A pagina 5 della relazione Lofaro, del 1905, si fa menzione e rinvio ad una sentenza della Commissione feudale del 1° agosto 1810, la N° 3 del mese di agosto: la numerazione delle sentenze è data per singolo mese, non per anno: è facile confondersi! Esiste però riguardante Seminara, stessa causa, una precedente sentenza della stessa Suprema Commissione feudale emessa in data 5 aprile 1810, con sentenze numerate per singolo mese, non per anno, da non confondersi, come ci è successo, e quindi con N° 19 per il mese di aprile e N° 3 per il mese di agosto dello stesso anno 1810. Tutta la serie dei Bullettini costituisce una documentazione eccezionale per lo studio degli istituti di diritto feudale. Vengono da noi qui pubblicate le due sentenze relative a Seminara, riprese dal Bullettino (a stampa) delle sentenze emanate dalla Suprema Commissione per le liti fra i già baroni ed i comuni. In Napoli, presso l'Archivio di Stato, ulteriori ricerche nelle carte e nei fascicoli processuali potranno consentire di acquisire una ricca messe di dati oggi per noi di grande interesse storico. Il percorso storico della controversia si estende lungo l'arco di cinque secoli, dagli ultimi scorci del Cinquecento fino alla prima metà del Novecento. Oggi per noi l'interesse non è di natura processuale, ma storico. Ed è per questo che l'investigazione di ogni notizia contenuta nei fascicoli processuali superstiti potrà fornirci nuovi elementi di conoscenza della nostra storia patria. Compatibilmente con le risorse disponibili, che si cerca di incrementare con la promozione del 5x1000 e di ogni altra strada percorribile, bandi pubblici e donazioni, nonché richiesta di accesso ad archivi privati, questo nostro piano di edizione mira a rimettere insieme le disiecta membra della storia di Seminara, intesa non con impostazione campanilistica e limitante, ma in un quadro storico unitario che si estende a sfere sempre più ampie ed acquista significato e valore universale.
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Sentenza N° 19 del 5 Aprile 1810,
pag. 100
impartito termine ordinario, ed abbenchè
questo si fosse compilato, pure neanche fu deciso.
Quindi per esecuzione di decretazione dell’abolita Real Camera di
S. Chiara furono trasmessi gli atti al
S. C., ove l’Università propose formalmente la dimanda per la reintegra
in forza della Prammatica 18 de Adm.
Univ. Il Duca di Bagnara all’opposto
cercò di dimostrare la nullità ed erroneità del citato apprezzo, ed esibì due
rilevj di tempi non molto lontani alla
vendita, da’ quali appariva, che la rendita del fondo non era che di ducati 51.
Nel 1764 l’ Università con istromento rivocò la vendita fatta per mancanza di assenso, il che fece per la costituzione Constitutionem Divae Memoriae, mentre si trattava di corpo
feudale, a cui era anche annessa una
certa giurisdizione bajulare; ma poi
non andò oltre la causa, e nel 179
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APPARATO DI ANNOTAZIONE STORICO-GIURIDICA
La pagina 100 segna l'ingresso del contenzioso di Covala nelle più alte magistrature del Regno di Napoli, introducendo istituti giuridici di eccezionale interesse per il diritto feudale e municipale.
1. Note Giuridiche e Istituzionali
- Real Camera di S. Chiara: Importante organo consultivo e giurisdizionale del Regno di Napoli, con competenze specifiche in materia di diritti regi, demani e liti feudali. La dicitura "dell'abolita" ci proietta cronologicamente nell'epoca della stesura del testo (post-1806), quando le riforme decennali francesi cancellarono i vecchi tribunali feudali e regi.
- S. C. (Sacro Consiglio): Si fa riferimento al Sacro Regio Consiglio, il supremo tribunale d'appello del Regno, dinanzi al quale gli atti vengono trasferiti per l'esecuzione dei decreti.
- Reintegra in forza della Prammatica 18 de Adm. Univ.: La reintegra era l'azione legale volta al recupero dei beni demaniali o degli usi civici sottratti o usurpati. L'Università fonda la sua richiesta sulla Prammatica 18 de Administratione Universitatum (Amministrazione delle Università), una legge regia fondamentale che tutelava i beni delle comunità cittadine dalle alienazioni illegittime e dai soprusi dei baroni.
- Rendita del fondo... ducati 51: Il Duca di Bagnara contrattacca esibendo due rilievi (documenti fiscali o stime di successione feudale) per dimostrare che il valore fruttifero del terreno era di soli 51 ducati. Questa mossa mirava a sminuire l'entità economica dell'usurpazione e a contestare il precedente apprezzo.
- Mancanza di assenso: Nel diritto feudale, la vendita di porzioni di un feudo (specie se dotate di giurisdizione) era radicalmente nulla se priva del solenne Regio Assenso. L'Università ne approfitta nel 1764 per revocare formalmente l'alienazione tramite un atto pubblico (istromento).
- Constitutionem Divae Memoriae: Celebre costituzione imperiale o vicereale che limitava la disponibilità dei beni demaniali e feudali, tutelandone l'integrità.
- Giurisdizione bajulare: È il nucleo del potere giurisdizionale sul territorio. La bajulazione (o baliaggio) comportava il diritto del feudatario di nominare il bajulo (giudice di prima istanza) per amministrare la giustizia minore, riscuotere le gabelle e punire i reati minori nei fondi agricoli. La presenza di questa giurisdizione conferma che Covala non era un mero appezzamento di terra, ma un vero e proprio "corpo feudale" autonomo.
2. Note Cronologiche e Tipografiche
- 1764 / 179_: Le date delineano le tappe dell'ostinazione legale dell'Università di Seminara. Nel 1764 si tenta la revoca formale; la data interrotta in calce ("nel 179") ci introduce nell'ultimo decennio del Settecento, alla vigilia dei rivolgimenti giacobini e della fine del feudalesimo (1806).
- Sillaba di richiamo (si): In fondo alla pagina, la presenza della sillaba isolata "si" anticipa la prima parola con cui si aprirà la successiva pagina 101, garantendo la continuità testuale per il lettore e il tipografo.

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