A pagina 5 della relazione Lofaro, che è del 1905, si fa menzione e rinvio ad una sentenza della Commissione feudale del 1° agosto 1810, la N° 3 del mese di agosto: nei Bullettini la numerazione delle sentenze è data per singolo mese, non per anno: è facile confondersi! Esiste però riguardante Seminara, stessa causa, una precedente sentenza della stessa Suprema Commissione feudale emessa in data 5 aprile 1810, con N° 19 per il mese di aprile e N° 3 per il mese di agosto dello stesso anno 1810. Tutta la serie dei Bullettini costituisce una documentazione eccezionale per lo studio degli istituti di diritto feudale. Vengono da noi qui pubblicate le due sentenze relative a Seminara, riprese dal Bullettino (a stampa) delle sentenze emanate dalla Suprema Commissione per le liti fra i già baroni ed i comuni. In Napoli, presso l'Archivio di Stato, ulteriori ricerche nelle carte e nei fascicoli processuali potranno consentire di acquisire una ricca messe di dati oggi per noi di grande interesse storico. Il percorso storico della controversia si estende lungo l'arco di cinque secoli, dagli ultimi scorci del Cinquecento fino alla prima metà del Novecento. Oggi per noi l'interesse non è di natura processuale, ma storico. Ed è per questo che l'investigazione di ogni notizia contenuta nei fascicoli processuali superstiti potrà fornirci nuovi elementi di conoscenza della nostra storia patria. Compatibilmente con le risorse disponibili, che si cerca di incrementare con la promozione del 5x1000 e di ogni altra strada percorribile, bandi pubblici e donazioni, nonché andando alla ricerca di eventuali archivi privati accessibili, questo nostro piano di edizione mira a rimettere insieme le disiecta membra della storia di Seminara, intesa non con impostazione campanilistica e limitante, ma in un quadro storico unitario che si estende a sfere sempre più ampie ed acquista significato e valore universale.
(10)
Considerando per l’opposto, che la mala fede in persona del duca supposta dall’Università onde ripetere i frutti da quello percepiti non sia fondatamente provata.
Diffinitivamente decide.
Restino vicendevolmente assoluti, cioè l’Università di Seminara dal pagamento di ducati 950, prezzo del fondo Covala, ed il duca di Bagnara dalla restituzione de’ frutti percepiti.
Nulla per le spese della lite.
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Apparato della Pagina 10
- Segnatura / Riferimento: Bullettino delle sentenze emanate dalla Suprema commissione, p. 10.
- Oggetto del dispositivo: Decisione di merito (assoluzione vicendevole) che estingue le pretese economiche incrociate sul fondo Covala.
- Toponimi e Valute:
- Seminara: L'Università (Comune) coinvolta direttamente come controparte del feudatario nel dispositivo finale.
- Covala: Il fondo agricolo/demaniale oggetto del contendere storico.
- Ducati 950: Il valore monetario del prezzo del fondo, espresso nella valuta del Regno.
🔀 Note al Testo e Varianti (Apparato Critico)
- rigo 1, siesi: Forma enclitica arcaica per sia stato (...siesi dal duca prodotto). Si lega al richiamo della pagina precedente (sie-).
- rigo 2, de’ libri: Consueto troncamento di epoca borbonica per dei.
- rigo 2-3, Banco O- / gliatti: Taglio sillabico della parola con trattino di capo-riga. Il nome dell'istituto bancario si spezza tra i due righi.
- rigo 4, l’ opposto: Spazio tipografico anomalo dopo l'apostrofo conservato fedelmente.
- rigo 8, Diffinitivamente: Grafia ottocentesca con doppia 'f' (diffinitivamente in luogo del moderno definitivamente), tipica dello stile cancelleresco e delle sentenze della Suprema Commissione.
- rigo 11, ducati 950: La cifra numerica è stampata senza il punto separatore delle migliaia, secondo l'uso dei torchi dell'epoca.
- Richiamo finale (Num.): Abbreviazione per Numero, posta in basso a destra per indicare l'inizio della successiva sentenza o del blocco documentale nel registro complessivo.
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Nota di Comparazione Storico-Giuridica
Il caso del fondo Covala offre un perfetto spaccato per confrontare le tutele del passato con le dinamiche del diritto odierno. Se oggi una simile controversia venisse discussa davanti a un Tribunale Civile o al TAR, l'intero giudizio verrebbe regolato dal rigido principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.): la parte che non riesce a esibire i documenti bancari perderebbe la causa, senza possibilità di mediazione. Anche la restituzione dei frutti del fondo sarebbe subordinata a un'analisi tecnica dello stato di buona o mala fede (art. 1148 c.c.), e le spese di giudizio seguirebbero la regola della soccombenza, gravando su chi perde.
Nel 1810, la Suprema Commissione Feudale agiva invece come un organo speciale con poteri sia politici che giudiziari. Davanti alla distruzione dei registri del Banco Ogliatti e all'impossibilità di dimostrare la mala fede del Duca, i giudici hanno applicato le antiche Prammatiche Vicereali del 1650 non in modo formale, ma equitativo. La sentenza ha così operato una compensazione totale sia delle spese che dei diritti in gioco: un "colpo di spugna" che ha estinto reciprocamente i debiti e pacificato il territorio.
Riflessione Critica: Il dispositivo della Suprema Commissione mostra un pragmatismo giuridico eccezionale: non potendo accertare la verità contabile storica (per via della "dispersione dei libri" del Banco Ogliatti), decide di "azzerare" le pretese. L'Università di Seminara non paga il riscatto del fondo Covala (950 ducati), ma non ottiene i frutti pregressi, che restano al Duca di Bagnara.
Nel diritto contemporaneo, una simile decisione "politico-equitativa" sarebbe cassata per vizio di motivazione: oggi il giudice non può compensare i diritti sostanziali per sanare un'incertezza istruttoria, ma deve applicare rigidamente le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. Il sistema antico, pur mancando delle simmetrie codificate attuali, offriva una via d'uscita rapida e pacificatrice a conflitti sociali che altrimenti sarebbero rimasti insolubili.

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