a) Testo diplomatico unificato: Righe 1-25 del testo latino/volgare.
Emanuele de ditta q[uonda]m testat[o]re, de d[uc]atj Cinquanta di Capitale et d'esstj quat[ri]niad esso s'Intendano Compresi nella p[rese]nte Cessione et donat[io]ne, resta et si pacta che lasud[ic]ta S[igno]ra Maria sia tenuta pagarli di contantj ducati settecento et no[n] piutenuta p[er] quatrinj, et Causa alla restitut[io]ne di quelli, et che seguisse li censifuturo o' in parte di d[ic]ta hereditá ne p[er] qualsivoglia evictio o' Causa ex omnjdamno se[m]p[re] conservare Indemne et illeso ante et post damnu[m] passu[m]di quatrinj d'annuj spese et Interessi litj Controversionj et pretendenzedi tutti et qualunq[ue] persone heredere pretendente sopra d[ic]ta hereditábenj et ragg[ion]j di q[ue]lla et assumere essa ogni peso di lite, caso cheesso d[ic]to Emanuele sia tenuto à cosa veruna come ac si no[n] fusse statoherede ne s'ingerisse à d[ic]ta hereditá et In Caso fussero evicti in tuttoo' in parte li benj assignatj dal d[ic]to testat[o]re alla futura Collig[iata]sia tenuta essa S[igno]ra Maria à d[ic]ta evictio, à benef[ici]o della Collig[iata]sudetta sopra tutti li benj et ragg[ion]j hereditarij, q[ua]li se[m]p[re] restino ets'intendano specialm[en]te ipotecati ad d[ic]ta Indemnitá et unide' di VeraVire, e qua p[re]d[ic]ta S[igno]ra Maria di d[ic]ta p[re]senza numerato et de contantjnumera, sborsa et Consegna li boni et eletti p[er]venutj al p[re]d[ic]toEmanuele ricapitatj li sud[ic]ti ducatj settecento, nec nonsi obliga d'agire ant[ecedentemente] reat[io] e p[er] p[e]rsonal[e] bona omnia constituto et futur[a]p[er] quatrinj conservare Indemne et illeso ante et post damnu[m] passu[m]al p[re]d[ic]to d[ic]to Emanuele di liti in quatringh[ianj] danni spese et In_teresse da qualunq[ue] persona molestande omnj futuro tempore etassumere essa ogni peso di lite sopra d[ic]ta hereditia, ma no[n] essertenuta ad missione di benj assignatj alla sud[ic]ta Collegiata sopra libenj
🔎 b) Note paleografiche e diplomatiche
- Riga 1 (
q[uonda]m testat[o]re): Formula contratta d'uso notarile d'area meridionale per il defunto Domenico Martello. - Righe 3 e 18 (
ducati settecento): Coerenza contabile consolidata ad occhio umano sui 700 ducati. - Righe 5 e 8 (
hereditá): Ripristino filologico della t corsiva nel corpo della parola. - Riga 9 (
caso che): Locuzione condizionale normalizzata per salvaguardare il decoro del testo moderno. - Riga 10 (
à cosa veruna): Formula di assoluzione e totale indennità legale stabilita a favore dell'erede universale Emanuele. - Riga 12 (
futura Collig[iata]): Attestazione dello status non ancora eretto dell'Insigne Chiesa Collegiata nel 1658. - Righe 13-14 (
Collig[iata] sudetta): Perfetto legame corsivo tra la fine del rigo 13 e l'attacco del rigo 14. - Riga 19 (
bona omnia constituto): Decifrato il termine constituto, che inserisce nell'atto la clausola notarile del costituto possessorio precario, vincolo massimo di garanzia reale. - Riga 24 (
sud[ic]ta Collegiata): La fondamentale revisione ad occhio umano cancella l'errore automatico futura. Si riconosce l'abbreviazione per sudetta, speculare alle occorrenze superiori dell'ente ecclesiastico.
➡️ c) Traduzione italiana unificata (Righe 1-25)
- ...Emanuele del detto fu testatore, di ducati cinquanta di capitale e di questi quattrini,
- ad esso si intendano compresi nella presente cessione e donazione, resta e si pattuisce che la
- suddetta Signora Maria sia tenuta a pagargli in contanti ducati settecento e non di più,
- tenuta per quattrini e causa alla restituzione di quelli, e che si segua [la riscossione de]i censi
- futuro o in parte di detta eredità, né per qualsivoglia evizione o causa da ogni
- danno, [promettendo di] conservarlo sempre indenne e illeso prima e dopo il danno subito,
- di quattrini di annue spese e interessi, liti, controversie e pretese
- di tutte e qualunque persone, erede [o] pretendente, sopra la detta eredità,
- beni e ragioni di quella; e assuma essa ogni peso di lite, nel caso in cui
- lo stesso detto Emanuele sia tenuto a cosa veruna, come se non fosse stato
- erede né s'ingerisse in detta eredità; e nel caso in cui fossero evitti [sottratti legalmente] in tutto
- o in parte i beni assegnati dal detto testatore alla futura Collegiata,
- sia tenuta essa Signora Maria a detta evizione, a beneficio della Collegiata
- sudetta, sopra tutti i beni e ragioni ereditari, i quali sempre restino e
- s'intendano specialmente ipotecati a detta indennità e [...] di vera
- forza; e qui la predetta Signora Maria, in detta presenza, con denaro numerato e contante,
- conta, sborsa e consegna i beni ed effetti pervenuti al predetto
- Emanuele, ricevendone i suddetti ducati settecento; inoltre
- si obbliga ad agire tanto in sede reale quanto personale con tutti i suoi beni in costituto possessorio e futuri,
- per conservare [Emanuele] indenne e illeso da quattrini [da pagare], prima e dopo il danno subito,
- al predetto detto Emanuele da liti, in quattrini, danni, spese e in-
- -teressi da qualunque persona che rechi molestia in ogni tempo futuro, e
- di assumere essa ogni peso di lite sopra detta eredità, ma di non essere
- tenuta alla perdita dei beni assegnati alla suddetta Collegiata sopra i
- beni.
TESTO CONTINUO
- ...Emanuele del detto fu testatore, di ducati cinquanta di capitale e di questi quattrini, ad esso si intendano compresi nella presente cessione e donazione, resta e si pattuisce che la suddetta Signora Maria sia tenuta a pagargli in contanti ducati settecento e non di più, tenuta per quattrini e causa alla restituzione di quelli, e che si segua [la riscossione de]i censi futuro o in parte di detta eredità, né per qualsivoglia evizione o causa da ogni danno, [promettendo di] conservarlo sempre indenne e illeso prima e dopo il danno subito, di quattrini di annue spese e interessi, liti, controversie e pretese di tutte e qualunque persone, erede [o] pretendente, sopra la detta eredità, beni e ragioni di quella; e assuma essa ogni peso di lite, nel caso in cui lo stesso detto Emanuele sia tenuto a cosa veruna, come se non fosse stato erede né s'ingerisse in detta eredità; e nel caso in cui fossero evitti [sottratti legalmente] in tutto o in parte i beni assegnati dal detto testatore alla futura Collegiata, sia tenuta essa Signora Maria a detta evizione, a beneficio della Collegiata sudetta, sopra tutti i beni e ragioni ereditari, i quali sempre restino e s'intendano specialmente ipotecati a detta indennità e [...] di vera forza; e qui la predetta Signora Maria, in detta presenza, con denaro numerato e contante, conta, sborsa e consegna i beni ed effetti pervenuti al predetto Emanuele, ricevendone i suddetti ducati settecento; inoltre si obbliga ad agire tanto in sede reale quanto personale con tutti i suoi beni in costituto possessorio e futuri, per conservare [Emanuele] indenne e illeso da quattrini [da pagare], prima e dopo il danno subito, al predetto detto Emanuele da liti, in quattrini, danni, spese e interessi da qualunque persona che rechi molestia in ogni tempo futuro, e di assumere essa ogni peso di lite sopra detta eredità, ma di non essere tenuta alla perdita dei beni assegnati alla suddetta Collegiata sopra i beni.
________________________________________
NOTE E COMMENTI EVENTUALI
PICCOLA GUIDA AI TERMINI GIURIDICI DI PAGINA 6
Per aiutare i lettori a orientarsi tra i complessi meccanismi legali del Seicento menzionati in questa pagina, ecco una spiegazione semplice dei principali istituti giuridici attivati dal notaio Marcantonio De Paula:
- Evizione (o beni evitti):Significa perdere un bene a causa del fatto che un terzo dimostra in tribunale di averne diritto prima di te. Nell'atto, la vedova si impegna a difendere a proprie spese i beni della Collegiata: se un domani qualcuno dovesse fare causa e "sottrarre legalmente" (evincere) quelle proprietà alla Chiesa, la Signora Maria ne risponderà di tasca sua.
- Traditio Nummorum ("conta, sborsa e consegna"):Nel Seicento non bastava scrivere un accordo su carta per renderlo valido; era necessaria la materiale "consegna fisica" del denaro contante davanti al notaio. Il testo certifica che le monete (i 700 ducati) sono state materialmente contate e passate di mano sul tavolo d'archivio.
- Costituto Possessorio ("in costituto"):È una garanzia legale fortissima. Quando la vedova vincola i suoi beni a tutela di Emanuele, dichiara che da quel momento la "proprietà legale" e il possesso di quei beni passano formalmente all'altra parte, anche se lei continua a detenerli materialmente e provvisoriamente a casa sua in attesa di sviluppi. Era il modo più sicuro per impedire che la vedova potesse nascondere o vendere di nascosto i beni ipotecati.
xyz

Nessun commento:
Posta un commento