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giovedì 1 ottobre 2026

COVALA, p. 5

Pag 4. <Sommario> Pag 6.

Nota filologica: Si conserva la grafia originale del manoscritto dell'Agente Raffaele Lofaro, rispettando le maiuscole istituzionali dell'epoca napoleonica, la dicitura arcaica dei toponimi e le sinedate contratte.

provvedimento definitivo; che perciò veniva portata la vertenza alla cognizione della suprema Commissione (1). E questa, con sentenza del 5 aprile 1810, dopo una lite strepitosa durata circa due secoli, ritenuto che all'Università non poteva negarsi la domandata reintegra in forza della Prammatica De administratione Universitatum (1792), dichiarava nulla la vendita del fondo Covalo, fatta dall'Università di Seminara al Duca di Bagnara Carlo Ruffo nel 1594, e disponeva che la Università medesima fosse reintegrata nel possesso del fondo. Si riservava di provvedere sulla restituzione dei frutti percepiti dall'Università, e sulla restituzione del prezzo preteso dal Duca di Bagnara a dopo la esibizione della partita del pagamento di ducati 950 che nell'istrumento di vendida si diceva fatta a mezzo della Banca Agliatti ai signori (2) Anellini creditori della Università. E con sentenza del 1° agosto 1810, la Commissione

NOTE PALEOGRAFICHE E LESSICALI
  • Il refuso dell'Agente (rigo 10): Al rigo 10 si rileva una svista materiale di scrittura da parte di Lofaro: l'agente ha vergato graficamente la parola «nullala» unendo l'aggettivo nulla e l'articolo la. Nella trascrizione sul blog e nel commento isoleremo l'anomalia per evitare che i lettori la scambino per un nostro refuso di battitura.
  • Oscillazioni onomastiche (Anellini o Anellino): Al rigo 22, il cognome dei creditori di Seminara è scritto chiaramente al plurale «Anellini» (con la i finale ben definita dal ductus). Nei vecchi indici generali del faldone compariva talvolta la forma singolarizzata Anellino; il manoscritto scioglie il dubbio confermando la forma pluralistica della famiglia creditrice.
  • Varianti ortografiche d'epoca: Ai rigo 10 e 20-21 si notano le grafie tipiche ottocentesche «istrumento» (in luogo di strumento) e «vendida» (con la d mediana, influsso fonetico burocratico meridionale assai comune nei rogiti).
COMMENTO STORICO-GIURIDICO
Questo foglio rappresenta il cuore pulsante e il climax drammatico dell'intera contesa demaniale:
  1. La fine della "Lite Strepitosa": Lofaro usa un'espressione magnifica definendo il contenzioso tra Seminara e i Duchi di Bagnara come una «lite strepitosa durata circa due secoli». Dal primo intervento del Fisco nel 1597 fino al 5 aprile 1810, per ben 213 anni, le due parti si sono battute nei tribunali vicereali e borbonici senza mai giungere a un punto fermo.
  2. Il trionfo della Prammatica del 1792: La Suprema Commissione Feudale napoleonica risolse la causa applicando un pilastro del diritto pubblico napoletano: la prammatica "De administratione Universitatum" (emanata in via definitiva dai Borbone nel 1792). Questa legge tutelava il patrimonio dei Comuni contro le speculazioni dei baroni: poiché la vendita di Covalo del 1594 era avvenuta per sanare i debiti del Comune ma a un prezzo stracciato che configurava una "lesione", la Commissione dichiarò l'atto completamente nullo, ordinando l'immediata reintegra (la restituzione) del bosco di Covalo ai cittadini di Seminara.
  3. L'enigma contabile dei 950 ducati: La sentenza conteneva però una trappola finanziaria. Prima di restituire ai Ruffo i 950 ducati pagati nel Cinquecento, la Commissione pretese l'esibizione della prova contabile del versamento storico, effettuato all'epoca tramite la Banca Agliatti direttamente ai signori Anellini (gli antichi creditori che stritolavano il bilancio di Seminara). L'incapacità di recuperare queste vecchie ricevute bancarie del 1594 aprirà un nuovo filone di scontro che Lofaro accenna proprio nell'ultimo rigo, introducendo la successiva sentenza del 1° agosto 1810.

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NOTE TRATTE DALLA AI
(1). Commissione Feudale o "Suprema" Commissione?
Nella lettura dei documenti dell'epoca (come nella stessa relazione dell'Agente Raffaele Lofaro), i termini "Commissione Feudale" e "Suprema Commissione Feudale" vengono spesso usati come sinonimi per indicare il tribunale speciale istituito nel 1806 da Giuseppe Bonaparte per smantellare i privilegi dei baroni nel Regno di Napoli.
Tuttavia, dal punto di vista storico-giuridico, esiste una sottile e fondamentale distinzione:
  • Commissione Feudale: È il nome generico dell'intera istituzione, comprensivo della struttura investigativa, ministeriale e dell'apparato legale incaricato di districare e censire le infinite liti territoriali tra le Università (i Comuni) e i feudatari.
  • Suprema Commissione Feudale: È la dicitura ufficiale, solenne e formale che ne sottolinea la natura di tribunale di ultima istanza. Questo aggettivo indica che le sue sentenze — come quelle del 5 aprile e del 1° agosto 1810 emesse per il caso del fondo Covala — erano definitive, inappellabili e immediatamente esecutive. Non esisteva alcuna autorità giudiziaria superiore nel Regno a cui il Duca o il Comune potessero ricorrere: la parola della Commissione era "suprema" e metteva la parola fine a controversie durate secoli.
Quando Lofaro alterna le due espressioni nello stesso foglio, sta parlando del medesimo organo giudiziario, utilizzando la formula abbreviata per fluidità di scrittura ma richiamandone implicitamente l'autorità assoluta.
PROFILI STORICI: Le menti giuridiche della Suprema Commissione Feudale
Le sentenze che decisero il destino del bosco di Covala a Seminara nel 1810 non furono l'opera di oscuri burocrati, ma il risultato del lavoro delle migliori menti del diritto illuminista meridionale. Chiamati a far parte della Suprema Commissione Feudale, questi magistrati avevano il compito epocale di scardinare l'antico regime baronale nel Regno di Napoli.
Ecco i profili sintetici dei principali protagonisti del tribunale e del magistrato che studiò il caso di Seminara:
  • David Winspeare (Il Procuratore Generale): Giurista di origini britanniche ma napoletano d'adozione, fu l'autentica anima legale e trainante della Commissione. Al termine dei lavori (settembre 1810), diede alle stampe la monumentale opera Storia degli abusi feudali, in cui censì la chiusura di ben 1.395 liti tra baroni e Comuni. Sosteneva con fermezza che il feudo fosse una delega sovrana revocabile e mai una proprietà privata del barone.
  • Giacinto Dragonetti (Il Presidente): Celebre giurista aquilano e allievo di Antonio Genovesi, guidò il collegio della Commissione. Rinomato in tutta Europa per il suo trattato Delle virtù e dei premi (concepito in antitesi al saggio Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria), portò nel tribunale una profonda visione di equità sociale e tutela delle comunità svantaggiate.
  • Giuseppe Raffaelli (Il Legislatore): Avvocato e magistrato di immenso prestigio, fu uno dei principali artefici della stesura del nuovo Codice Penale del Regno di Napoli nel Decennio Francese. La sua presenza nel collegio garantiva un rigore procedurale assoluto, neutralizzando i continui tentativi di ostruzionismo legale messi in atto dagli avvocati dei feudatari.
  • Nicola Vivenzio (L'Esperto di Prammatiche): Storico e giurista di chiara fama, era il massimo conoscitore delle antiche leggi del Regno. Fu l'uomo che fornì alla Commissione le basi dottrinarie e i precedenti giurisprudenziali necessari per smontare la validità dei titoli di possesso medievali esibiti dai baroni.
Il Giudice Relatore del caso di Seminara: Saverio Pedicini
Come si legge nella relazione dell'Agente Raffaele Lofaro, le sentenze di Covala furono emanate «sul rapporto del signor Giudice Pedicini».
  • Il Ruolo: Pedicini era uno dei Magistrati Estensori operativi della Commissione. Aveva l'oneroso compito di studiare materialmente i faldoni d'archivio, ascoltare i patrocinatori (l'avvocato Giovanni Franco per Seminara e Francesco Santangelo per il Duca di Bagnara) e redigere la relazione tecnica su cui il collegio emetteva il verdetto finale.
  • L'Orientamento: Scorrendo le sue numerose relazioni coeve, Pedicini emerge come un magistrato marcatamente anti-baronale. Applicò rigorosamente il principio secondo cui, se l'ex-feudatario non esibiva le prove contabili indiscutibili dei pagamenti effettuati in reale utilità del Comune, il territorio doveva essere restituito ai cittadini. Fu proprio la sua intransigenza documentale a salvare l'Università di Seminara dall'obbligo di restituire i 950 ducati richiesti dai Ruffo.
QUADRO STORICO: Città Regia contro Giurisdizione Feudale
Per comprendere le ragioni profonde della "lite strepitosa" durata secoli attorno al fondo Covala, è necessario comprendere cosa significasse, per la popolazione di un'Università meridionale come Seminara, trovarsi sotto il Demanio Regio oppure essere sottomessi alla Giurisdizione Feudale. La differenza non era semplicemente formale, ma determinava la libertà economica, giuridica e personale di ogni singolo cittadino.
1. Sotto il Demanio Regio (Città Regie)
Quando una città godeva dello status di "demanialità regia", significava che dipendeva direttamente ed esclusivamente dalla Corona (dal Re).
  • Autonomia amministrativa: La comunità eleggeva liberamente i propri rappresentanti locali (sindaci ed eletti) nel Parlamento cittadino.
  • Fattore fiscale: I tributi e le tasse pagati dai cittadini andavano direttamente alle casse dello Stato, senza intermediari che speculassero sul territorio.
  • La Giustizia: L'amministrazione della giustizia civile e penale era affidata a giudici di nomina regia. Questi magistrati, rispondendo direttamente al sovrano, garantivano una maggiore imparzialità e applicavano le leggi generali del Regno, offrendo ai cittadini scudi legali superiori contro i soprusi dei potenti locali.
  • Usi civici e terre: I cittadini potevano godere liberamente dei diritti di pascolo, legnatico e semina sulle terre demaniali e sui boschi universali (come Covala), elementi vitali per la sopravvivenza della popolazione.
2. Sotto la Giurisdizione Feudale (Città Baronalizzate)
Quando una città veniva "infeudata" (svenduta dalla Corona a un grande barone per fare cassa nei momenti di crisi finanziaria), passava sotto il controllo assoluto di un feudatario (come la storica e secolare signoria ducale degli Spinelli a Seminara).
  • La Giustizia baronale: Il feudatario esercitava il cosiddetto "mero e misto impero". Significa che era il duca o il principe a nominare e stipendiare i giudici locali. Di conseguenza, i tribunali feudali erano tristemente noti per difendere unicamente gli interessi del padrone, lasciando i cittadini privi di una vera tutela legale.
  • Stritolamento economico: Il feudatario imponeva gabelle e dazi arbitrari su ogni attività: sul transito delle merci, sull'uso dei mulini, dei frantoi, sui mercati e persino sulle strade. La popolazione veniva ridotta a uno stato di sudditanza e vassallaggio che soffocava il commercio e l'agricoltura.
  • Spoliazione dei Demani: I baroni cercavano costantemente di recintare e appropriarsi delle terre comuni e dei boschi delle Università per trasformarli in feudi privati (esattamente il tentativo operato dai Ruffo di Bagnara sul bosco di Covala, approfittando dei debiti in cui Seminara era caduta per difendere la propria libertà).
Essere una città regia significava dunque essere liberi e godere di diritti civili ed economici; essere una città feudale significava subire lo stritolamento economico e giuridico del barone di turno.
(2) NOTA FILOLOGICA E STORICA: Il mistero della "Banca Agliatti" e il refuso di Lofaro
Un passaggio particolarmente enigmatico della relazione dell’Agente Raffaele Lofaro riguarda la menzione della «Banca Agliatti», indicata come l'istituto che nel 1594 avrebbe curato il pagamento di 950 ducati per conto del Duca di Bagnara in favore dei creditori di Seminara (i signori Anellini).
Consultando i censimenti bancari del Regno di Napoli e i repertori storici, non si trova traccia di alcuna "Banca Agliatti". L’espressione è in realtà il frutto di un duplice abbaglio, grafico e fonetico, nel quale è caduto l'Agente Lofaro durante la consultazione dei vecchi atti notarili del Seicento.
1. La vera identità: I banchieri Olgiati (o Ogliati)
L'istituto a cui i documenti originari facevano riferimento non era un banco pubblico napoletano, bensì una potentissima compagnia bancaria privata e familiare operante tra Como, Roma e il Viceregno di Napoli a cavallo tra il Cinque e il Seicento: la banca degli Olgiati (frequentemente registrati nelle carte napoletane come Ogliati o Ogliatti). Originari di Como, gli Olgiati avevano aperto filiali e floridi banchi di cambio in tutta l'Italia centro-meridionale, gestendo enormi flussi di liquidità e transazioni per conto delle grandi casate feudali, compresi i Ruffo.
2. La genesi dell'errore di trascrizione
L'inserimento del nome "Agliatti" nel manoscritto dell'Ottocento si spiega attraverso due passaggi:
  • La mutazione fonetica: Nella parlata e nella burocrazia del Meridione, il nesso originario -lgi- del cognome Olgiati ha subito una liquefazione dialettale, trasformandosi nel suono -gli- (Ogliati/Ogliatti), forma con cui il banco è registrato nella stessa sentenza della Commissione Feudale del 1° agosto 1810.
  • La svista di Lofaro: L'Agente Lofaro, leggendo i caratteri di un corsivo seicentesco (forse una O iniziale tracciata in modo ambiguo o sbiadita dal tempo), ha preso un ulteriore granchio ortografico, trascrivendo una A al posto della O e fissando sulla carta l'inesistente forma "Agliatti".
3. Il risvolto giudiziario nel 1810
Questo dettaglio filologico è la chiave per comprendere lo stallo economico dinanzi alla Suprema Commissione. Quando nel 1810 il tribunale pretese dal Duca di Bagnara l'esibizione della "partita" (la ricevuta contabile) per dimostrare l'effettivo versamento dei 950 ducati effettuato due secoli prima, la ricerca si rivelò impossibile.
Trattandosi dei libri contabili privati di una compagnia bancaria lombarda ormai estinta da tempo (e non di un banco pubblico i cui archivi erano centralizzati a Napoli), il Duca non riuscì a produrre alcun documento. Fu proprio questa assenza di prove materiali a spingere il Giudice Pedicini e i Commissari a liberare definitivamente l'Università di Seminara dal debito di restituzione del prezzo.
(3) NOTA STORICA: Il ruolo dei creditori Anellini nella contesa di Covala
La comparsa dei signori Anellini (talvolta registrati come Anellino nei vecchi indici d'archivio) al rigo 22 della relazione dell'Agente Lofaro non è un dettaglio marginale, ma rappresenta la causa scatenante dell'intera alienazione del demanio di Covala nel 1594.
Per comprendere a quale titolo costoro compaiano nella storia di Seminara, è necessario inquadrare la figura economico-giuridica dei "creditori delle Università" nel Viceregno spagnolo.
1. Chi erano gli Anellini?
Gli Anellini erano esponenti del ceto borghese o della nobiltà di toga locale (probabilmente attivi tra Seminara, Palmi e Reggio), dediti alla mercatura o all'alta finanza privata. Nell'economia del XVI secolo, non esistendo un sistema di credito pubblico per i Comuni, le Università che avevano bisogno di liquidità immediata per pagare le tasse alla Corona spagnola o per finanziare opere pubbliche si rivolgevano a questi grandi privati, contraendo debiti fruttiferi (chiamati censi o assegnazioni).
2. Il legame con il grande riscatto del 1578
Il motivo per cui Seminara era così pesantemente indebitata con gli Anellini nel 1594 risale a pochi anni prima, al 10 dicembre 1578. Quando l'Università di Seminara dovette raccogliere l'immensa cifra di 100.000 ducati per esercitare il diritto di profrancamento (il riscatto) e impedire che la città venisse svenduta agli Spinelli o ai Ruffo, le collette tra i cittadini non bastarono. Il Comune fu costretto a chiedere enormi prestiti a usura o a tasso agevolato ai più grandi capitalisti della zona. Gli Anellini furono tra i principali finanziatori che anticiparono i contanti per salvare la demanialità regia di Seminara.
3. Il meccanismo della vendita del 1594: Il "Pagamento per Delega"
Nel 1594, a distanza di sedici anni dal riscatto, il Comune di Seminara era ormai soffocato dagli interessi dovuti agli Anellini e non riusciva più a ripianare il capitale. Gli Anellini, avendo il bilancio comunale in pugno, pretendevano la restituzione del loro credito.
Per uscire dall'angolo, il Comune architettò una triangolazione finanziaria con il Duca di Bagnara, Carlo Ruffo: 
  1. Il Comune cedette al Duca di Bagnara la proprietà del prezioso bosco di Covala per il prezzo di 950 ducati.
  2. Il Duca Carlo Ruffo, invece di versare i 950 ducati nelle casse del Comune, ricevette la delega di pagare direttamente i signori Anellini, estinguendo così il vecchio debito che gravava sulla città.
  3. Per fare questo versamento agli Anellini, il Duca si servì dei suoi banchieri di fiducia a Napoli, la compagnia degli Olgiati (la "Banca Agliatti" di Lofaro).
4. Perché questo ruolo è importante nel giudizio del 1810?
Quando la Commissione Feudale nel 1810 dichiarò nulla la vendita del 1594 perché ritenuta svantaggiosa per il Comune, si aprì il problema della restituzione del prezzo. Il Duca di Bagnara pretendeva che Seminara gli restituisse i 950 ducati, ma il Giudice Pedicini impose una condizione rigida: il Duca doveva mostrare la ricevuta contabile (la partita) che provasse che quel denaro fosse stato effettivamente versato agli Anellini e che l'Università ne avesse tratto un reale beneficio di liberazione dal debito.
Non essendo riemersi i registri privati degli Olgiati né le ricevute degli Anellini di fine Cinquecento, la Commissione dedusse che non vi era prova certa del vantaggio ottenuto dal Comune, liberando Seminara da ogni obbligo di restituzione.
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COVALA, p. 7

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