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domenica 4 ottobre 2026

COVALA, p. 5.7


A pagina 5 della relazione Lofaro, che è del 1905, si fa menzione e rinvio ad una sentenza della Commissione feudale del 1° agosto 1810, la N° 3 del mese di agosto: nei Bullettini la numerazione delle sentenze è data per singolo mese, non per anno: è facile confondersi! Esiste però riguardante Seminara, stessa causa, una precedente sentenza della stessa Suprema Commissione feudale emessa in data 5 aprile 1810, con N° 19 per il mese di aprile e N° 3 per il mese di agosto dello stesso anno 1810. Tutta la serie dei Bullettini costituisce una documentazione eccezionale per lo studio degli istituti di diritto feudale. Vengono da noi qui pubblicate le due sentenze relative a Seminara, riprese dal Bullettino (a stampa) delle sentenze emanate dalla Suprema Commissione per le liti fra i già baroni ed i comuni. In Napoli, presso l'Archivio di Stato, ulteriori ricerche nelle carte e nei fascicoli processuali potranno consentire di acquisire una ricca messe di dati oggi per noi di grande interesse storico. Il percorso storico della controversia si estende lungo l'arco di cinque secoli, dagli ultimi scorci del Cinquecento fino alla prima metà del Novecento. Oggi per noi l'interesse non è di natura processuale, ma storico. Ed è per questo che l'investigazione di ogni notizia contenuta nei fascicoli processuali superstiti potrà fornirci nuovi elementi di conoscenza della nostra storia patria. Compatibilmente con le risorse disponibili, che si cerca di incrementare con la promozione del 5x1000 e di ogni altra strada percorribile, bandi pubblici e donazioni, nonché andando alla ricerca di eventuali archivi privati accessibili, questo nostro piano di edizione mira a rimettere insieme le disiecta membra della storia di Seminara, intesa non con impostazione campanilistica e limitante, ma in un quadro storico unitario che si estende a sfere sempre più ampie ed acquista significato e valore universale.

• Qui inizia la sentenza di agosto. Come avevamo correttamente intuito, questo secondo atto si apre sul rapporto del Giudice Pedicini proprio per sciogliere la riserva finanziaria della causa di aprile.

 ( 8 ) 

 Num. 3. 

 A dì 1 Agosto 1810. 

 Tra ’l Comune di Seminara in Provincia di Calabria Ulteriore, patrocinato dal signor Giovanni Franco;

 E l’ ex-feudatario duca di Bagnara, patrocinato dal signor Francesco Santangelo;

Sul rapporto del signor Giudice Pedicini.

 La Commissione con sentenza del dì 5 Aprile di questo anno dichiarò nulla la vendita del fondo Covala fatta dall’ Università di Seminara al duca di Bagnara allora Carlo Ruffo nel 1594, e reintegrò l’Università nel possesso del fondo suddetto. Si riserbò bensì la provvidenza sulla requisizione de’ frutti pretesa dall’Università, e sulla restituzione del prezzo in ducati 950 pretesa dal duca di Bagnara, esibita la partita del

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APPARATO DI ANNOTAZIONE STORICO-GIURIDICA
Il testo costituisce il perfetto preambolo narrativo e procedurale che collega le due sentenze del 1810, confermando la nostra ipotesi sul "disallineamento" cronologico dei Bullettini.
1. Note Giuridiche e Procedurali
  • Ex-feudatario duca di Bagnara: La dicitura "ex-feudatario" è di fondamentale importanza storica e giuridica. Ci ricorda che siamo nel 1810, in pieno decennio francese, a quattro anni dall'emanazione delle leggi di eversione della feudalità (2 agosto 1806) volute da Giuseppe Bonaparte. Il Duca non parla più in veste di signore feudale dotato di diritti di vassallaggio, ma come un normale cittadino (un privato proprietario) che difende un possesso patrimoniale davanti a una magistratura speciale dello Stato.
  • Sul rapporto del signor Giudice Pedicini: Il Giudice Pedicini è il magistrato relatore incaricato dalla Suprema Commissione di esaminare le memorie prodotte dalle parti dopo la sentenza di aprile e di riferire al collegio per la decisione finale sulle pendenze economiche.
  • Si riserbò bensì la provvidenza: Il testo riassume con precisione geometrica il dispositivo della pagina 102 che abbiamo appena esaminato. Conferma che il possesso del fondo Covala era già stato definitivamente restituito a Seminara il 5 aprile, e che la causa odierna del 1° agosto serve esclusivamente a decidere sul calcolo dei frutti da restituire all'Università e sul rimborso dei 950 ducati pretesi dall'ex-feudatario.
2. Note Onomastiche e Patrocini
  • Giovanni Franco: È l'avvocato (patrocinatore) che difende gli interessi demaniali e civici del Comune di Seminara. La sua figura meriterà ulteriori riscontri negli archivi napoletani.
  • Francesco Santangelo: È il legale che rappresenta gli interessi patrimoniali della famiglia Ruffo di Bagnara.
3. Note Tipografiche

  • Sillaba di richiamo (del): All'estrema destra in calce compare la parola isolata "del", che anticipa l'inizio di pagina 9 (che riprenderà verosimilmente con "del Banco Ogliatti..." o "della partita del pagamento...
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SAGGIO STORICO-CRITICO: IL DECENNIO FRANCESE E L'EVERSIONE DELLA FEUDALITÀ (1806)
Il contesto processuale in cui si collocano le sentenze del 1810 per il fondo Covala è interamente governato dal più profondo rivolgimento giuridico e strutturale della storia del Mezzogiorno d'Antico Regime: la legislazione eversiva della feudalità introdotta nel Decennio Francese.
1. Il Nucleo Legislativo: La Legge del 2 Agosto 1806
Salito al trono di Napoli per volontà del fratello Napoleone, Giuseppe Bonaparte promulgò il 2 agosto 1806 la storica legge di eversione, il cui primo articolo recitava con geometrica nettezza: «La feudalità è abolita. Tutte le giurisdizioni baronali ed i proventi qualunque siano ad esse inerenti restano soppressi».
Questa singola disposizione cancellò in un istante secoli di stratificazione giuridica di origine normanno-sveva. I baroni persero i poteri di giurisdizione (la giustizia civile e penale esercitata sui vassalli attraverso le corti bajulari) e i diritti proibitivi. La legge operò una distinzione fondamentale tra due tipi di diritti:
  • I diritti feudali di natura pubblica (soppressi senza indennizzo): Le gabelle, le decime, le privative e i poteri giurisdizionali svanirono immediatamente.
  • I diritti di natura patrimoniale (trasformati in proprietà privata): I terreni, i boschi e le colture possedute dai baroni vennero de-feudalizzati e convertiti in proprietà fondiaria comune, assoggettata al diritto civile comune e alla tassazione dello Stato.
2. La Nascita della Commissione Feudale (Legge 1° Settembre 1806)
Per districare la spaventosa mole di contenziosi che divampò immediatamente tra le comunità civiche (le Università) e i baroni – i quali tentavano di far passare per "proprietà privata patrimoniale" quelli che erano veri e propri demani usurpati o terre gravate da usi civici – il governo francese istituì un tribunale speciale di eccezione: la Suprema Commissione Feudale.
Questo organo, le cui sentenze venivano pubblicate nei celebri Bullettini qui parzialmente editi, operò come una magistratura sovrana, rapida e inappellabile. La Commissione invertì l'onere della prova: non spettava più ai Comuni dimostrare la proprietà delle terre comuni, ma erano i "già baroni" (ormai definiti ex-feudatari) a dover esibire i titoli originari d'acquisto e il legittimo assenso regio per conservare il possesso dei fondi, pena la reintegra immediata a favore delle comunità. È esattamente il meccanismo giuridico che vediamo in azione nelle sentenze di Seminara, dove la Commissione dichiara nullo l'atto del 1594 per "difetto di solenni" e ordina la restituzione di Covala all'Università.
3. La Chiusa Storica: Il Ritorno dei Borboni e la Restaurazione (1815)
Con la caduta di Gioacchino Murat e il trattato di Casalanza, Ferdinando IV di Borbone tornò sul trono di Napoli nel 1815 come Ferdinando I del Regno delle Due Regioni. Molti ex-feudatari sperarono in un totale ripristino dell'Antico Regime e dei privilegi feudali perduti.
Tuttavia, con una mossa di grande realismo politico e amministrativo, il governo borbonico attuò la cosiddetta politica dell'amalgama. Re Ferdinando comprese che le riforme strutturali del Decennio Francese avevano modernizzato lo Stato rendendolo centralizzato ed efficiente: la feudalità non fu restaurata. La Legge del 1816 confermò l'abolizione dei diritti baronali e la validità delle sentenze emesse dalla Commissione Feudale, incamerando il nuovo sistema catastale e la trasformazione dei nobili in grandi proprietari terrieri borghesi.
Il contenzioso, tuttavia, non si estinse sul piano locale. Privati della giurisdizione feudale, i Ruffo di Bagnara e gli altri grandi latifondisti convertirono le liti demaniali in infinite cause civili davanti ai tribunali ordinari del Regno delle Due Sicilie, trascinando le dispute – come la relazione Lofaro dimostra – attraverso tutto l'Ottocento fino alle soglie del Novecento, trascinando le dispute – come la relazione Lofaro dimostra – attraverso tutto l'Ottocento fino alle soglie del Novecento, rendendo la controversia di Covala un vero e proprio specchio secolare della difesa del patrimonio pubblico e dei diritti collettivi delle comunità meridionali.

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