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domenica 4 ottobre 2026

COVALA, p. 5.8


A pagina 5 della relazione Lofaro, che è del 1905, si fa menzione e rinvio ad una sentenza della Commissione feudale del 1° agosto 1810, la N° 3 del mese di agosto: nei Bullettini la numerazione delle sentenze è data per singolo mese, non per anno: è facile confondersi! Esiste però riguardante Seminara, stessa causa, una precedente sentenza della stessa Suprema Commissione feudale emessa in data 5 aprile 1810, con N° 19 per il mese di aprile e N° 3 per il mese di agosto dello stesso anno 1810. Tutta la serie dei Bullettini costituisce una documentazione eccezionale per lo studio degli istituti di diritto feudale. Vengono da noi qui pubblicate le due sentenze relative a Seminara, riprese dal Bullettino (a stampa) delle sentenze emanate dalla Suprema Commissione per le liti fra i già baroni ed i comuni. In Napoli, presso l'Archivio di Stato, ulteriori ricerche nelle carte e nei fascicoli processuali potranno consentire di acquisire una ricca messe di dati oggi per noi di grande interesse storico. Il percorso storico della controversia si estende lungo l'arco di cinque secoli, dagli ultimi scorci del Cinquecento fino alla prima metà del Novecento. Oggi per noi l'interesse non è di natura processuale, ma storico. Ed è per questo che l'investigazione di ogni notizia contenuta nei fascicoli processuali superstiti potrà fornirci nuovi elementi di conoscenza della nostra storia patria. Compatibilmente con le risorse disponibili, che si cerca di incrementare con la promozione del 5x1000 e di ogni altra strada percorribile, bandi pubblici e donazioni, nonché andando alla ricerca di eventuali archivi privati accessibili, questo nostro piano di edizione mira a rimettere insieme le disiecta membra della storia di Seminara, intesa non con impostazione campanilistica e limitante, ma in un quadro storico unitario che si estende a sfere sempre più ampie ed acquista significato e valore universale.

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del pagamento di detta somma, che nello strumento della vendita si dice fatta pel Banco Ogliatti.

Ha quindi il duca di Bagnara, senza esibire l'ordinata partita, asserendo di non essersi potuta rinvenire, insistito per la restituzione del prezzo pagato, adducendo in suo favore la nota prammatica del 1650, la quale dando luogo alla reintegra de' fondi alienati in favore dell'Università, stabilisce che il compratore del fondo debba rimanere creditore del prezzo, pagando l'Università l'interesse alla ragione del 5 per 100.

La Commissione, intese le parti e 'l Regio Procuratore generale,

Considerando che la prammatica allora abbia inteso, che il compratore del fondo debba rimaner creditore del prezzo sborsato, quando costi il pagamento fatto e la versione del denaro in utile del Comune.

Considerando che niun documento siesi

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Apparato della Pagina 9
  • Segnatura / Riferimento: Bullettino delle sentenze emanate dalla Suprema commissione per le liti fra i già baroni ed i comuni, p. 9.
  • Oggetto della causa: Lite tra il Duca di Bagnara e l'Università (Comune) in merito alla reintegra di fondi alienati e alla restituzione del prezzo di vendita.
  • Entità citate:
    • Duca di Bagnara: Ricorrente che insiste per la restituzione della somma versata, appellandosi alla legislazione pregressa.
    • Banco Ogliatti: L'istituto bancario presso il qua le, secondo lo strumento originario di vendita, risulta effettuato il pagamento.
    • Università: Termine storico-giuridico utilizzato nel Regno di Napoli per indicare la comunità locale / Comune.
🔀 Note al Testo e Varianti (Apparato Critico)
  • rigo 2, pel: Forma contratta d'uso tipico nella prosa giuridica e amministrativa ottocentesca per per il.
  • rigo 4, l' ordinata partita: Nel testo a stampa si nota uno spazio tipografico anomalo tra l'apostrofo e la prima lettera della parola (l' ordinata), anomalia speculare registrata anche al rigo 6 (l' ordinata, l' Università al rigo 9, l' interesse al rigo 10). Viene conservata la spaziatura come testimonianza dei tipi di stampa dell'epoca.
  • rigo 7, prammatica del 1650: Importante riferimento normativo di epoca vicereale. Si riferisce alla costituzione che regolava i diritti di ricompra e reintegra dei beni demaniali e feudali.
  • rigo 8, de' fondi: Uso del troncamento con apostrofo per il plurale dei.
  • rigo 10, ragione del 5 per 100: Espressione tecnica per indicare il tasso d'interesse legale fissato al 5%.
  • rigo 11, e' l: Particolarità tipografica e proclitica per e il (...intese le parti e' l Regio Procuratore generale), stampata staccando la consonante liquida.
  • rigo 12, Regio Procuratore generale: Magistrato di nomina regia con funzioni di tutela dell'ordine pubblico e della corretta applicazione delle prammatiche e delle leggi dello Stato nella Commissione.
  • rigo 14, rimaner: Apocope della forma verbale rimanere, impiegata per evitare accumuli consonantici e fluidificare la lettura del dispositivo giudiziario.
  • rigo 16, niun: Forma arcaizzante e letteraria per nessun (niun documento), mantenuta fedelmente.
  • Richiamo a piè di pagina (sie-): Parola di richiamo sillabata posta nell'angolo inferiore destro, anticipante l'attacco della prima parola di pagina 10 (siede, seguente o siffatto).

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Come qui andiamo via via constatando, il pluralismo giuridico dell'Ancien Régime non rappresentava un caos arbitrario, bensì un sistema articolato di garanzie collettive, tutele e contrappesi istituzionali comparabile in efficacia al diritto post-rivoluzionario. La documentazione relativa al cantiere Covala evidenzia come leggi di epoca vicereale e prassi notarili rigorose offrissero alle comunità locali strumenti effettivi di difesa contro il potere baronale. Per ulteriori approfondimenti, visita Notai di Seminara.

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