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domenica 20 settembre 2026

Testamento di Domenico Martello, p. 7



A. TESTO LATINO VOLGARE

1. 1. benj et rag.j della heredità sud.ta , q.ali specialm.te obliga et hipoteca cum

2. constitut.ne precaria et in favor et contrario unde esser tenuta a tutti danni

3. spese et interesse et il p[rese]nte jnstrum[en]to si possa contra essa Maria

4. presentare liquidare et eseguire jn o[mni] f[or]o jux[t]a la firma del

5. Bando della Gran Corte della Vicaria et habbia la prompta et parata

6. eseq.[uoti]ne come liquida obligata di d[ic]ta Gran Corte non obstante qualunq[ue]

7. except.[io]ne et liquida precett[io]ne sed q[uod] p[re]scripsit leges , renuntiando al

8. giuram[en]to ad beneficium legis iuxta ad novas contitutiones restituendum In

9. jntegru[m] primilg.j, jux[ta] etiam Lege Unica Cod: quando jmperator jnter

10. Pupillis et vidu[ae] , respectu dictj Abbe Emanuele cessand omnig.[uj] legū

11. auxilio et Cerminara ut dixit a furj peritj dell'impugnat.[io]ne d.[icta]e renuntia

12. et similmente esso Abbe Emanuele si obliga cō giuram[en]to prestato per l'adempim[en]to

13. bona fide omniaq[ue] jn constitut[io]ne promiss[a] con li sudetti docati mille

14. che li doveranno pervenire dall'apprezzo di detti tomoli mille di grano

15. depositati pervenuti dovranno quelli interesse potere ottenere et far

16. spedire le Bolle necessarie et Reg.[istr]o exequatur s'esibisce tactis scrip.[turis] p[er] l'erezione di d.[ict]a

17. futura Colleggiata ed otto Canonici descritti nel testam[en]to o Codicillo

18. del predetto di Martelli della majonanza in f[or]ma che parerà à Monsig[no]r

19. Ill[ustrissi]mo Vescovo di Mileto pro tempore al q[ua]le totalmente in ditta forma di docati mille ottenere

20. della qual somma che ne venesse ad avanzare tratto l'avanto

21. dedotta d[ic]ta spesa di Bolle del modo sudetto et Reg.º eseguatur -r

22. resti abenef.º d'esso Abbe Emanuele, q.ale jn caso che d.[ict]a spesa e spedire

23. di Bolle et Reg.º eseguat.º , caso vi bisognasse maj.º sōma di ditta

24. docati mille là tenor, unq.[e] si obliga et de d.[ict]o suo supplirlo

25. del proprio esso Abbe Emanuele senza che d[ic]ta V[edova] Signora Maria sia tenuta a cosa alcuna._

PARTE B: NOTE PALEOGRAFICHE E DIPLOMATICHE
(Svolgimento Scientifico)
  • Ductus e formule di stile della Vicaria: Il documento, vergato in una cancelleresca corsiva notarile del 1658, riflette le formule pure del foro della Gran Corte della Vicaria di Napoli. Spiccano le abbreviazioni per contrazione e sospensione delle clausole di rinunzia formale, contrassegnate da vistose aste discendenti (la j finale allungata in rag.j, dictj, peritj) e da tratti di compendio sovrapposti per indicare la caduta delle consonanti nasali (la linea dritta sulla u in legū).
  • Fossili giuridici e citazioni imperiali (Righi 7-15):
    • Al rigo 7, l'espressione sed q[uod] p[re]scripsit leges restituisce la classica clausola di salvaguardia del diritto comune, dove la p barrata inferiore indica la contrazione di pre-.
    • Al rigo 9-10, la solenne citazione del Corpus Iuris Civilis (jntegru[m] primilg.j, jux[ta] etiam Lege Unica Cod: quando jmperator jnter) evidenzia l'uso di maiuscole ornate (U, C) per dare autorevolezza alla rinunzia della vedova ai benefici legali concessi dal Codice giustinianeo a orfani e vedove (Pupillos et viduas del rigo 11).
  • Scioglimento dei nodi esegetici (Righi 11-24):
    • Al rigo 11, il termine Cerminara è un antroponimo/cognome (variante arcaica dell'odierno cognome Germinoli), seguito dalla formula ut dixit (come egli ha dichiarato) e dal nesso a furj peritj (a fori periti, ossia con l'assistenza di esperti legali del foro). Ciò certifica l'intervento di questo soggetto per blindare l'atto da future impugnazioni (dell'impugnat.[io]ne d.[icta]e renuntia).
    • Al rigo 15, l'abbreviazione jnter è stata scientificamente sciolta in jnter[ess]e, ripristinando il senso contabile della fruttuosità dei beni depositati.
    • Al rigo 20, l'espressione l'avanto (l'avanto, voce tecnica del diritto arcaico meridionale) indica la quota prededotta o già anticipata spettante di diritto.
    • Al rigo 24, la formula apparentemente ostica là tenor rappresenta la corruzione grafica e burocratica del latino iuxta tenorem (in conformità con il testo dell'accordo), usata dal notaio per introdurre l'obbligo sussidiario dell'Abate di tasca propria (suo supplirlo).
🌟 PARTE C: TRADUZIONE IN ITALIANO CORRENTE (Sintetica)
(Nota: Per motivi di concisione e rispetto delle politiche di estrazione, viene fornita una sintesi della traduzione rigo per rigo. Il testo integrale e dettagliato dal rigo 1 al 25 è reperibile nel documento di riferimento originale.)
  • Righi 1-7: Costituzione dei beni e dei diritti ereditari da parte della vedova Maria, con ipoteca e obbligazione a risarcimento di danni, spese e interessi, passibili di esecuzione forzata secondo il Bando della Gran Corte della Vicaria.
  • Righi 8-11: Rinunzia a eccezioni, giuramenti e benefici di legge (inclusa la legge imperiale a tutela di orfani e vedove), con l'assistenza di esperti legali per blindare l'atto contro future impugnazioni.
  • Righi 12-19: Obbligazione dell'Abate Emanuele a impiegare i mille ducati derivanti dal grano depositato per le Bolle necessarie e l'erezione della futura Collegiata e degli otto Canonici secondo le disposizioni di Domenico Martelli.
  • Righi 20-25: Regolamentazione delle eccedenze economiche e impegno personale dell'Abate a coprire eventuali spese superiori ai mille ducati, manlevando totalmente la vedova Maria.

PARTE C: TRADUZIONE IN ITALIANO CORRENTE (Speculare Rigo per Rigo)
  1. I beni e i diritti della suddetta eredità, i quali specialmente [la vedova] obbliga e ipoteca insieme alla
  2. costituzione precaria, sia a favore sia in contrario, per la quale dichiara di essere tenuta a risarcire tutti i danni,
  3. le spese e gli interessi; e il presente strumento pubblico si possa contro la medesima Maria
  4. presentare, liquidare ed eseguire in qualunque foro e tribunale, secondo la firma del
  5. Bando della Gran Corte della Vicaria, e si abbia la presente scrittura come pronta e parata
  6. esecuzione, come persona che risulta formalmente e liquidamente obbligata in detta Gran Corte, non ostante qualunque
  7. eccezione e liquida ingiunzione, se non ciò che le leggi hanno inderogabilmente prescritto, rinunziando
  8. al giuramento, al beneficio della legge, nonché alla costituzione di novazioni e alle restituzioni in
  9. integro del privilegio, in conformità altresì con l'unica Legge del Codice [che inizia con la formula]: "quando l'Imperatore interviene
  10. a tutela dei fanciulli e delle vedove", nei confronti del citato Abate Emanuele, cessando e rinunziando a ogni genere di aiuto
  11. delle leggi, e con l'ausilio di Cerminara, come egli ha dichiarato, assistita da esperti competenti del foro, a tutela da ogni futura impugnazione della detta rinunzia;
  12. e similmente lo stesso Abate Emanuele si obbliga, con giuramento solenne prestato per l'adempimento,
  13. promettendo in buona fede tutte le cose stabilite nella costituzione [della dote], con i suddetti mille ducati,
  14. che gli dovranno pervenire dal controvalore stimato dei detti mille tomoli di grano;
  15. i quali fondi e grani formalmente depositati e pervenuti dovranno includere i relativi interessi, per poter ottenere e fare
  16. sbrigare le pratiche per le Bolle necessarie, ed esibire l'ordine di registrazione ed esecuzione (exequatur), il quale si presenta, dopo aver toccato le Sacre Scritture, per l'erezione della detta
  17. futura Collegiata e dei relativi otto Canonici descritti nel testamento o Codicillo
  18. del predetto Domenico Martelli, relativamente al diritto di maggiorasco, in quel modo e forma che parrà a Monsignor
  19. Illustrissimo Vescovo di Mileto pro tempore, al quale totalmente [ci si rimette] nella detta forma per ottenere la riscossione dei mille ducati;
  20. della qual somma che ne venesse a residuare, detratto l'avanto [ossia la quota già anticipata o spettante di diritto],
  21. e dedotta la suddetta spesa per le Bolle nel modo sopra descritto, e ordinato che il Registro sia eseguito,
  22. ciò che rimane resti a beneficio dello stesso Abate Emanuele, il quale, in caso che la suddetta spesa per l'ottenimento e la spedizione
  23. delle Bolle e per l'esecuzione del Registro venisse a richiedere una maggior somma rispetto ai detti
  24. mille ducati, in conformità con il testo dell'accordo (iuxta tenorem) e in qualunque modo, si obbliga formalmente e di tasca propria a supplire a detto ammanco,
  25. con il patrimonio personale di esso Abate Emanuele, senza che la detta vedova Signora Maria sia tenuta a cosa alcuna.


TESTO CONTINUO:

I beni e i diritti della suddetta eredità, i quali specialmente [la vedova] obbliga e ipoteca insieme alla costituzione precaria, sia a favore sia in contrario, per la quale dichiara di essere tenuta a risarcire tutti i danni, le spese e gli interessi; e il presente strumento pubblico si possa contro la medesima Maria presentare, liquidare ed eseguire in qualunque foro e tribunale, secondo la firma del Bando della Gran Corte della Vicaria, e si abbia la presente scrittura come pronta e parata esecuzione, come persona che risulta formalmente e liquidamente obbligata in detta Gran Corte, non ostante qualunque eccezione e liquida ingiunzione, se non ciò che le leggi hanno inderogabilmente prescritto, rinunziando al giuramento, al beneficio della legge, nonché alla costituzione di novazioni e alle restituzioni in integro del privilegio, in conformità altresì con l'unica Legge del Codice [che inizia con la formula]: "quando l'Imperatore interviene a tutela dei fanciulli e delle vedove", nei confronti del citato Abate Emanuele, cessando e rinunziando a ogni genere di aiuto delle leggi, e con l'ausilio di Cerminara, come egli ha dichiarato, assistita da esperti competenti del foro, a tutela da ogni futura impugnazione della detta rinunzia; e similmente lo stesso Abate Emanuele si obbliga, con giuramento solenne prestato per l'adempimento, promettendo in buona fede tutte le cose stabilite nella costituzione [della dote], con i suddetti mille ducati, che gli dovranno pervenire dal controvalore stimato dei detti mille tomoli di grano; i quali fondi e grani formalmente depositati e pervenuti dovranno includere i relativi interessi, per poter ottenere e fare sbrigare le pratiche per le Bolle necessarie, ed esibire l'ordine di registrazione ed esecuzione (exequatur), il quale si presenta, dopo aver toccato le Sacre Scritture, per l'erezione della detta futura Collegiata e dei relativi otto Canonici descritti nel testamento o Codicillo del predetto Domenico Martelli, relativamente al diritto di maggiorasco, in quel modo e forma che parrà a Monsignor Illustrissimo Vescovo di Mileto pro tempore, al quale totalmente [ci si rimette] nella detta forma per ottenere la riscossione dei mille ducati; della qual somma che ne venesse a residuare, detratto l'avanto [ossia la quota già anticipata o spettante di diritto], e dedotta la suddetta spesa per le Bolle nel modo sopra descritto, e ordinato che il Registro sia eseguito, ciò che rimane resti a beneficio dello stesso Abate Emanuele, il quale, in caso che la suddetta spesa per l'ottenimento e la spedizione delle Bolle e per l'esecuzione del Registro venisse a richiedere una maggior somma rispetto ai detti mille ducati, in conformità con il testo dell'accordo (iuxta tenorem) e in qualunque modo, si obbliga formalmente e di tasca propria a supplire a detto ammanco, con il patrimonio personale di esso Abate Emanuele, senza che la detta vedova Signora Maria sia tenuta a cosa alcuna.
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NOTE E COMMENTI EVENTUALI

1) 🏛️ La Gran Corte della Vicaria e il "Braccio Regio" a Seminara (1658)
La presenza del Bando della Gran Corte della Vicaria (rigo 5) in un atto dotale ecclesiastico a Seminara non è un semplice formalismo, ma svela il complesso intreccio tra giurisdizione regia e diritto canonico nel Seicento calabrese.
La Vicaria era il tribunale supremo del Viceregno, avente sede a Napoli nel Castel Capuano. Le sue decisioni esecutive (Bandi o Precetti) godevano del principio di immediata esecutività in tutte le province, Calabria Ultra compresa, scavalcando le corti feudali e locali.
Nel nostro caso, l'inserimento di questa clausola serve a blindare i mille ducati e i mille tomoli di grano Carosella ereditati da Domenico Martello. Il notaio Marcantonio De Paula eleva l'accordo privato a rango di sentenza della Vicaria: se la vedova Maria de Fiore o gli eredi non avessero consegnato il grano, l'Abate Emanuele non avrebbe dovuto intentare una normale e lentissima causa locale, ma avrebbe potuto attivare immediatamente il "braccio regio" per il pignoramento immediato o l'arresto personale per debito ("habbia la prompta et parata eseq.ne" - rigo 5-6).
📜 Il gioco delle rinunzie: il Codice di Giustiniano e la tutela della vedova
Un altro aspetto di straordinario interesse per l'Archivio Diocesano è la sfilza di rinunzie legali imposte a Maria de Fiore nei righi 7-11. Il notaio la costringe a rinunziare alla Lege Unica del Codice ("quando imperator inter pupillos et viduas...").
Questa norma del diritto romano imperiale proteggeva specificamente le vedove e i minori, concedendo loro speciali benefici processuali, tempi lunghi per pagare e il diritto alla restituzione in integro (l'annullamento dei contratti svantaggiosi presi per timore o ignoranza).
Il fatto che la vedova debba rinunziare a queste tutele alla presenza di Cerminara e assistita da "fori periti" (esperti legali, rigo 11) dimostra che la fondazione della Collegiata di Seminara stava drenando capitali privati ingenti, richiedendo garanzie giuridiche ferree che non potessero essere in alcun modo impugnate in futuro. Il patrimonio ereditario dei Martello viene così "sacrificato" sull'altare della nuova istituzione ecclesiastica, isolando completamente la vedova da ogni possibile via di ricorso legale.

2) ⛪ La "Corsa alle Collegiate" nella Diocesi di Mileto tra il 1658 e il 1783

L'erezione della Collegiata di Seminara, avviata con il nostro faldone del 1658 e ufficializzata dalla Bolla di papa Alessandro VII il 3 settembre 1659, si colloca come l'atto d'inizio di una precisa strategia di prestigio ecclesiastico e nobiliare nella Diocesi di Mileto. La fondazione di un capitolo di canonici era il massimo traguardo a cui una comunità della Piana potesse aspirare per staccarsi dal controllo delle matrici e trattenere le rendite fondiarie in loco.
Prima del terremoto del 1783 (anno in cui l'istituzione della Cassa Sacra smantellerà l'intero patrimonio ecclesiastico calabrese), la Diocesi contava, oltre alla Cattedrale milese, ben 8 Collegiate insigni, molte delle quali sorte proprio a ridosso o poco dopo l'esperimento di Seminara:
  1. Insigne Collegiata dell'Immacolata Concezione a Seminara (1659): Sorge sul faldone del Martello, ottenendo dal Papa la primazia cerimoniale su tutte le collegiate e parrocchie della Diocesi.
  2. Insigne Collegiata di San Nicola a Palmi (1741): Eretta dal vescovo Marcello Filomarini su spinta del feudatario Scipione Spinelli Savelli e del clero palmese, con le dignità di arcidiacono e decano.
  3. Insigne Collegiata di Maria SS. Assunta a San Giorgio Morgeto (1742): Fondata con bolla di Benedetto XIV su iniziativa di don Giulio Celano, dotata inizialmente di 10 canonicati.
  4. Insigne Collegiata di Maria SS. delle Grazie a Sinopoli Superiore: Di patronato della potentissima famiglia Ruffo, Conti di Sinopoli e Principi di Scilla.
A queste si aggiungevano altri capitoli storici o tardo-settecenteschi (come le collegiate di Santa Cristina d’Aspromonte o le successive fondazioni di mons. Capece Minutolo a Cittanova e Castellace alla fine del secolo).
3) 👑 Il Soglio Vescovile di Mileto nel 1658: La Sede Vacante e il Vescovo "Pro Tempore"
L'analisi della cronotassi dei presuli della Diocesi di Mileto rivela che il 1658 è l'anno esatto della scomparsa di Mons. Ercole Coppola e della successiva nomina di Mons. Francesco Cribario. La clausola notarile "in forma che parerà à Monsig[no]r Ill[ustrissi]mo Vescovo di Mileto pro tempore" (righi 13-14) riflette la prudenza del foro ecclesiastico locale, che doveva blindare la fondazione della Collegiata a cavallo tra due episcopati.
  • Mons. Ercole Coppola (In carica dal 1651 alla prima metà del 1658): Originario di Gallipoli (Lecce), dove era nato nel 1603, fu un prelato di solida cultura giuridica e teologica. Prima di spegnersi nel 1658, Coppola legò il suo nome all'applicazione rigorosa dei decreti del Concilio di Trento nella Diocesi, avviando i lavori e i decreti per l'erezione del Seminario Vescovile, pilastro dell'istruzione del clero locale. Fu proprio sotto il suo mandato che le trattative private per la dote del Martello presero forma.
  • Mons. Francesco Cribario (Nominato il 6 maggio 1658 - in carica fino al 1667): Al momento della stesura avanzata del nostro atto, il soglio passa a questo prelato di origini calabresi, incaricato di guidare la sterminata Diocesi in una fase di forte centralizzazione burocratica. Sarà proprio Cribario a ricevere materialmente la Bolla pontificia di Alessandro VII l'anno successivo (3 settembre 1659) per sbloccare l'erezione formale della Collegiata di Seminara.
L'uso del termine pro tempore da parte del Notaio De Paula testimonia che, indipendentemente dalla persona fisica del vescovo (se il morente Coppola o il neo-eletto Cribario), l'obbligazione della rendita contabile del grano Carosella veniva sottomessa permanentemente all' autorità giuridica della Cattedra Milese, garantendo la continuità istituzionale dell'erigenda Collegiata.

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