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SEZIONI DI QUESTO BLOG (in preparazione) : - I. INEDITO PAPARONE - II. TESTAMENTO DEL BEATO LEONE - III. LIBRI DEL MONTE DI PIETA' - IV. CASSA SACRA: LIBRO DI CARICO - V. FONDAZIONE DELLA COLLEGIATA - VI: PLATEA DI SAN FILARETO - VII. PLATEA DI SAN FRANCESCO DI ASSISI - VIII. PROSOPOGRAFIA DI SEMINARA - - IX. COVALA - - X. DEMANI SAN FILARETO E CAVALLINA -

domenica 13 settembre 2026

II. Sezione Seconda: il Testamento del Beato Leone: b) Testamento, p. 1-2 (4r-4v)

S.R.M. (1)

Signore,
[4r] Il Procuratore (2) de’ particolari Zelanti Cittadini della Città di Seminara in Calabria Ulteriore umilmente prostrato al Vostro R. Trono l’espone come da tempo immemorabile esiste nella Città sudetta un Monte di Pietà (3), la di cui principale opera ingiunta vi è questa d’improntare gratuitamente sopra pegni del danaro a’ quei Cittadini, che ne avessero di bisogno, oltre dell’elemosine, e di altre opere benefiche, che vi fanno in sollievo della gente più povera.
Venne il Monte suddetto fondato fin da più di due secoli indietro per esecuzione della volontà del fù Benedetto di Leone, il quale istituì per sua erede Universale l’Università del luogo (4) col peso di doversi con tutti i suoi Beni fondare un tal Monte di Pietà per sollievo de’ Poveri bisognosi di quella sua Patria.
Volle il Fondatore del Monte, che gli Amministratori pro tempore di detta Università fossero gli esecutori della sua testamentaria disposizione, e che dovessero zelare per l’esatta esecuzione della stessa.
Fin dalla sua prima istituzione venne esso Monte amministrato da quattro Ufficiali, che vi eleggono in ogni biennio da quella Università in pubblico parlamento (5), cioè dal [4v] Procuratore (6), che ha la cura d’introitare, e dare esatte le rendite, e da tre Governatori (7), che sotto il nome di Cassiere, Libriere, e Pignere esieguomo l’opera del Pegno e Spegno (8), ed a tutt’altro adempiscono, che concerne al buon governo del Monte sudetto, dovendo negli affari più principali riferire all’Università, la quale in pubblico parlamento risolve se convenga di approvarsi o no quanto da’ Governadori si propone. Questa fù fin’oggi l’economica amministrazione di quel Monte approvata e confermata con varj Vostri Reali Dispacci (9), ne mai sul governo di esso di esso Monte altra persona vi poté prendere menoma ingerenza.
___________________
NOTE E COMMENTO:
(1) Nei documenti storici rivolti al sovrano e nel diritto pubblico del Regno di Napoli, la sigla S. R. M. sta per Sacra Regia Maestà. Era la formula ufficiale, solenne e obbligatoria di rispetto con cui ci si rivolgeva direttamente al Re (in questo caso al re Ferdinando IV di Borbone, sotto il cui regno operava la Cassa Sacra dopo il terremoto del 1783). La parola "Sacra" sottolinea la concezione d'epoca del potere regio di diritto divino, mentre "Regia" ne indica la potestà sovrana. Nel nostro fotogramma, il procuratore Andrea Riccio scrive questa sigla in cima al foglio per dichiarare immediatamente che quel memoriale è un appello diretto al Trono, scavalcando le autorità locali per chiedere la protezione del Re in persona per il Monte di Pietà di Seminara.
(2) Il Procuratore de’ particolari Zelanti Cittadini: Sotto il profilo della legittimazione processuale d'antico regime, la figura del Procuratore (qui identificato in calce come Andrea Riccio) non agiva come rappresentante formale dell'intera istituzione municipale, bensì come mandatario di un comitato di pressione o corpo di contribuenti denominato «particolari Zelanti Cittadini». Questa formula giuridica consentiva a frazioni qualificate della cittadinanza di ricorrere direttamente al sovrano per via di supplica (remonstrantia), scavalcando l'inerzia o l'impedimento degli organi ordinari dell'Università, soprattutto quando l'autonomia civica era minacciata da interventi fiscali esterni.
(3) Il Monte di Pietà del Beato Leone: L'istituzione di beneficenza e credito solidaristico trae la sua causa genetica dalle disposizioni testamentarie del 1586 di Marcantonio Leoni (poi Padre Benedetto da Seminara). Sotto il profilo del diritto ecclesiastico e civile, l'ente si configurava come un Pio Luogo laico, sottratto alla giurisdizione ordinaria del clero diocesano e incardinato nel patrimonio dell'Università. La sua funzione precipua era l'erogazione di piccoli prestiti gratuiti su pegno, istituzione che nella Piana di Gioia Tauro rappresentava l'unico reale correttivo socio-economico per difendere le classi rurali dall'usura stagionale legata all'andamento dell'annata olivicola.
(4) Il regime delle Università civiche prima del 1783: Nell'ordinamento pubblico del Regno di Napoli, le Università (i comuni) si reggevano come corpi morali dotati di autonomia amministrativa e statutaria, seppur soggetti al controllo del Supremo Consiglio d'Italia e della Regia Camera della Sommaria. L'organo sovrano locale era il Pubblico Parlamento, un'assemblea dei capifamiglia che deteneva il potere deliberativo sulle tasse comunali, sui bilanci e sull'elezione biennale dei Regimentari (Sindaco ed Eletti). Questo sistema di democrazia municipale, fortemente radicato a Seminara, consentiva all'Università di gestire autonomamente i propri Pii Luoghi tramite statuti approvati da Reali Dispacci, fungendo da argine sia contro lo strapotere feudale sia contro l'ingerenza burocratica dei tribunali regali della capitale.
(5) Pubblico parlamento: Nell'ordinamento amministrativo delle Università meridionali d'antico regime, era l'organismo assembleare sovrano dei capifamiglia. Deteneva il potere di ratificare i bilanci comunali e di votare l'elezione biennale degli Ufficiali del Monte, fungendo da argine democratico locale contro l'ingerenza dei funzionari reggi.
(6) Il Procuratore del Monte: Magistratura finanziaria interna investita della gestione attiva dell'ente. Aveva la cura esclusiva di "introitare" e riscuotere i censi ordinari, le rendite dei capitali e i frutti dei beni stabili che costituivano il patrimonio della fondazione.
(7) I tre Governatori: Corpo magistratuale collegiale preposto all'operatività quotidiana del credito. Si divideva in tre ruoli speculativi rigorosi: il Cassiere (custode materiale dei contanti), il Libriere (addetto alla tenuta dei libri contabili e dei registri di scadenza) e il Pignere (responsabile della perizia, stima e custodia fisica dei beni mobili offerti in garanzia).
(8) Pegno e Spegno: Binomio giuridico che definiva il ciclo del credito pignoratizio gratuito. Il "pegno" costituiva l'atto di vincolo e deposito del bene a garanzia del danaro ricevuto; lo "spegno" rappresentava la fase simmetrica di riscatto, in cui il debitore, restituendo il capitale senza interessi, rientrava in possesso dell'oggetto custodito
(9) La natura e l'impatto della Cassa Sacra: Istituita d'urgenza con Real Dispaccio borbonico a seguito del devastante terremoto del 1783, la Giunta della Cassa Sacra rappresentò un esperimento radicale di ingegneria amministrativa ed economica di stampo illuminista. Essa procedette al sequestro in massa e all'incameramento demaniale di tutti i patrimoni dei monasteri, dei conventi e dei Luoghi Pii della Calabria Ultra (affidando la gestione locale a funzionari d'apparato come l'amministratore Girolamo Coscinà). Lo scopo ufficiale era vendere i beni per finanziare la ricostruzione urbana (compresa la Pianta del Ferraresi a Seminara) e le riforme sociali del territorio. Tuttavia, come dimostra il presente ricorso, l'azione aggressiva della Cassa Sacra finì spesso per aggredire e soffocare le autonome istituzioni laiche di soccorso e i corpi morali cittadini, scatenando la fiera resistenza legale delle Università locali.
(6) Note paleografiche e diplomatiche del documento (in attesa di Nulla Osta ASNA): L'atto si apre alla linea 1 con l'invocazione simbolica S.R.M. (Sacra Regia Maestà), sormontata da un segno di abbreviazione a linea ondulata, standard grafico delle cancellerie vicereali e borboniche. Il testo si sviluppa sulla sola facciata destra del foglio, mentre la sinistra funge da margine di rispetto per la legatura della filza. La grafia è una corsiva cancelleresca tardo-settecentesca (tardo-barocca), caratterizzata da un'altissima regolarità del ductus, legature fluide e totale assenza di cassature o correzioni interlineari, elementi che qualificano inequivocabilmente il supporto come una copia pubblica formale ed esecutiva, destinata direttamente all'esame dei Ministri del Re a Napoli.

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