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del pagamento di detta somma, che nello strumento della vendita si dice fatta pel Banco Ogliatti.
Ha quindi il duca di Bagnara, senza esibire l'ordinata partita, asserendo di non essersi potuta rinvenire, insistito per la restituzione del prezzo pagato, adducendo in suo favore la nota prammatica del 1650, la quale dando luogo alla reintegra de' fondi alienati in favore dell'Università, stabilisce che il compratore del fondo debba rimanere creditore del prezzo, pagando l'Università l'interesse alla ragione del 5 per 100.
La Commissione, intese le parti e 'l Regio Procuratore generale,
Considerando che la prammatica allora abbia inteso, che il compratore del fondo debba rimaner creditore del prezzo sborsato, quando costi il pagamento fatto e la versione del denaro in utile del Comune.
Considerando che niun documento siesi
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- Segnatura / Riferimento: Bullettino delle sentenze emanate dalla Suprema commissione per le liti fra i già baroni ed i comuni, p. 9.
- Oggetto della causa: Lite tra il Duca di Bagnara e l'Università (Comune) in merito alla reintegra di fondi alienati e alla restituzione del prezzo di vendita.
- Entità citate:
- Duca di Bagnara: Ricorrente che insiste per la restituzione della somma versata, appellandosi alla legislazione pregressa.
- Banco Ogliatti: L'istituto bancario presso il qua le, secondo lo strumento originario di vendita, risulta effettuato il pagamento.
- Università: Termine storico-giuridico utilizzato nel Regno di Napoli per indicare la comunità locale / Comune.
- rigo 2, pel: Forma contratta d'uso tipico nella prosa giuridica e amministrativa ottocentesca per per il.
- rigo 4, l' ordinata partita: Nel testo a stampa si nota uno spazio tipografico anomalo tra l'apostrofo e la prima lettera della parola (l' ordinata), anomalia speculare registrata anche al rigo 6 (l' ordinata, l' Università al rigo 9, l' interesse al rigo 10). Viene conservata la spaziatura come testimonianza dei tipi di stampa dell'epoca.
- rigo 7, prammatica del 1650: Importante riferimento normativo di epoca vicereale. Si riferisce alla costituzione che regolava i diritti di ricompra e reintegra dei beni demaniali e feudali.
- rigo 8, de' fondi: Uso del troncamento con apostrofo per il plurale dei.
- rigo 10, ragione del 5 per 100: Espressione tecnica per indicare il tasso d'interesse legale fissato al 5%.
- rigo 11, e' l: Particolarità tipografica e proclitica per e il (...intese le parti e' l Regio Procuratore generale), stampata staccando la consonante liquida.
- rigo 12, Regio Procuratore generale: Magistrato di nomina regia con funzioni di tutela dell'ordine pubblico e della corretta applicazione delle prammatiche e delle leggi dello Stato nella Commissione.
- rigo 14, rimaner: Apocope della forma verbale rimanere, impiegata per evitare accumuli consonantici e fluidificare la lettura del dispositivo giudiziario.
- rigo 16, niun: Forma arcaizzante e letteraria per nessun (niun documento), mantenuta fedelmente.
- Richiamo a piè di pagina (sie-): Parola di richiamo sillabata posta nell'angolo inferiore destro, anticipante l'attacco della prima parola di pagina 10 (siede, seguente o siffatto).

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