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mercoledì 16 settembre 2026

II. Sezione Seconda: il Testamento del Beato Leone: b) Testamento, p. 9 ()

intendisse, et intendere penitus exire de Seculo, et suam debitam facere professionem in Ordine predicto, et in eo Altissimo servire. Ideo ad hoc ne aliquid differentiae oriatur post ejus professionem in rebus, et bonis suis deliberasse facere testamentum, et de bonis suis modo infrascripto disponere. Propterea volensdictam ejus deliberationem ad effectum ducere, et realiter adimplere; Sponte coram nobis hoc suum nuncupativum condidit testamentum; et de bonis suis omnibus modo infrascripto disponere, quando valere potuit Jure testamenti, et si Jure testamenti non valeret, seu non valebit ipsum valere voluit, seu valebitJure Codicillorum, Donationis causa Mortis, et omni modo meliori & Caetera [et cetera], et voluit, quod praesens testamentum suum debitum sortiatur effectum obtineat, et ebitum sortiatur effectum per infrascriptos suos heredes, et Executores — 

In primis quia Caput, et principium cujuslibet testamenti heredis Institutio est, esse dignoscitur, propterea dictus Fra Benedictus in Seculo vocatus Marcus Antonius de Leone Civitatis Seminariae ut dicit instituit, et confecit suam eredem universalem, et particularem super omnibus bonis suis mobilibus, et stabilibus Juribus, Actionibus, praeter quam infrascriptis legatis, et fidecommiss[i]s per eum v[o]l[ui]t

Universitatem dictae Civitatis Seminariae cum hac tamen observantiae conditione, clausula, et ratione, et expressa declaratione, quod dicta Università, et ejus Electi, et Sindici, qui pro tempore fuerint debeant omnia bona hereditaria ipsius testatoris, Mobilia, et Stabilia, Jura, actiones, et alia in quibuscumque consistentia ad dictam hereditatem suam spectantia, et pervenientia raccoligere, et exigere, et recuperare, et illa vendere, et in pecuniam reducere, et de pecunia ex eis pervenienta facere Montem unum Universale sub vocabulo Montis Pietatis in d[ic]ta Civitate Seminariae cum interventu, et expresso consensu Mag[is]tri V.J.D. Nicolai

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NOTE PALEOGRAFICHE E DIPLOMATICHE

In attesa di Nulla Osta

(1) Identificazione e natura del supporto esaminato: L'analisi del ductus, della tipologia scrittoria e dei registri di cancelleria dimostra che il documento non è una copia tardiva riscritta ex novo da un copista del Settecento, bensì una Copia Pubblica autenticata d'epoca (fine Cinquecento / primissimo Seicento). Il Monte di Pietà conservava questo antico esemplare in latino nei propri forzieri civici e lo allegò materialmente come pezza d'appoggio probatoria e inoppugnabile alla supplica inviata alla Cassa Sacra nel 1784, per dimostrare ai Ministri del Re i titoli originari della fondazione.

(2) Caratteri della scrittura (Cancelleresca Italica): Il testo è tracciato in una elegante e regolare grafia umanistica tardo-cinquecentesca. La scrittura si presenta fitta, eretta e fortemente legata, con le caratteristiche aste ad occhiello e lo sviluppo fluido dei nessi notarili. Nel margine inferiore della facciata di sinistra, si individua il Signum Notarile coevo e la firma autografa del notaio autenticante («Ant[oniu]s Jovar... Notarius»), che garantiva la fede pubblica dell'estratto.

(3) Sintassi notarile e la clausola verbale di persistenza: Sotto il profilo filologico, l'accostamento ravvicinato dei verbi «intendisse, et intendere» (infinito passato e infinito presente dello stesso verbo) costituisce una rigorosa clausola di stile rafforzativa tipica del diritto comune. Essa attesta formalmente la stabilità e l'irrevocabilità della volontà del testatore, certificando giuridicamente che tale intenzione era già maturata saldamente nel passato (intendisse) e persisteva immutata al momento della redazione dell'atto (intendere).

(4) Clausole notarili e formule di salvaguardia d'antico regime: Il testo esibisce l'intera armatura formale del diritto comune. Spicca la celebre clausola di salvaguardia «si Jure testamenti non valeret, seu non valebit ipsum valere voluit, seu valebit Jure Codicillorum, Donationis causa Mortis...». Questa formula standard impediva la decadenza delle ultime volontà del Beato per eventuali vizi di forma, trasferendone la validità legale immediata sotto la disciplina civilistica del codicillo o della donazione causa mortis.

(5) L'uso dei compendi e dei riempitivi anticontraffazione: L'amanuense fa largo uso di abbreviazioni e compendi cancellereschi tipici del XVI secolo, tra cui la caratteristica commerciale con ricciolo inclinato (&) per indicare la formula sbrigativa «& Caetera» (et cetera), e il compendio eretto per la particella «est» (e/). Si osserva inoltre l'uso di linee rette d'inchiostro per riempire gli spazi bianchi residui a fine riga: una rigorosa prassi diplomatica volta a impedire l'inserimento fraudolento di clausole apocrife in un secondo momento.

(6) Abbreviazioni dottrinali (Utrimque Jure Doctor): Nell'ultima riga della facciata, l'adozione della sigla solenne «V.J.D.» scioglie al millimetro il titolo accademico e nobiliare di Utrimque Jure Doctor (Dottore nell'uno e nell'altro diritto, civile e canonico). Questo titolo, spettante solo ai massimi giuristi dell'epoca, qualifica l'autorità civile e il prestigio del Maestro Nicola (Nicolaus), chiamato a prestare il proprio espresso consenso e intervento per blindare la nascita del Monte.

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TRADUZIONE ITALIANA CONTINUA

...avesse inteso, e intendesse pienamente uscire dal Secolo (abbandonare la vita terrena), e fare la sua dovuta professione nel predetto Ordine (dei Cappuccini), e in esso servire l’Altissimo. Pertanto, affinché non sorga alcuna controversia dopo la sua professione riguardo alle sue cose e ai suoi beni, (dichiara) di aver deliberato di fare testamento e di disporre dei suoi beni nel modo infrascritto.
Perciò, volendo condurre ad effetto e adempiere realmente la sua detta deliberazione; spontaneamente, alla nostra presenza, istituì questo suo testamento nuncupativo (pubblico a voce); e dispose di tutti i suoi beni nel modo infrascritto, affinché valga per diritto di testamento, e se non valesse o non varrà per diritto di testamento, volle e vuole che esso valga per diritto di codicillo, per donazione a causa di morte, e in ogni altro miglior modo, eccetera.
E volle che il presente suo testamento sortisca il suo dovuto effetto, lo ottenga e sia fatto eseguire dai suoi infrascritti eredi ed esecutori.
In primo luogo, poiché l’istituzione d’erede è ed è riconosciuta come il capo e il principio di qualsiasi testamento, per questo il detto Fra Benedetto, nel secolo chiamato Marco Antonio de Leone della Città di Seminara, come afferma, istituì e nominò sua erede universale e particolare, sopra tutti i suoi beni mobili e stabili, diritti e azioni, ad eccezione dei legati e fidecommessi infrascritti da lui voluti:
L’Università della detta Città di Seminara (il Comune), con questa osservanza di condizione, clausola e ragione, ed espressa dichiarazione, tuttavia, che la detta Università, e i suoi Eletti e Sindaci che saranno pro tempore, debbano raccogliere, esigere, recuperare e vendere tutti i beni ereditari dello stesso testatore, mobili e stabili, diritti, azioni e ogni altra cosa in qualsiasi consistenza, spettanti e pervenienti alla detta sua eredità, e ridurli in danaro contante.
 E con il danaro da essi perveniente, istituire un solo Monte Universale sotto il nome di Monte di Pietà nella detta Città di Seminara, con l'intervento e l'espresso consenso del Maestro Nicola, Utrimque Jure Doctor (Dottore nell'uno e nell'altro diritto)...
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NOTE E COMMENTO
(da sviluppare)

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COVALA, p. 8

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