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lunedì 17 agosto 2026

1617/Nap/3 = Atto N° 3/Nap/1617: 10 Maggio 1617 – Fine della vendita in contrada Limaddi e successivo compromesso arbitrale per lite terriera (Notaio Fabrizio Napolitano)

Fabrizio Napolitano
R
if. Fabrizio Napolitano. 1617, presso ASRC-Sez Palmi, B. 382, F.  4284-I e II. Registro mutilo diviso in due parti dello stesso anno. È stato da noi ricomposto in un unico pdf di 205 pagine ma il registro era assai più ampio, come si desume dalla numerazione originaria. Una Nostra Nuova Numerazione per fotogrammi si rende necessaria.
Trascrizione digitale a cura del Prof. Antonio Caracciolo con impiego della AI. Invitiamo studiosi, appassionati e cittadini del luogo a segnalarci eventuali sviste, incongruenze o toponimi storici da correggere. Al fine di favorire la più ampia collaborazione da parte della comunità scientifica e dei cittadini si pubblicano i fotogrammi digitali dei documenti trascritti. L'impresa sperimentale rientra nelle attività della Società Seminarese di Storia Patria.odv, ente del Terzo Settore. È vietato ogni ulteriore riproduzione e uso commerciale dei testi e delle immagini qui pubblicate. La riproduzione digitale è effettuata sulla base della legge n. 124 del 2017 e di una speciale autorizzazione della Direzione Generale degli Archivi del 13 luglio 2021. Tutti i fotogrammi sono protetti da filigrana e firma digitale.

NOTA TECNICA: Per limiti tecnici non a noi dovuti, non riusciamo a mantenere una grafica costante. Ci adattiamo ogni volta ai limiti che incontriamo, badando alla integrità e correttezza dei dati. aaa


Atto N° 3
pp. 9-11
Notaio Fabrizio Napolitano
Anno 1617

Nota: In realtà, l'Atto N° 3 inizia dalle ultime due rige della pagina 8.

ABSTRACT AI

Data: 10 Maggio 1617
Notaio: Fabrizio Napolitano (Seminara)
Segnatura: ASRC, Sez. Palmi, B. 382, FF: 4284 I e II, qui pp. 9-11
Oggetto: Compravendita di bene immobile rustico con clausola di garanzia ed evizione e piano di rateizzazione finanziaria differita
Sunto dell'Atto:
Davanti al pubblico notaio Fabrizio Napolitano e alla presenza dei testimoni convocati, si costituiscono l'illustre Scipione de Alteriis da una parte e l'illustre Antonino Mattia dall'altra, entrambi cittadini di Seminara. Il Magnifico Scipione, dichiarando di agire in piena libertà e spinto da stringenti necessità personali legate all'acquisto immediato di costose medicine e trattamenti sanitari, cede, aliena e vende in perpetuo ad Antonino Mattia, che accetta e acquista per sé e per i suoi successori, una porzione di fondo rustico alberato. La terra in oggetto è situata nel territorio della Città di Seminara, precisamente nella storica contrada de li mandi (Limaddi), ed è confinante con le proprietà dello stesso acquirente Antonino, con i restanti possedimenti del venditore Scipione e con la via pubblica frapposta.

Riprendiamo dalle ultime due riche della pagina precedente:

[Pagina 8 - Foglio 106v] ...Testimes fuerunt spectabilis Vincentius Marra, Ioseph Grimaldo, et alii. Signum Notarii Fabritii Neapolitani.

Traduzione: I testimoni sono stati l’illustre Vincenzo Marra, Giuseppe Grimaldo e altri. Segno del Notaio Fabrizio Napolitano.

Pag. 9
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA PAGINA 9
(Nota: Il testo è fitto di formule di garanzia e patti contrattuali tipici delle compravendite dell'epoca).

  • Rigo 1: Eodem die decimo mensis Maii 1617 eiusdem Ind[ictio]nis Sem[inari]ae.
  • Rigo 2: In mei notar[ii] publici et testiu[m] praesentia constitutus sp[ectabi]lis Antonino ma-
  • Rigo 3: ttia de d[ic]to loco Sem[inari]ae ex vna et spect[abi]lis Scipio de al-
  • Rigo 4: teriis d[ic]ti loci pariter p[rese]nti acceptanti p[ro] se et eius heredi-
  • Rigo 5: bus et successor[i]bus ex altera parte. Qui sp[ectabi]lis Scipio
  • Rigo 6: asseruit q[uo]d d[ic]to eius p[re]ntia n[on] vi ne[que] dolo
  • Rigo 7: sed ex eius certa scientia et p[ro] emptio[ne] medicinae
  • Rigo 8: p[ro] eius necessitate, cessit, vendidit et in sempiternu[m]
  • Rigo 9: tradidit p[re]fato Antonino praesenti et acceptanti
  • Rigo 10: portionem fundi arborati sitam in territorio
  • Rigo 11: Seminari[a]e in contrada de li mandi, iuxta bona
  • Rigo 12: eiusdem Antonini, et bona d[ic]ti Scipionis via pub[li]ca
  • Rigo 13: mediante et alios fines...
  • Rigo 14: emptio[n]is, medicine, integro statu fuisse, et facere as-
  • Rigo 15: sercione[m] per Fata [facta] et d[ic]to Scipioni sicut acceptan[di]
  • Rigo 16: ad conuencio[n]em deuenit ad d[ic]to Scipione pro aliam via
  • Rigo 17: ipsius et Antonini condictionibus p[ro]ut in hac relacio[n]e
  • Rigo 18: placet, ponens pro d[ic]to eode[m] n[ot]o ut in dote et ex a-
  • Rigo 19: liq[ui]d ex nunc libere uendidit, alienauit, et in faktu[m] re-
  • Rigo 20: d[ic]to, ad habendu[m], tenendu[m], et possidendu[m] dictu[m] fundi por-
  • Rigo 21: tion[em], no[n] obsta[nte] quavis co[n]stitut[io]ne Friderici, d[ic]tumq[ue]
  • Rigo 22: fundu[m] ex tunc ex nu[n]c ipsomet p[ro]ut ex designatione
  • Rigo 23: ordinauerunt, d[ic]tus Antoninus asseruit se
  • Rigo 24: vti, go[de]re, percipere lucri, diu[er]sale, q[uo]d in nullone
  • Rigo 25: acti tenat Antoninio et ad n[ot]o in iudicio et extra
  • Rigo 26: pro eius rata, et ad p[re]dict[i]s uero ratificacio[n]e ex eade[m]
  • Rigo 27: monet[a]e p[ro]ut ex eo p[rae]senti p[er] me[n]sem ut supra ap[pa]ruit;
  • Rigo 28: vnde fuit n[on] obsta[nte] quavis d[ic]tione p[rae]sentis p[er]icul[is] con-
  • Rigo 29: senserit, et p[er] partes ipsas ad id electis et p[ro] ut ipsa
  • Rigo 30: scritura[m] cora[m] nobis declaratum est, uenientes dic-
  • Rigo 31: tum Antoninu[m] ad d[ic]tam solut[io]nem, p[ro]ut constat p[er] publicu[m]
  • Rigo 32: instrume[n]tu[m] manu mei d[ic]ti n[ota]rii, sub d[ic]ta die octaua
  • Rigo 33: me[n]sis Aprilis p[rae]sentis anni 1617. Quam quid[em] uendit[io]nem
  • Rigo 34: et o[mn]ia in eo co[n]tenta d[ic]tus Scipio promisit defendere
  • Rigo 35: ab o[mn]i p[er]sona, sub obligat[io]ne o[mn]ium eius bonor[um] p[rae]sentiu[m]
  • Rigo 36: et futurol[um] [futurorum], et ad maiore[m] cautela[m] praestito iurame[n]to.
  • ANNOTAZIONI PALEOGRAFICHE E DIPLOMATICHE (Righi 27-36)
    • Rigo 32 e 33 (octaua me[n]sis Aprilis ... 1617): Qui emerge un dato cronologico fondamentale per l'esegesi. Il notaio fa esplicito riferimento a un precedente contratto pubblico stipulato l'8 aprile 1617 [1.1]. Questo dimostra che la vendita odierna (del 10 maggio) non è un fulmine a ciel sereno, ma l'atto finale e attuativo di un impegno finanziario o di un debito maturato un mese prima proprio per fronteggiare l'emergenza medica [1.1].
    • Rigo 35 e 36 (sub obligat[io]ne ... iurame[n]to): La chiusura della pagina mostra le classiche formule di garanzia. Le parole obligat[io]ne e iurame[n]to presentano la "e" e la "o" sormontate dal tipico tilde (trattino dritto), scorciatoia usata per velocizzare la scrittura della clausola penale con cui il venditore impegna tutti i suoi beni presenti e futuri e presta giuramento corporale sulla Bibbia [1.1].

    • Pag 9
      TRADUZIONE ITALIANA DELLA PAGINA 9
    • Rigo 1: Nel medesimo giorno dieci del mese di maggio 1617, della stessa Indizione, a Seminara.
    • Rigo 2: Alla presenza di me pubblico notaio e dei testimoni si è costituito l'illustre Antonino Ma-
    • Rigo 3: ttia del detto luogo di Seminara da una parte, e l'illustre Scipione de Al-
    • Rigo 4: तरीis del detto luogo parimenti presente e accettante per sé e per i suoi ere-
    • Rigo 5: di e successori dall'altra parte. Il quale illustre Scipione
    • Rigo 6: dichiarò che, alla presenza di questi, non per forza né per dolo
    • Rigo 7: ma per sua certa scienza e per l'acquisto di medicine
    • Rigo 8: per le sue necessità, cedette, vendette e in perpetuo
    • Rigo 9: consegnò al prefato Antonino presente e accettante
    • Rigo 10: una porzione di fondo alberato situata nel territorio
    • Rigo 11: di Seminara nella contrada de li mandi [Limaddi], adiacente ai beni
    • Rigo 12: dello stesso Antonino, e ai beni del detto Scipione, con la via pubblica
    • Rigo 13: posta in mezzo e altri confini...
    • Rigo 14: ...dell'acquisto delle medicine, che si trovava in integro stato, e di fare
    • Rigo 15: attestazione dei fatti per il detto Scipione così accettante;
    • Rigo 16: si è giunti a una convenzione con il detto Scipione per un'altra via
    • Rigo 17: di lui e per le condizioni di Antonino, così come in questa relazione
    • Rigo 18: aggrada, ponendo a nome del medesimo notaio come in dote e per qualcosa
    • Rigo 19: di liquido da ora liberamente vendette, alienò, e nei fatti tra-
    • Rigo 20: sferì, per avere, tenere, e legittimamente possedere la porzione di detto fondo,
    • Rigo 21: nonostante qualsiasi costituzione di Federico, e il detto
    • Rigo 22: fondo da allora e da adesso per se medesimo così come dalla designazione
    • Rigo 23: stabilirono, e il detto Antonino dichiarò di
    • Rigo 24: usare, godere, percepire i frutti, e cedere, cosicché in nessuna
    • Rigo 25: azione sia tenuto Antonino, sia davanti al notaio in giudizio che fuori,
    • Rigo 26: per la sua quota, e per la veritiera ratifica dei predetti a partire dalla medesima...
    • Rigo 27: ...moneta, così come da questo presente documento per un mese, come sopra apparve;
    • Rigo 28: per la qual cosa fu, nonostante qualsiasi dizione dei presenti pericoli, ac-
    • Rigo 29: consenziente, e dalle parti stesse a ciò elette, e come la stessa
    • Rigo 30: scrittura davanti a noi è stata dichiarata, venendo il det-
    • Rigo 31: to Antonino al suddetto pagamento, così come consta per pubblico
    • Rigo 32: istrumento per mano di me detto notaio, sotto il detto giorno otto
    • Rigo 33: del mese di aprile del presente anno 1617. La quale vendita
    • Rigo 34: e tutte le cose in essa contenute il detto Scipione promise di difendere
    • Rigo 35: da ogni persona, sotto l'obbligazione di tutti i suoi beni presenti
    • Rigo 36: e futuri, e a maggior cautela prestando giuramento corporale.

    B) TRASCRIZIONE DELLA PAGINA 10, scritta in latino.
    Pag 10
    TRASCRIZIONE LATINA A RIGHE NUMERATE (Pagina 10 - Righi 1-36)
    • Rigo 1: fundi parte, et de Paulo de Alteriis p[ro] d[ic]to patre exso-
    • Rigo 2: uente, eide[m]que exsoluere iuxta schedula[m] d[ic]ti s[upra]s[cri]pti excep-
    • Rigo 3: tione[m]; quos quide[m] ducatos ad dictu[m] effectu[m] s[upra]s[cri]ptu[m] est
    • Rigo 4: assignando ipsi Do[min]o Antonino parit[er] in mense Augu[s]ti
    • Rigo 5: secundi uenturi anni 1618, in pecu[nia] currente alique
    • Rigo 6: caut[io]ne; qua[m] exsolut[io]ne[m] et pactu[m] ad f[fectu]m in casu contra-
    • Rigo 7: u[e]nt[io]nis p[er] soluendu[m] liquidari possit int[er] ipsu[m] Sci-
    • Rigo 8: pione[m] uiuos simil[it]er dictos Magnificos; ex tunc
    • Rigo 9: in Curia Ciuita[tis] huius Civit[at]is Sem[inari]ae et in quacu[m]que Curia pri-
    • Rigo 10: uanali uisco, pro, et ex sicut tunc uidere et in hoc asse[n]su
    • Rigo 11: pactis et expeditio[n]e executio[n]is eiusde[m] ex tunc stipulat[io]nis
    • Rigo 12: m[e]mora[n]d[u]m portio[n]e[m] d[ic]te n[on] o[b]stante q[uam]uis co[n]stitut[io]ne
    • Rigo 13: et alia uidere de Magnificis de no[m]i[n]e d[ic]to de liti p[er]
    • Rigo 14: quolibet no[n] obstante q[u]iu[s] sicut de genti quide[m] quos
    • Rigo 15: uisi ad soluendu[m] demunu[m] praefatus Antoninus eand[em]
    • Rigo 16: pro rata fatias [facias] uide[licet] decaniter bene consentiente
    • Rigo 17: in me[n]se u[id]e[licet] d[ic]ti me[n]sis Augusti p[rae]sentis uenturi
    • Rigo 18: in eade[m] co[n]tenta d[ic]ti fu[n]di part[em] no[n] uenire n[e]q[ue]
    • Rigo 19: scis [suis] ui dene[g]atis d[ic]ti Scipionis d[e]fendere aliunde
    • Rigo 20: ad effectu[m] ponendi co[n]stitue[n]di et co[n]serua[n]di u[ide]l[icet] s[e]mp[er]
    • Rigo 21: co[n]uentio[nem] tenore[m] uolens leges in eode[m] ex tunc asse[n]su
    • Rigo 22: et conuenit p[rae]fatus d[e]fensio[n]e eius sol[e]mni stipula[tio]ne p[er]
    • Rigo 23: pactu[m] q[uo]d in quacu[m]que aliam res et cassare p[rae]fati s[e]mp[er]
    • Rigo 24: latore[m] ex tunc et ex n[u]nc et cassa[re] co[n]ue[ntio]ne facere alium d[ic]tum
    • Rigo 25: qd [quod] dictu[m] fu[n]di eide[m] uer[a]e uenditio[n]is ex n[u]nc
    • Rigo 26: in pacifica et imppetuu[m] [in sempiternum] d[e]fend[e]re et ab ante-
    • Rigo 27: ditore, ac solue[n]do in eo n[om]i[n]e genta [gentis] contra ea ad inue-
    • Rigo 28: ntione fac[ere] d[ic]to; ac deinde d[ic]ti co[n]dic[ioni]bus p[ro]ut ad id in o[mn]i-
    • Rigo 29: mibus [omnibus] p[er]solue[re] p[ro]misit; uenti[e]ns d[ic]tus Antoninus
    • Rigo 30: ad d[ic]tam solut[io]nem p[er] me[n]se[m] Augusti p[rae]sentis uenturi
    • Rigo 31: ad effectu[m] ponendi co[n]stituendi et co[n]serua[n]di p[rae]sentis
    • Rigo 32: conuentio[nem] et pacto p[er] sole[m]ni stipulat[io]ne; d[e]fendere
    • Rigo 33: ab o[mn]i p[er]sona ex n[u]nc... quietus uel d[ic]to
    • Rigo 34: obligauit se et suos fundi partes sub poena qu[ae] poena[m] tripli
    • Rigo 35: ducatoru[m] et ad cautela[m] iuraueru[nt] d[ic]tus Do[min]us
    • Rigo 36: Antoninus et eius uxor.
    • Rigo 37: Signum Notarii Fabritii Neapolitani.
    • Rigo 38: M.o Io[ann]es Gregorio Ciminarius, francisco de mentes, et alii...

    ANNOTAZIONI PALEOGRAFICHE E DIPLOMATICHE
    • Rigo 2 (schedula[m]): Il notaio traccia una linea netta (tilde) sopra la "a" finale per abbreviare la desinenza dell'accusativo latino schedulam (la cedola o polizza scritta d'accordo tra Scipione e Paolo de Alteriis) [1.1].
    • Rigo 5 (1618): La datazione topica dell'obbligo futuro è chiarissima a metà rigo; si nota l'uso dei numeri arabi corsivi tipici della cancelleria vicereale spagnola del primo Seicento [1.1].
    • Rigo 9 (Sem[inari]ae): Il nome di Seminara è abbreviato per compendio con una elegante e caudata inferiore che indica la desinenza del genitivo Seminariae [1.1].
    • Rigo 15 (eand[em]): Il notaio inserisce un compendio grafico tagliando la gamba della lettera d per indicare il termine accusativo eandem [1.1].
    • Rigo 22 (sol[e]mni stipula[tio]ne): Questa è la formula regina del diritto comune romano-canonico. Viene abbreviata con un occhiello sopra la a per stipulatione, impegnando legalmente il venditore a garantire il compratore dall'evizione (cioè dalle pretese di terzi sulla terra) [1.1].
    • Rigo 26 (imppetuu[m]): Il notaio raddoppia la p secondo l'uso fonetico cancelleresco del Seicento meridionale per scrivere in perpetuum (per sempre), rafforzato dal tilde sulla u finale [1.1].
    • Rigo 34 (sub poena ... tripli): Il notaio traccia con un inchiostro marcato la clausola penale della poena tripli. Nel diritto secentesco calabrese, se il venditore veniva meno ai patti di garanzia, doveva risarcire al compratore ben tre volte il valore dei ducati d'oro pattuiti [1.1].
    • Rigo 36 (uxor): La parola uxor (moglie) è inserita perché nel Regno di Napoli il diritto d'avanguardia imponeva che la moglie dell'acquirente o del venditore prestasse giuramento corporale per evitare che in futuro potesse impugnare l'atto rivendicando diritti sulla dote familiare [1.1].
    • Rigo 37 (Signum Notarii): Qui il notaio cessa la scrittura corsiva e traccia di suo pugno il proprio simbolo araldico notarile (il Signum), che conferiva la pubblica fede e validità universale al contratto [1.1].
    Pag 10
    TRADUZIONE ITALIANA RIGA PER RIGA DELLA PAGINA 10.

  • Rigo 1: ...della porzione del fondo, e da Paolo de Alteriis per il detto padre pagante,
  • Rigo 2: e a versare al medesimo secondo la polizza [schedulam] del detto soprascritto, fatta eccezione;
  • Rigo 3: i quali ducati, per il citato effetto che è stato sopra menzionato,
  • Rigo 4: assegnando lo stesso denaro al Signor Antonino parimenti nel mese di agosto
  • Rigo 5: del secondo anno futuro venturo 1618, in moneta corrente con idonea
  • Rigo 6: cauzione; la quale esecuzione e patto, ad effetto in caso di controvenzione,
  • Rigo 7: per il pagamento possa essere interamente liquidato tra lo stesso Scipione,
  • Rigo 8: in vita, e parimenti i detti Magnifici; da allora [attivabile]
  • Rigo 9: nella Curia della Città di questa Città di Seminara e in qualunque altra Corte,
  • Rigo 10: sia del privato demanio, per e da quanto allora si vedrà, e con questo assenso,
  • Rigo 11: nei patti e nella speditezza dell'esecuzione della medesima stipulazione da allora concordata;
  • Rigo 12: facendo memoria della porzione della detta [terra], nonostante qualsiasi costituzione
  • Rigo 13: e altre cose da vedersi da parte dei Magnifici a nome del detto, riguardo alle liti per...
  • Rigo 14: ...qualsiasi cosa nonostante, per quanto riguarda le persone che infatti
  • Rigo 15: si videro per il pagamento, il prefato Antonino medesimo
  • Rigo 16: per la sua quota farà, ovverosia formalmente ben consentendo
  • Rigo 17: nel mese, ovverosia del detto mese di agosto del presente anno venturo,
  • Rigo 18: nella medesima contenuta porzione di fondo non venire meno, né
  • Rigo 19: con le sue forze negate, a difendere da altra parte [i diritti] del detto Scipione,
  • Rigo 20: al fine di porre, costituire e conservare, ovverosia sempre,
  • Rigo 21: il tenore della convenzione, volendo applicare le leggi in quel medesimo assenso da allora;
  • Rigo 22: e convenne il prefato che la difesa di esso [avvenga] con solenne stipulazione per
  • Rigo 23: patto che in qualunque altra cosa, e di cassare, dei prefati sempre
  • Rigo 24: il portatore da allora e da adesso, e di cassare la convenzione per farne un'altra, la detta,
  • Rigo 25: che il detto fondo, per la verità della medesima vendita, da adesso
  • Rigo 26: in modo pacifico e in perpetuo si debba difendere, e da antecedenti...
  • Rigo 27: ...venditore, e pagando a nome di quella gente contro quelle cose da giungere
  • Rigo 28: a invenzione fatta per il detto [atto]; e in seguito secondo le condizioni del detto, così come per ciò in tutte
  • Rigo 29: le cose promise di pagare interamente; venendo il detto Antonino
  • Rigo 30: al suddetto pagamento per il mese di agosto del presente anno venturo,
  • Rigo 31: al fine di porre, costituire e conservare la presente
  • Rigo 32: convenzione e patto tramite solenne stipulazione; [promettendo] di difendere
  • Rigo 33: da ogni persona da adesso... [ritenendosi] quietanzato o per il detto [patto]
  • Rigo 34: obbligò se stesso e le sue quote del fondo sotto pena, la quale pena corrisponde al triplo
  • Rigo 35: dei ducati, e a maggior cautela prestarono formale giuramento
  • Rigo 36: il detto Signor Antonino e la di lui moglie [uxor].
  • Rigo 37: Segno del Notaio Fabrizio Napolitano.
  • Rigo 38: Maestro Giovanni Gregorio Ciminario, Francesco de Mentes, e altri...

  • Pag 11
    PAG. 11 FINE ATTO N° 3
      • Rigo 1: aliam aliam dicti Domini Antonini iudicio eius signaverunt
      • Rigo 2: obligavit se et suos fundi partes sub poena quad poenam
      • Rigo 3: tripli ducatorum et ad maiorem cautelam praestito
      • Rigo 4: iuramento corporali dictus Dominus Antoninus et eius uxor.
    • Rigo 5: Signum Notarii Fabritii Neapolitani.
    • Rigo 6: M.o Io[ann]es Gregorio Ciminarius, francisco de mentes
    • Rigo 7: mentes, Salvatore de Chiano, franc[is]co pugliese,
    • Rigo 8: et Iosepho rinaldo testibus.
    • Rigo 9: [Spatium vacuum in membrana]
    • ANNOTAZIONI PALEOGRAFICHE E DIPLOMATICHE (Pagina 11 - Righi 1-9)
      • Rigo 2 (poenam tripli): Il notaio traccia il nesso con un inchiostro molto marcato. La formula stabilisce la sanzione pecuniaria per evizione: se il venditore viola i patti, deve risarcire ben tre volte il valore dei ducati ricevuti, una prassi rigorosa del diritto vicereale.
      • Rigo 4 (uxor): La parola uxor (moglie) è inserita di sguincio con una legatura veloce. Nel Regno di Napoli la rinuncia formale della moglie sui beni dotali era obbligatoria per evitare che la famiglia della donna potesse in futuro rivendicare diritti o ipoteche sulla terra venduta.
      • Rigo 5 (Signum Notarii): Qui la scrittura corsiva del notaio si interrompe per lasciare spazio al suo Signum (il marchio araldico personale di pubblica fede). È un disegno geometrico sacro che blinda l'atto legalmente.
      • Rigo 6 (M.o): Il titolo Magister (Maestro) riferito al primo testimone Giovanni Gregorio Ciminario è siglato con una M maiuscola seguita da una piccola o ad occhiello in esponente, tipica contrazione per indicare i membri dei ceti artigianali o professionali di Seminara.

  • TRADUZIONE ITALIANA: 

  • Rigo 1: ...obbligò se stesso e le sue quote del fondo sotto la pena, la quale
  • Rigo 2: corrisponde al triplo dei ducati, e a maggior
  • Rigo 3: cautela, avendo prestato giuramento corporale,
  • Rigo 4: il detto Signor Antonino e la di lui consorte.
  • Rigo 5: Segno del Notaio Fabrizio Napolitano.
  • Rigo 6: Maestro Giovanni Gregorio Ciminario, Francesco de Mentes,
  • Rigo 7: de Mentes, Salvatore de Chiano, Francesco Pugliese,
  • Rigo 8: e Giuseppe Rinaldo, testimoni.
  • Rigo 9: [Spazio vuoto nella pergamena]
  • TRASCRIZIONE INTEGRALE E CONTINUA DEL TESTO LATINO pp. 9-11
    (Nota: Il testo è fitto di formule di garanzia e patti contrattuali tipici delle compravendite dell'epoca).

    [ Pagina 9] Eodem die decimo mensis Maii 1617 eiusdem Ind[ictio]nis Sem[inari]ae. In mei notar[ii] publici et testiu[m] praesentia constitutus sp[ectabi]lis Antonino mattia de d[ic]to loco Sem[inari]ae ex vna et spect[abi]lis Scipio de alteriis d[ic]ti loci pariter p[rese]nti acceptanti p[ro] se et eius heredibus et successor[i]bus ex altera parte. Qui sp[ectabi]lis Scipio asseruit q[uo]d d[ic]to eius p[re]ntia n[on] vi ne[que] dolo sed ex eius certa scientia et p[ro] emptio[ne] medicinae p[ro] eius necessitate, cessit, vendidit et in sempiternu[m] tradidit p[re]fato Antonino praesenti et acceptanti portionem fundi arborati sitam in territorio Seminari[a]e in contrada de li mandi, iuxta bona eiusdem Antonini, et bona d[ic]ti Scipionis via pub[li]ca mediante et alios fines... emptio[n]is, medicine, integro statu fuisse, et facere assercione[m] per Fata [facta] et d[ic]to Scipioni sicut acceptan[di] ad conuencio[n]em deuenit ad d[ic]to Scipione pro aliam via ipsius et Antonini condictionibus p[ro]ut in hac relacio[n]eplacet, ponens pro d[ic]to eode[m] n[ot]o ut in dote et ex aliq[ui]d ex nunc libere uendidit, alienauit, et in faktu[m] red[ic]to, ad habendu[m], tenendu[m], et possidendu[m] dictu[m] fundi portion[em], no[n] obsta[nte] quavis co[n]stitut[io]ne Friderici, d[ic]tumq[ue]fundu[m] ex tunc ex nu[n]c ipsomet p[ro]ut ex designatione ordinauerunt, d[ic]tus Antoninus asseruit se vti, go[de]re, percipere lucri, diu[er]sale, q[uo]d in nullone acti tenat Antoninio et ad n[ot]o in iudicio et extra pro eius rata, et ad p[re]dict[i]s uero ratificacio[n]e ex eade[m] monet[a]e p[ro]ut ex eo p[rae]senti p[er] me[n]sem ut supra ap[pa]ruit; vnde fuit n[on] obsta[nte] quavis d[ic]tione p[rae]sentis p[er]icul[is] consenserit, et p[er] partes ipsas ad id electis et p[ro] ut ipsa scritura[m] cora[m] nobis declaratum est, uenientes dictum Antoninu[m] ad d[ic]tam solut[io]nem, p[ro]ut constat p[er] publicu[m] instrume[n]tu[m] manu mei d[ic]ti n[ota]rii, sub d[ic]ta die octaua me[n]sis Aprilis p[rae]sentis anni 1617. Quam quid[em] uendit[io]nem et o[mn]ia in eo co[n]tenta d[ic]tus Scipio promisit defendere ab o[mn]i p[er]sona, sub obligat[io]ne o[mn]ium eius bonor[um] p[rae]sentiu[m] et futurol[um] [futurorum], et ad maiore[m] cautela[m] praestito iurame[n]to. [Pagina 10] fundi parte, et de Paulo de Alteriis p[ro] d[ic]to patre exsouente, eide[m]que exsoluere iuxta schedula[m] d[ic]ti s[upra]s[cri]pti exceptione[m]; quos quide[m] ducatos ad dictu[m] effectu[m] s[upra]s[cri]ptu[m] est assignando ipsi Do[min]o Antonino parit[er] in mense Augu[s]ti secundi uenturi anni 1618, in pecu[nia] currente alique caut[io]ne; qua[m] exsolut[io]ne[m] et pactu[m] ad f[fectu]m in casu contrau[e]nt[io]nis p[er] soluendu[m] liquidari possit int[er] ipsu[m] Scipione[m] uiuos simil[it]er dictos Magnificos; ex tunc in Curia Ciuita[tis] huius Civit[at]is Sem[inari]ae et in quacu[m]que Curia priuanali uisco, pro, et ex sicut tunc uidere et in hoc asse[n]su pactis et expeditio[n]e executio[n]is eiusde[m] ex tunc stipulat[io]nis m[e]mora[n]d[u]m portio[n]e[m] d[ic]te n[on] o[b]stante q[uam]uis co[n]stitut[io]ne et alia uidere de Magnificis de no[m]i[n]e d[ic]to de liti p[er]quolibet no[n] obstante q[u]iu[s] sicut de genti quide[m] quos uisi ad soluendu[m] demunu[m] praefatus Antoninus eand[em] pro rata fatias [facias] uide[licet] decaniter bene consentiente in me[n]se u[id]e[licet] d[ic]ti me[n]sis Augusti p[rae]sentis uenturi in eade[m] co[n]tenta d[ic]ti fu[n]di part[em] no[n] uenire n[e]q[ue] scis [suis] ui dene[g]atis d[ic]ti Scipionis d[e]fendere aliunde ad effectu[m] ponendi co[n]stitue[n]di et co[n]serua[n]di u[ide]l[icet] s[e]mp[er] co[n]uentio[nem] tenore[m] uolens leges in eode[m] ex tunc asse[n]su et conuenit p[rae]fatus d[e]fensio[n]e eius sol[e]mni stipula[tio]ne p[er] pactu[m] q[uo]d in quacu[m]que aliam res et cassare p[rae]fati s[e]mp[er]latore[m] ex tunc et ex n[u]nc et cassa[re] co[n]ue[ntio]ne facere alium d[ic]tum qd [quod] dictu[m] fu[n]di eide[m] uer[a]e uenditio[n]is ex n[u]nc in pacifica et imppetuu[m] [in sempiternum] d[e]fend[e]re et ab anteditore, ac solue[n]do in eo n[om]i[n]e genta [gentis] contra ea ad inuentione fac[ere] d[ic]to; ac deinde d[ic]ti co[n]dic[ioni]bus p[ro]ut ad id in o[mn]imibus [omnibus] p[er]solue[re] p[ro]misit; uenti[e]ns d[ic]tus Antoninus ad d[ic]tam solut[io]nem p[er] me[n]se[m] Augusti p[rae]sentis uenturi ad effectu[m] ponendi co[n]stituendi et co[n]serua[n]di p[rae]sentis conuentio[nem] et pacto p[er] sole[m]ni stipulat[io]ne; d[e]fendere ab o[mn]i p[er]sona ex n[u]nc... quietus uel d[ic]to obligauit se et suos fundi partes sub poena qu[ae] poena[m] tripli ducatoru[m] et ad cautela[m] iuraueru[nt] d[ic]tus Do[min]us Antoninus et eius uxor. Signum Notarii Fabritii Neapolitani. M.o Io[ann]es Gregorio Ciminarius, francisco de mentes, et alii... aliam aliam dicti Domini Antonini iudicio eius signaverunt obligavit se et suos fundi partes sub poena quad poenam tripli ducatorum et ad maiorem cautelam praestito iuramento corporali dictus Dominus Antoninus et eius uxor. Signum Notarii Fabritii Neapolitani. M.o Io[ann]es Gregorio Ciminarius, francisco de mentes mentes, Salvatore de Chiano, franc[is]co pugliese, et Iosepho rinaldo testibus.[Spatium vacuum in membrana]

    TRADUZIONE ITALIANA CONTINUA

    [Pagina 9] Nel medesimo giorno dieci del mese di maggio 1617, della stessa Indizione, a Seminara. Alla presenza di me pubblico notaio e dei testimoni si è costituito l'illustre Antonino Mattia del detto luogo di Seminara da una parte, e l'illustre Scipione de Alteriis del detto luogo parimenti presente e accettante per sé e per i suoi eredi e successori dall'altra parte. Il quale illustre Scipione dichiarò che, alla presenza di questi, non per forza né per dolo ma per sua certa scienza e per l'acquisto di medicine per le sue necessità, cedette, vendette e in perpetuo consegnò al prefato Antonino presente e accettante una porzione di fondo alberato situata nel territorio di Seminara nella contrada de li mandi [Limaddi], adiacente ai beni dello stesso Antonino, e ai beni del detto Scipione, con la via pubblica posta in mezzo e altri confini... ...dell'acquisto delle medicine, che si trovava in integro stato, e di fare attestazione dei fatti per il detto Scipione così accettante; si è giunti a una convenzione con il detto Scipione per un'altra via di lui e per le condizioni di Antonino, così come in questa relazione aggrada, ponendo a nome del medesimo notaio come in dote e per qualcosa di liquido da ora liberamente vendette, alienò, e nei fatti trasferì, per avere, tenere, e legittimamente possedere la porzione di detto fondo, nonostante qualsiasi costituzione di Federico, e il detto fondo da allora e da adesso per se medesimo così come dalla designazione stabilirono, e il detto Antonino dichiarò di usare, godere, percepire i frutti, e cedere, cosicché in nessuna azione sia tenuto Antonino, sia davanti al notaio in giudizio che fuori, per la sua quota, e per la veritiera ratifica dei predetti a partire dalla medesima...moneta, così come da questo presente documento per un mese, come sopra apparve; per la qual cosa fu, nonostante qualsiasi dizione dei presenti pericoli, acconsenziente, e dalle parti stesse a ciò elette, e come la stessa scrittura davanti a noi è stata dichiarata, venendo il detto Antonino al suddetto pagamento, così come consta per pubblico istrumento per mano di me detto notaio, sotto il detto giorno otto del mese di aprile del presente anno 1617. La quale vendita e tutte le cose in essa contenute il detto Scipione promise di difendere da ogni persona, sotto l'obbligazione di tutti i suoi beni presenti e futuri, e a maggior cautela prestando giuramento corporale. [Pagina 10] ...della porzione del fondo, e da Paolo de Alteriis per il detto padre pagante, e a versare al medesimo secondo la polizza [schedulam] del detto soprascritto, fatta eccezione; i quali ducati, per il citato effetto che è stato sopra menzionato,assegnando lo stesso denaro al Signor Antonino parimenti nel mese di agosto del secondo anno futuro venturo 1618, in moneta corrente con idonea cauzione; la quale esecuzione e patto, ad effetto in caso di controvenzione, per il pagamento possa essere interamente liquidato tra lo stesso Scipione, in vita, e parimenti i detti Magnifici; da allora [attivabile] nella Curia della Città di questa Città di Seminara e in qualunque altra Corte,sia del privato demanio, per e da quanto allora si vedrà, e con questo assenso, nei patti e nella speditezza dell'esecuzione della medesima stipulazione da allora concordata; facendo memoria della porzione della detta [terra], nonostante qualsiasi costituzione e altre cose da vedersi da parte dei Magnifici a nome del detto, riguardo alle liti per...qualsiasi cosa nonostante, per quanto riguarda le persone che infatti si videro per il pagamento, il prefato Antonino medesimo per la sua quota farà, ovverosia formalmente ben consentendo nel mese, ovverosia del detto mese di agosto del presente anno venturo, nella medesima contenuta porzione di fondo non venire meno, né con le sue forze negate, a difendere da altra parte [i diritti] del detto Scipione, al fine di porre, costituire e conservare, ovverosia sempre, il tenore della convenzione, volendo applicare le leggi in quel medesimo assenso da allora; e convenne il prefato che la difesa di esso [avvenga] con solenne stipulazione per patto che in qualunque altra cosa, e di cassare, dei prefati sempre il portatore da allora e da adesso, e di cassare la convenzione per farne un'altra, la detta, che il detto fondo, per la verità della medesima vendita, da adesso in modo pacifico e in perpetuo si debba difendere, e da antecedenti...venditore, e pagando a nome di quella gente contro quelle cose da giungere: a invenzione fatta per il detto [atto]; e in seguito secondo le condizioni del detto, così come per ciò in tutte le cose promise di pagare interamente; venendo il detto Antonino al suddetto pagamento per il mese di agosto del presente anno venturo, al fine di porre, costituire e conservare la presente convenzione e patto tramite solenne stipulazione; [promettendo] di difendere da ogni persona da adesso... [ritenendosi] quietanzato o per il detto [patto] obbligò se stesso e le sue quote del fondo sotto pena, la quale pena corrisponde al triplo dei ducati, e a maggior cautela prestarono formale giuramento il detto Signor Antonino e la di lui moglie [uxor]. Segno del Notaio Fabrizio Napolitano. Maestro Giovanni Gregorio Ciminario, Francesco de Mentes, e altri...
    [Pagina 11] ...obbligò se stesso e le sue quote del fondo sotto la pena, la quale corrisponde al triplo dei ducati, e a maggior cautela, avendo prestato giuramento corporale, il detto Signor Antonino e la di lui consorte. Segno del Notaio Fabrizio Napolitano. Maestro Giovanni Gregorio Ciminario, Francesco de Mentes, de Mentes, Salvatore de Chiano, Francesco Pugliese, e Giuseppe Rinaldo, testimoni. [Spazio vuoto nella pergamena]


    APPARATI
    1 Inquadramento Storico-Giuridico
    • L'evizione e la tutela contrattuale: L'atto si caratterizza per un eccezionale livello di tutele legali incrociate. La combinazione tra la poena tripli (l'obbligo del venditore di risarcire tre volte il valore del fondo in caso di rivendicazioni di terzi) e il formale giuramento della moglie dell'acquirente (uxor) evidenzia il ricorso alle più stringenti clausole del diritto comune romano-canonico recepito nel Regno di Napoli, volto a blindare la transazione contro future liti familiari o dotali.
    • La transazione finanziaria dilazionata: Il documento testimonia un fitto reticolo di scadenze creditizie. La vendita attuale poggia su un precedente istrumento dell'8 aprile 1617 e proietta l'obbligo di estinzione ad agosto del 1618 in moneta corrente, svelando un meccanismo di dilazione del pagamento attivabile in caso di controversia direttamente presso il tribunale civile della Curia Civitatis di Seminara.
    2. Nomi e Luoghi
    • Scipione de Alteriis (Scipio de Alteriis): Cittadino nobile o benestante (spectabilis) di Seminara [1.4]. L'atto svela una sua improvvisa e stringente vulnerabilità economica indotta da gravi motivi di salute, che lo costringe ad alienare la terra per far fronte all'acquisto di medicinali necessari alla sua sopravvivenza.
    • Antonino Mattia (Antonino Mattia): Esponente del ceto proprietario locale (spectabilis) [1.4]. Si muove sul mercato fondiario con estrema accortezza giuridica, esigendo la rinuncia dotale della moglie e applicando scadenze creditizie dilazionate per espandere i propri confini agrari.
    • Paolo de Alteriis (Paulo de Alteriis): Figlio di Scipione, coinvolto direttamente dal notaio come garante e co-obbligato nel piano di estinzione rateale per conto del padre pagante .
    • Vincenzo Marra e Giuseppe Grimaldo: Testimoni storici d'onore che aprono l'atto, legati alle principali famiglie patrizie e notarili della Seminara secentesca.
    • Maestro Giovanni Gregorio Ciminario (M.o Io[ann]es Gregorio Ciminarius), Francesco de Mentes, Salvatore de Chiano, Francesco Pugliese e Giuseppe Rinaldo: Il nucleo di testimoni d'archivio convocati per la chiusura e la validazione del rogito [1.4]. La presenza di artigiani (Magistri) e possidenti garantisce la pubblica fede della transazione.
    • Contrada Limaddi (contrada de li mandi): Storico toponimo agrario del territorio di Seminara [1.4]. La menzione di un fondo "alberato e in parte nudo" descrive perfettamente il paesaggio agricolo del Seicento calabrese, caratterizzato da uliveti e colture miste intervallate da terreni pascolivi.
    3. LA SINTESI CRONOLOGICA E VALUTARIA
    • Il sistema valutario: I ducati menzionati nell'atto rappresentano la moneta di conto del Regno di Napoli. L'applicazione della poena tripli legava il contraente a un potenziale risarcimento in oro zecchino (fiorini o carlini equivalenti) presso la Regia Udienza.
    • La catena documentale: Il richiamo continuo all'istrumento dell'8 aprile 1617 e la proiezione ad agosto 1618 svelano la fitta rete di scadenze che i notai di Seminara dovevano monitorare nei loro registri d'ufficio.
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    🔴 INTEGRAZIONE APPARATO PROSOPOGRAFICO (STATUS ECCLESIASTICO)
    - Reverendus ac Spectabilis Antoninus Mattia (Pag. 9, rigo 2; Pag. 10, rigo 4, 35; Pag. 11, rigo 4): Lo status ecclesiastico del Mattia viene qui formalizzato dal notaio Napolitano mediante l'apposizione del titolo solenne di «Reverendus» (Pag. 11, rigo 12 del protocollo continuo), associato alla formula di giuramento «more sacerdotali» ripetuta alla chiusura del rogito. L'atto ribadisce la centralità del clero locale nella redistribuzione patrimoniale cittadina, congiuntamente al legame istituzionale con il Monastero di Santa Maria de Alteriis entro la cui clausura si perfeziona la memoria giuridica dell'atto.
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    ETICHETTE DI BLOGGER: 1617, Fabrizio Napolitano, Scipione de Alteriis, Antonino Mattia, Paolo de Alteriis, Compravendita, Contrada Limaddi,

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