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mercoledì 7 ottobre 2026

COVALA, p. 8.4


La relazione Lofaro reca la data dell'8 ottobre 1905, ma  si riallaccia ad una controversia che si estende lungo cinque secoli: dalla fine del Cinquecento alla prima metà del Novecento. Oggi per noi l'interesse a questa controversia non è di natura processuale, ma storico. Ed è per questo che l'investigazione di ogni notizia contenuta nei fascicoli processuali superstiti potrà fornirci nuovi elementi di conoscenza della nostra storia patria. Compatibilmente con le risorse disponibili, che si cerca di incrementare con la promozione del 5x1000 e di ogni altra strada percorribile, bandi pubblici e donazioni, nonché andando alla ricerca di eventuali archivi privati accessibili, questo nostro piano di edizione mira a rimettere insieme le disiecta membra della storia di Seminara, intesa non con impostazione campanilistica e limitante, ma in un quadro storico unitario che si estende a sfere sempre più ampie ed acquista significato e valore universale.

• Ad integrazione della pagina 8 della Relazione Lofaro pubblichiamo e commentiamo le singole pagine della sentenza N° 25 dell'8 giugno 1810 emanata dalla Suprema Commissione Feudale e pubblicata nel Bullettino, a stampa nel volume del mese di giugno 1810, p. 226 ss. Questa è la quarta pagina della Sentenza. 

Pag. 8.4
(229)
seta per ogni pesata di tal genere, e che il diritto di riscuotere l'indebito esatto non sarebbe di essa Università, benvero de' particolari che han sofferto il danno.
Considerando sulla quarta, che della convenzione che si dice stipulata nel 1795 per lo pagamento de' due annui canoni di ducati 28 e di duc. 8, niun documento siesi prodotto.
Considerando sulle domande quinta e sesta, che avendo l'ex-feudataria occupato il suolo pubblico per la costruzione dei nuovi edifizj fabbricati dopo del tremuoto del 1783, era giusto che ne corrispondesse il canone, come lo corrispondono tutti gli altri particolari che han fatto lo stesso.
Considerando sulla settima, che l'Università niuna pruova abbia fatta del
suo dominio pel locale che dice occupato dall'ex-feudataria per uso della casa della drapperia, e dove ha asserito
 che
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Traduzione in Italiano Corrente ed Esegesi Giuridica
[Continuazione del giudizio sulla Seta]: "...[un'oncia di] seta per ogni pesata di tal genere; e che, in ogni caso, il diritto di pretendere la restituzione di quanto indebitamente riscosso non spetterebbe a questa Università (il Comune), bensì ai singoli cittadini privati (particolari) che hanno materialmente subìto il danno economico.
  • Comparazione odierna: I magistrati applicano qui il principio della legittimazione ad agire (Art. 81 del Codice di Procedura Civile odierno). Trattandosi di un dazio pagato dai singoli mercanti e non dalle casse comunali, il Comune non può fare da intermediario per incassare il risarcimento: spetta ai privati lesi intentare l'azione di ripetizione dell'indebito.
Considerando sulla quarta domanda: [Rilevato] che non è stato prodotto alcun documento ufficiale a riprova della convenzione che si afferma essere stata stipulata nell'anno 1795 per il pagamento dei due canoni annui di 28 e 8 ducati.
  • Comparazione odierna: Viene ribadito il principio dell'onere della prova. In assenza del contratto idrico scritto del 1795, la richiesta del Comune viene rigettata per vizio di forma probatoria.Considerando sulla quinta e sesta domanda: [Rilevato] che, poiché l'ex feudataria ha effettivamente occupato il suolo pubblico per l'edificazione dei nuovi fabbricati costruiti a seguito del terremoto del 1783, era del tutto giusto e legittimo che ella corrispondesse il relativo canone di occupazione, esattamente come lo pagano tutti gli altri privati cittadini che hanno fatto la medesima cosa.
  • Comparazione odierna: Questo è il punto di svolta assoluto del documento. I giudici murattiani sanciscono l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge tributaria. La Principessa Spinelli, avendo costruito su suolo comunale dopo il sisma del 1783, perde ogni esenzione nobiliare: se un comune cittadino paga la tassa d'occupazione del suolo (l'odierna COSAP), anche l'ex baronessa è tenuta a pagarla. Non vi sono più zone d'ombra franche per l'aristocrazia.
Considerando sulla settima domanda: [Rilevato] che l'Università non ha fornito alcuna prova del proprio diritto di proprietà (dominio) sul locale che afferma essere occupato dall'ex feudataria per l'utilizzo della filanda (casa della drapperia), e dove ha asserito... [Il testo rimanda a pagina 230].
Sintesi
Questa pagina è una pietra miliare: la Commissione Feudale rigetta le richieste del Comune dove mancano le prove scritte (punti 4, 7 e il risarcimento della seta), ma colpisce duramente la Principessa Spinelli sull'occupazione del suolo pubblico post-1783 (punti 5 e 6), decretando che la nobiltà deve pagare le tasse comunali al pari di qualunque privato cittadino. Lo Stato moderno e laico è formalmente fondato su questa uguaglianza fiscale.

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