La relazione Lofaro reca la data dell'8 ottobre 1905, ma si riallaccia ad una controversia che si estende lungo cinque secoli: dalla fine del Cinquecento alla prima metà del Novecento. Oggi per noi l'interesse a questa controversia non è di natura processuale, ma storico. Ed è per questo che l'investigazione di ogni notizia contenuta nei fascicoli processuali superstiti potrà fornirci nuovi elementi di conoscenza della nostra storia patria. Compatibilmente con le risorse disponibili, che si cerca di incrementare con la promozione del 5x1000 e di ogni altra strada percorribile, bandi pubblici e donazioni, nonché andando alla ricerca di eventuali archivi privati accessibili, questo nostro piano di edizione mira a rimettere insieme le disiecta membra della storia di Seminara, intesa non con impostazione campanilistica e limitante, ma in un quadro storico unitario che si estende a sfere sempre più ampie ed acquista significato e valore universale.
• Ad integrazione della pagina 8 della Relazione Lofaro pubblichiamo e commentiamo le singole pagine della sentenza N° 25 dell'8 giugno 1810 emanata dalla Suprema Commissione Feudale e pubblicata nel Bullettino, a stampa nel volume del mese di giugno 1810, p. 226 ss. Questa è la quarta pagina della Sentenza.
suo dominio pel locale che dice occupato dall'ex-feudataria per uso della casa della drapperia, e dove ha asserito che
- Comparazione odierna: I magistrati applicano qui il principio della legittimazione ad agire (Art. 81 del Codice di Procedura Civile odierno). Trattandosi di un dazio pagato dai singoli mercanti e non dalle casse comunali, il Comune non può fare da intermediario per incassare il risarcimento: spetta ai privati lesi intentare l'azione di ripetizione dell'indebito.
- Comparazione odierna: Viene ribadito il principio dell'onere della prova. In assenza del contratto idrico scritto del 1795, la richiesta del Comune viene rigettata per vizio di forma probatoria.Considerando sulla quinta e sesta domanda: [Rilevato] che, poiché l'ex feudataria ha effettivamente occupato il suolo pubblico per l'edificazione dei nuovi fabbricati costruiti a seguito del terremoto del 1783, era del tutto giusto e legittimo che ella corrispondesse il relativo canone di occupazione, esattamente come lo pagano tutti gli altri privati cittadini che hanno fatto la medesima cosa.
- Comparazione odierna: Questo è il punto di svolta assoluto del documento. I giudici murattiani sanciscono l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge tributaria. La Principessa Spinelli, avendo costruito su suolo comunale dopo il sisma del 1783, perde ogni esenzione nobiliare: se un comune cittadino paga la tassa d'occupazione del suolo (l'odierna COSAP), anche l'ex baronessa è tenuta a pagarla. Non vi sono più zone d'ombra franche per l'aristocrazia.

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