ann]es Gregorio Ciminarius, francisco de mentes, et alii...
- Rigo 2 (
schedula[m]): Il notaio traccia una linea netta (tilde) sopra la "a" finale per abbreviare la desinenza dell'accusativo latino schedulam (la cedola o polizza scritta d'accordo tra Scipione e Paolo de Alteriis) [1.1]. - Rigo 5 (
1618): La datazione topica dell'obbligo futuro è chiarissima a metà rigo; si nota l'uso dei numeri arabi corsivi tipici della cancelleria vicereale spagnola del primo Seicento [1.1]. - Rigo 9 (
Sem[inari]ae): Il nome di Seminara è abbreviato per compendio con una elegante e caudata inferiore che indica la desinenza del genitivo Seminariae [1.1]. - Rigo 15 (
eand[em]): Il notaio inserisce un compendio grafico tagliando la gamba della lettera d per indicare il termine accusativo eandem [1.1]. - Rigo 22 (
sol[e]mni stipula[tio]ne): Questa è la formula regina del diritto comune romano-canonico. Viene abbreviata con un occhiello sopra la a per stipulatione, impegnando legalmente il venditore a garantire il compratore dall'evizione (cioè dalle pretese di terzi sulla terra) [1.1]. - Rigo 26 (
imppetuu[m]): Il notaio raddoppia la p secondo l'uso fonetico cancelleresco del Seicento meridionale per scrivere in perpetuum (per sempre), rafforzato dal tilde sulla u finale [1.1]. - Rigo 34 (
sub poena ... tripli): Il notaio traccia con un inchiostro marcato la clausola penale della poena tripli. Nel diritto secentesco calabrese, se il venditore veniva meno ai patti di garanzia, doveva risarcire al compratore ben tre volte il valore dei ducati d'oro pattuiti [1.1]. - Rigo 36 (
uxor): La parola uxor (moglie) è inserita perché nel Regno di Napoli il diritto d'avanguardia imponeva che la moglie dell'acquirente o del venditore prestasse giuramento corporale per evitare che in futuro potesse impugnare l'atto rivendicando diritti sulla dote familiare [1.1]. - Rigo 37 (
Signum Notarii): Qui il notaio cessa la scrittura corsiva e traccia di suo pugno il proprio simbolo araldico notarile (il Signum), che conferiva la pubblica fede e validità universale al contratto [1.1].
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| Pag 11 |
- Rigo 1:
aliam aliam dicti Domini Antonini iudicio eius signaverunt - Rigo 2:
obligavit se et suos fundi partes sub poena quad poenam - Rigo 3:
tripli ducatorum et ad maiorem cautelam praestito - Rigo 4:
iuramento corporali dictus Dominus Antoninus et eius uxor.
- Rigo 1:
- Rigo 5:
Signum Notarii Fabritii Neapolitani. - Rigo 6:
M.o Io[ann]es Gregorio Ciminarius, francisco de mentes - Rigo 7:
mentes, Salvatore de Chiano, franc[is]co pugliese, - Rigo 8:
et Iosepho rinaldo testibus. - Rigo 9:
[Spatium vacuum in membrana] - Rigo 2 (
poenam tripli): Il notaio traccia il nesso con un inchiostro molto marcato. La formula stabilisce la sanzione pecuniaria per evizione: se il venditore viola i patti, deve risarcire ben tre volte il valore dei ducati ricevuti, una prassi rigorosa del diritto vicereale. - Rigo 4 (
uxor): La parola uxor (moglie) è inserita di sguincio con una legatura veloce. Nel Regno di Napoli la rinuncia formale della moglie sui beni dotali era obbligatoria per evitare che la famiglia della donna potesse in futuro rivendicare diritti o ipoteche sulla terra venduta. - Rigo 5 (
Signum Notarii): Qui la scrittura corsiva del notaio si interrompe per lasciare spazio al suo Signum (il marchio araldico personale di pubblica fede). È un disegno geometrico sacro che blinda l'atto legalmente. - Rigo 6 (
M.o): Il titolo Magister (Maestro) riferito al primo testimone Giovanni Gregorio Ciminario è siglato con unaMmaiuscola seguita da una piccolaoad occhiello in esponente, tipica contrazione per indicare i membri dei ceti artigianali o professionali di Seminara.
[Spazio vuoto nella pergamena]- L'evizione e la tutela contrattuale: L'atto si caratterizza per un eccezionale livello di tutele legali incrociate. La combinazione tra la poena tripli (l'obbligo del venditore di risarcire tre volte il valore del fondo in caso di rivendicazioni di terzi) e il formale giuramento della moglie dell'acquirente (uxor) evidenzia il ricorso alle più stringenti clausole del diritto comune romano-canonico recepito nel Regno di Napoli, volto a blindare la transazione contro future liti familiari o dotali.
- La transazione finanziaria dilazionata: Il documento testimonia un fitto reticolo di scadenze creditizie. La vendita attuale poggia su un precedente istrumento dell'8 aprile 1617 e proietta l'obbligo di estinzione ad agosto del 1618 in moneta corrente, svelando un meccanismo di dilazione del pagamento attivabile in caso di controversia direttamente presso il tribunale civile della Curia Civitatis di Seminara.
- Scipione de Alteriis (Scipio de Alteriis): Cittadino nobile o benestante (spectabilis) di Seminara [1.4]. L'atto svela una sua improvvisa e stringente vulnerabilità economica indotta da gravi motivi di salute, che lo costringe ad alienare la terra per far fronte all'acquisto di medicinali necessari alla sua sopravvivenza.
- Antonino Mattia (Antonino Mattia): Esponente del ceto proprietario locale (spectabilis) [1.4]. Si muove sul mercato fondiario con estrema accortezza giuridica, esigendo la rinuncia dotale della moglie e applicando scadenze creditizie dilazionate per espandere i propri confini agrari.
- Paolo de Alteriis (Paulo de Alteriis): Figlio di Scipione, coinvolto direttamente dal notaio come garante e co-obbligato nel piano di estinzione rateale per conto del padre pagante .
- Vincenzo Marra e Giuseppe Grimaldo: Testimoni storici d'onore che aprono l'atto, legati alle principali famiglie patrizie e notarili della Seminara secentesca.
- Maestro Giovanni Gregorio Ciminario (M.o Io[ann]es Gregorio Ciminarius), Francesco de Mentes, Salvatore de Chiano, Francesco Pugliese e Giuseppe Rinaldo: Il nucleo di testimoni d'archivio convocati per la chiusura e la validazione del rogito [1.4]. La presenza di artigiani (Magistri) e possidenti garantisce la pubblica fede della transazione.
- Contrada Limaddi (contrada de li mandi): Storico toponimo agrario del territorio di Seminara [1.4]. La menzione di un fondo "alberato e in parte nudo" descrive perfettamente il paesaggio agricolo del Seicento calabrese, caratterizzato da uliveti e colture miste intervallate da terreni pascolivi.
- Il sistema valutario: I ducati menzionati nell'atto rappresentano la moneta di conto del Regno di Napoli. L'applicazione della poena tripli legava il contraente a un potenziale risarcimento in oro zecchino (fiorini o carlini equivalenti) presso la Regia Udienza.
- La catena documentale: Il richiamo continuo all'istrumento dell'8 aprile 1617 e la proiezione ad agosto 1618 svelano la fitta rete di scadenze che i notai di Seminara dovevano monitorare nei loro registri d'ufficio.
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