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sabato 19 settembre 2026

Testamento di Domenico Martello, p. 4


a) Testo misto latino volgare: Righe 1-24.
  1. Sopra l'effetti di d[ic]to hereditio, restando appresso d'esso p[re]te de franco li d[ic]ti ducatj
  2. mille, fare esso spedire ditte Bolle in Regio, esequat[io]ne di gecti, med[esimo] modo
  3. in forma, che d[ic]ta Somma pervenga a' Monaci. Viene co[n] d[ic]to li d[ic]ti elec[ti] povere
  4. Bolle spedire, con patti che d[ic]ti dotti ducati mille rimanghino ad ammassare
  5. quascu[n]q[ue] Somma oltr[e] li d[ic]ti si spendaria p[er] expedir[e] d[ic]ti di ditte Bolle
  6. in Reg[io] et essequarj. D'esse resstanti gecti ammassat[i] a beneficio di d[ic]to d[ic]to
  7. Emanuele, e che d[ic]ta S[igno]ra Maria s[e]p[ar]a ni bisognasse piu di d[ic]ti d[ic]ti mille
  8. p[er] ditte spediti[o]ne di Bolle in Reg[io] et essequat[i], d'esse p[re]te sia tenuto sub[sti]tui[re]
  9. Signo iuxta il p[re]te Fra[n]co, et gecti ni bisognasse di piu p[er] l'expeditione
  10. di Bolle in Reg[io] et essequat[i], sara' d[ic]ta Somma spedita da d[ic]to Emanuele
  11. oppit[o], diclarando, che d[ic]ta S[igno]ra Maria, di grano de d[ic]to di parit[ta]e li
  12. guastasse o' marciare seve[r]a o' en part[e], dimodo che d[ic]to restasse ad
  13. guastasse o' marciare seve[r]a o' en part[e], dimodo che d[ic]to restasse ad
  14. si in p[re]sen[ti]a ancora d[ic]ti fi. duati mille, ha' iurat[o] de d[ic]ta S[igno]ra Maria
  15. Supplire d[ic]ti dotat[i] mille sopra l'altri effecti p[er] exeque[re] d[ic]to p[re]te
  16. dira', g[e]li effecti de' b[e]n[e] heredicarij restino s[e]mp[re] obligat[i] e' obnoxij
  17. et ad ogn'altro p[er]sona heredicaria, ne p[er] g[e]li Casi d'essa' tenuto esso Collig[iata]
  18. Emanuele alla restitut[io]ne di d[ic]ti dotti fi. d[ic]ti cento, ma solo all'isparia
  19. di caussa de heredi[ca]o abhabe[n]ti[s] Caussa, ad issa' Casu ne meno d[ic]to
  20. p[re]te d'fi. cento, vindicata melle due r[e]g[ist]ri dorale masquelli
  21. restino s[e]mp[re] salve e[t] ad aliu[m], dimodo s[e]mp[re] servetur, essequatur
  22. e[t] Sia norina ditta' nec herede al d[ic]to d[ic]to Emanuele, et Sic
  23. [margine inf. sx] nec q[uod] gra[ve] d' ditte s[e]mp[re]
  24. [margine inf. dx] pove[ri]b[us]

🔎 b) Note paleografiche e diplomatiche 
  • Riga 1 (p[re]te de franco): Il nesso si scioglie uniformemente in Prete Francesco, sacerdote e depositario dei fondi patrimoniali della nascente Collegiata.
  • Righe 2, 4, 5, 8, 10: Presenza costante del termine Bolle, caratterizzato da due aste verticali molto slanciate, parallele e non barrate. Questo termine designa gli atti cancellereschi e i decreti di erezione o dote provenienti dalle curie (Reggio Calabria, Roma). I gecti indicano i diritti monetari di segreteria e spedizione.
  • Righe 7, 11, 14 (S[igno]ra Maria): La revisione filologica ad occhio umano ha permesso di correggere la precedente interpretazione errata dell'algoritmo. La lettera iniziale è una S maiuscola corsiva legata, che individua chiaramente la Signora Maria (Maria de Fiore), titolare o amministratrice di quote granarie legate all'eredità.
  • Righe 11-13 (grano / marciare / seve[r]a): Inserimento nel testo notarile di termini volgari commerciali e agrari per indicare il potenziale deperimento delle merci dotal-patrimoniali (il grano che rischia di marcire).
  • Righe 16-17 (Collig[io] / Collig[iata]): Il testo blinda l'obbligazione a favore del capitolo della Collegiata. La correzione alla riga 17 rileva l'asta corsiva della C maiuscola legata, che sostituisce il vecchio refuso interpretativo.
  • Righe 23-24 (pove[ri]b[us]): Notazioni marginali inferiori in corrispondenza dei timbri moderni. La desinenza -bus è resa con il classico compendio a forma di "3" o "B" corsiva rovesciata, confermando la destinazione pia e di tutela per i bisognosi.

➡️ c) Traduzione italiana riga per riga: 1-24.
  1. Sopra i beni del suddetto ereditaggio, restando appresso allo stesso prete de Francesco i detti ducati
  2. mille, per fare in modo che egli provveda a spedire dette Bolle a Reggio, per l'esecuzione dei decreti di cancelleria, nel medesimo modo
  3. e nella forma, affinché detta Somma pervenga ai detti Monaci. Viene con ciò [stabilito] dai detti eletti che le
  4. Bolle siano spedite, con i patti che i detti doti e ducati mille rimangano ad accumularsi
  5. qualsiasi Somma che oltre i detti [mille ducati] si spenderebbe per spedire i detti [effetti] di dette Bolle
  6. a Reggio e darvi esecuzione. Di quelle restanti spese accantonate a beneficio del suddetto
  7. Emanuele, e qualora la detta Signora Maria separatamente avesse bisogno di più dei detti detti mille
  8. per la suddetta spedizione di Bolle a Reggio ed esecuzione, lo stesso prete sia tenuto a reintegrare
  9. in consegna secondo il prete Francesco; e se si avesse bisogno di più denaro [o decreti] per la spedizione
  10. delle Bolle a Reggio e l'esecuzione, sarà la detta somma spedita dal detto Emanuele
  11. ad Oppido, dichiarando che, se la detta Signora Maria, per quanto riguarda il grano di detto [fondo] o di pari partita, lo
  12. guastasse o marcisse del tutto o in parte, in modo tale che il detto [valore] restasse comunque [fissato];
  13. lo guastasse o marcisse del tutto o in parte, in modo tale che il detto [valore] restasse comunque [fissato];
  14. così, alla presenza ancora dei detti fiorini e ducati mille, ha giurato la detta Signora Maria
  15. di supplire ai detti doti di mille sopra gli altri beni per eseguire ciò che il detto prete
  16. disporrà, e che i beni del patrimonio ereditario restino sempre obbligati e vincolati
  17. e nei confronti di ogni altra persona ereditiera, né per le vicende della stessa [eredità] sia tenuta essa Collegiata
  18. Emanuele alla restituzione dei detti doti di fiorini detti cento, ma solo alla liquidazione
  19. della causa da parte di chi detiene il diritto ereditario, e in tale caso nemmeno il detto
  20. prete [sarà tenuto] per fiorini cento, rivendicata nelle due note di registro dotale maschile
  21. restino sempre salve e destinate ad altro, in modo tale che sempre si conservi, si esegua
  22. e sia la nomina detta, né vi sia erede per il suddetto Emanuele, e così
  23. né ciò sia grave per le dette cose sempre [stabilite]
  24. in favore dei poveri.
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NOTA STORICO-GIURIDICA SUI COSTI DI CANCELLERIA DELLA CURIA ROMANA 
L'esame della pagina 4 del Testamento di Domenico Martello evidenzia un dato economico e istituzionale di straordinario interesse per la storia della Chiesa nell'età della Controriforma: lo squilibrio tra il capitale destinato alla dote della nascente Collegiata (2.000 ducati in contanti) e la somma vincolata per le sole spese burocratico-ecclesiastiche necessarie all'ottenimento delle Bolle pontificie (1.000 ducati).
Questa proporzione, che a un primo esame moderno potrebbe apparire sproporzionata o anomala, rispondeva in realtà a precisi criteri tariffari e procedurali applicati dalla Curia Romana nel XVII secolo attraverso tre principali fattori istituzionali:
  1. La tassazione per il rango giuridico di Collegiata:
    L'erezione di una Collegiata non costituiva un mero atto amministrativo diocesano, bensì un provvedimento di altissimo rango canonico. Esso comportava l'esenzione della chiesa dalla giurisdizione parrocchiale ordinaria, l'istituzione ex novo di un Capitolo di canonici, l'assegnazione di rendite perpetue e la concessione di specifici privilegi liturgici. Organismi curiali quali la Dataria Apostolica e la Cancelleria applicavano per tali concessioni tariffe fisse proporzionali all'entità e alla perpetuità del privilegio.
  2. Gli oneri procedurali e i diritti di "Spedizione":
    L’iter di emanazione e validazione di una Bolla Pontificia (da cui il termine tecnico "spedire ditte Bolle" presente al rigo 2) gravava pesantemente sull'asse ereditario. I costi includevano il compenso dei procuratori e degli agenti d'affari operanti a Reggio e a Roma, i diritti di scrittura e registrazione nei registri vaticani (regesta), le tasse per l'apposizione del sigillo plumbeo (bulla) e le spese relative all'ispezione apostolica in loco, necessaria a verificare la reale fruttuosità e consistenza della dote eretta.
  3. Le "Composizioni" e l'economia della Reverenda Camera Apostolica:
    Nel Seicento, gran parte degli uffici curiali romani erano venali e i titolari remuneravano l'investitura applicando diritti di cancelleria assai elevati. Una quota significativa di tali importi confluiva nelle casse pontificie sotto la qualifica formale di "composizioni": contributi coatti legalizzati destinati alla Reverenda Camera Apostolica o al finanziamento di opere pie centrali.
Il testatore Domenico Martello, profondo conoscitore delle prassi giuridiche del tempo, blindò intenzionalmente la quota di 1.000 ducati destinandola ai "gecti" (i diritti di segreteria) proprio per evitare che la fondazione della Collegiata di Seminara rimanesse paralizzata per decenni nei tribunali romani a causa di insolvenze burocratiche.


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